Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 30/03/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
HE CH Presidente LL ET Consigliere (relatore)
Marzia De Falco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 74845 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di D’AN RL, nato a [...] il [...] e residente in Fellbach - Germania - Wirtembergstr 144 (c.f: [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. RafEL RI (p.e.c.:
avv.scarinzi@pec.it) in Vitulano (BN) alla Via Provinciale Vitulanese n. 14 che lo rappresenta e difende in virtù di nomina in calce alla memoria di costituzione in giudizio, unitamente all’Avv. Rosaria Raio (p.e.c.: rosaria.raio@pec.it)
VISTO l’atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 21 ottobre 2025;
VISTA la memoria di costituzione trasmessa alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalla Difesa del convenuto;
VISTI gli altri atti del giudizio;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 10 marzo 2026, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore SENTENZA - 73/2026 Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 2 Consigliere LL ET, i rappresentanti del pubblico ministero in persona del V.P.G. Licia Centro e del V.P.G. Davide Vitale nonché l’Avvocato RafEL RI (presente unitamente al co-difensore Avv. Rosaria Raio);
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 21/10/2025 la Procura Regionale conveniva in giudizio il sig. D’AN RL, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno di Napoli, della somma complessiva di € 120.000,00 (di cui € 40.000,00 a titolo di danno da tangente ed € 80.000,00 a titolo di danno all’immagine), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia. A fondamento dell’azione, il requirente esponeva di aver appreso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in data 28/4/2020, delle indagini condotte dall’Autorità giudiziaria penale nei confronti di diversi funzionari e dirigenti dell’Autorità portuale, tra i quali il sig. D’AN RL, in quanto autori per un lungo lasso temporale e fino a tutto il 2017, di un uso dei rispettivi poteri e funzioni, all’interno dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità portuale, finalizzato a pilotare l’aggiudicazione di procedure ad evidenza, facendo sì che specifici e peculiari lavori da acquisire, poi effettivamente appaltati, venissero affidati a società riferibili ad alcuni imprenditori compiacenti, ricevendo in tal guisa in cambio corresponsioni in danaro (tangenti) nonché altre utilità illecite. Rappresentava altresì il requirente che, chiuse le indagini preliminari e disposto il rinvio a giudizio del D’AN per il reato di corruzione aggravata, la sua posizione era stata definita con sentenza di patteggiamento n. 1068/2022, emessa in data 6/7/2022 dal Tribunale di Napoli e divenuta irrevocabile il 22/7/2022, a Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 3 seguito della quale l’Ufficio di Procura affidava delega d’indagini ai militari della GdF al fine di acquisire gli atti del procedimento penale per di valutare la sussistenza di elementi probatori idonei a sostenere domande risarcitorie del danno all’immagine e del danno da tangente, per i quali si è poi effettivamente esercitata l’odierna azione erariale. L’attore pubblico riteneva, in particolare, che la responsabilità del D’AN risultasse particolarmente evidente in virtù della confessione dallo stesso resa in data 4/5/2017 nonché delle intercettazioni ambientali riguardanti il medesimo soggetto, in relazione alle quali gli inquirenti delegati hanno dato contezza -per ognuna delle procedure di gara attenzionate in sede penale- delle vicende corruttive cui egli attivamente partecipava.
Reputando provata con assoluto grado di certezza la dazione illecita in quanto pienamente integrata la prova sulla materialità del fatto, l’attore pubblico ha illustrato come l’importo di € 40.000,00 che l’evocato soggetto ha confessato di avere percepito a titolo di tangente in relazione ai plurimi episodi corruttivi contestati, debba costituire fonte della duplice richiesta risarcitoria sopra indicata, con quantificazione del danno da tangente nell’importo pari a quello illecitamente percepito (€ 40.000.00) e del danno all’immagine nel doppio di tale importo (€ 80.000,00).
A sostegno della prospettazione relativa alla prima voce di danno, nell’atto di citazione si richiamano precedenti giurisprudenziali e le risultanze delle intercettazioni relative a due delle gare per le quali il D’AN, insieme ad altri funzionari compiacenti, risulta essere stato rinviato a giudizio, in particolare:
1) Lavori per il rifacimento della rete stradale che dal piazzale Carmine attraversa via dei Bacini, via del Lavoro portuale e viale Vesuvio e giunge fino Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 4 alla Calata Vittorio Veneto, per i quali le ridette intercettazioni hanno evidenziato come i soggetti facenti parte del sistema corruttivo svolgessero -con la piena adesione del D’AN- i lavori in modo difforme da quanto concordato e convenuto con la P.A., omettendo del tutto la realizzazione di alcuni tratti di strada o realizzandoli solo in parte o, ancora, caricando in modo fraudolento le fatture, facendo risultare l'esecuzione di quanto invece mai effettuato; 2)
Appalto per la manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione all'interno della concessione “CO.NA.TE.CO”, riguardo al quale emergeva che “l’amministrazione ha aggiudicato la gara, evidentemente per effetto dell’accordo corruttivo, con una spesa di 18.745,39 euro maggiore per ciascuna delle torri faro oggetto dell’appalto”, nell’ambito del quale il D’AN, titolare dell’incarico di tecnico progettista, “poneva nella progettazione un prezzo unitario delle torri faro pari a 31.000 euro circa, evidentemente e dolosamente preordinato a favorire un illecito margine di guadagno dell’impresa -che poi sarebbe <casualmente> risultata affidataria- e determinando così un aggravio delle risorse”.
A supporto della domanda risarcitoria di danno all’immagine, il requirente ha rappresentato, in ragione del quadro normativo di riferimento e dei più recenti precedenti giurisprudenziali che ne consentono l’azionabilità anche in presenza di definizione del giudizio penale mediante patteggiamento, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti e delle condizioni necessari per ritenere ammissibile e fondata, anche nella proposta quantificazione, la voce di danno in parola.
Nel confutare le deduzioni presentata dal D’AN nella fase pre-processuale, la Procura Regionale ha rilevato la tempestività dell’azione erariale Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 5 intrapresa nonché la fondatezza nel merito dell’accertamento dei fatti così come desumibile dagli atti.
Il convenuto si è costituito in giudizio, con memoria difensiva trasmessa il 10/2/2026 per il tramite del Difensore incaricato Avv. RafEL RI, in cui ha eccepito preliminarmente la prescrizione dell’azione erariale, richiamando i principi posti dalla novella legislativa n. 1/2026 e rappresentando, sul punto, che “la decorrenza del termine prescrizionale va datata al 2017 (data finale dei fatti contestati) o, al più, al 28/04/2020 (data di ricezione della notizia di danno da parte della procura) e, pertanto, tale termine di prescrizione quinquennale risulta ampiamente spirato al momento della notifica dell’invito a dedurre datato 22/07/2025, notifica avvenuta il 07/08/2025”. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in mero subordine e nella denegata ipotesi di condanna, la riduzione dell’importo nella stessa indicato. Il D’AN ha segnalato in particolare, l’inammissibilità della domanda risarcitoria del danno all’immagine che difetta nel caso di specie dell’imprescindibile presupposto di sentenza penale di condanna cui non può essere equiparata la decisione che definisce il cd. patteggiamento, l’inutilizzabilità -sotto un profilo più strettamente di merito- delle risultanze delle indagini penali preliminari e in particolare delle dichiarazioni autoaccusatorie del D’AN che sarebbero da attribuire al mero “timore di essere arrestato”, nonché il mancato reperimento fra i cespiti patrimoniali facenti capo al convenuto dei frutti economici delle asserite indebite locupletazioni.
Alla pubblica udienza odierna i PM hanno integralmente confermato la domanda avanzata nell’atto di citazione, contestando altresì l’eccezione di prescrizione per le ragioni illustrate nell’atto introduttivo del giudizio e ribadendo Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 6 l’ammissibilità della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno all’immagine in presenza di sentenza di patteggiamento, punto quest’ultimo a conforto del quale sono state richiamate pronunce del giudice d’appello; nel merito i PM hanno sottolineato la solidità del corredo probatorio a sostegno della pretesa attorea, concludendo per l’accoglimento delle conclusioni versate nell’atto scritto.
L’Avv. RafEL RI ha insistito nella sollevata eccezione di prescrizione, rappresentando nel merito che il ruolo di alterazione delle aggiudicazioni che secondo l’Ufficio di Procura il D’AN avrebbe svolto, è smentito dal fatto che egli era “solo” un tecnico progettista, laddove la procedura di gara aveva tra l’altro, un R.U.P. appositamente incaricato. Per il resto, ha sinteticamente richiamato le difese scritte confermandone le conclusioni.
La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.
Considerato in
DIRITTO
A. Il thema decidendum è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di D’AN RL, quale funzionario dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno di Napoli, per il danno erariale pari a complessivi 120.000,00 (di cui € 40.000,00 a titolo di danno da tangente ed €
80.000,00 a titolo di danno all’immagine) dolosamente provocato alla predetta Autorità Portuale, per aver illecitamente utilizzato i propri poteri e funzioni al fine di pilotare l’aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica, facendo sì che specifici e peculiari lavori da acquisire, poi effettivamente appaltati, venissero affidati a società riferibili ad alcuni imprenditori compiacenti, ricevendo in tal guisa in cambio corresponsioni in danaro (tangenti)
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 7 nonché altre utilità illecite, tanto da dar luogo ad apposite indagini eseguite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e sfociate in rinvio a giudizio per il reato di corruzione aggravata, con definizione della posizione del D’AN mediante sentenza di patteggiamento n. 1068/2022, emessa in data 6/7/2022 dal Tribunale di Napoli e divenuta irrevocabile il 22/7/2022.
B. In relazione alle due partite di danno contestate, si pone la preliminare questione relativa all’ammissibilità della domanda risarcitoria di danno all’immagine, avendo il convenuto rilevato l’improponibilità e/o nullità della domanda in parola per l’inesistenza di una sentenza penale di condanna, essendosi concluso il procedimento penale per i fatti in argomento con una sentenza penale di patteggiamento.
Ritiene il Collegio che la conclusione del procedimento introdotto innanzi all’A.G.O. con una sentenza emessa ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. senza applicazione di pene accessorie, non è equiparabile ad una sentenza irrevocabile di condanna, come testualmente richiesto, riguardo l’imprescindibile presupposto dell’esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna che accerti i fatti da cui deriverebbe il danno all’immagine, dall’art. 7 della legge n.
97/2001, in quanto richiamato dall’art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009, secondo cui “Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. […]”.
Va infatti ricordato, a tal riguardo, che l’art. 7 da ultimo citato prevede che:
“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 8 comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato […]”.
Questa Sezione Giurisdizionale è ben consapevole dell’esistenza di orientamento giurisprudenziale maggioritario, sia delle Sezioni d’Appello che di quelle di merito, che ammette l’equiparazione, ai fini della responsabilità per danno all’immagine, tra una sentenza di patteggiamento, con o senza applicazione di pene accessorie, ed una sentenza penale di condanna, espressione di pieno accertamento della responsabilità penale; secondo tale orientamento, infatti, la rimodulazione degli effetti dell’applicazione della pena su richiesta, operata dalla c.d. “riforma Cartabia”, non influisce sulla proponibilità dell’azione per danno all’immagine dinanzi alla Corte dei conti.
Tuttavia, questa Sezione reputa di mantenere il proprio orientamento sul punto, espresso tra le altre nelle sentenze nn. 248/2025 e 409/2023, secondo cui va valutato in senso strettamente aderente al dato testuale normativo, l’impatto della cd. “riforma Cartabia” sugli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento. Invero, con l’art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
150/2022, si è riformulato l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. nei termini che seguono: “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 9 primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.
Con tale novella, il legislatore penale ha inteso incentivare, in un’ottica deflattiva del contenzioso, l’utilizzo del rito del patteggiamento, limitando l’efficacia extrapenale della sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p. laddove non siano comminate pene accessorie.
Quanto all’interpretazione della norma ed agli effetti della stessa sui giudizi per danno all’immagine, il Collegio reputa -come detto- di confermare la propria pregressa giurisprudenza, in quanto avvertita come maggiormente conforme a un’interpretazione coerente con la voluntas legislatoris espressa con la recente novella ed evidenziata nell’esame dei lavori parlamentari e nella relazione illustrativa. Infatti, la questione concernente l’idoneità della sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, a costituire requisito di proponibilità dell’azione di danno all’immagine, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. (recata dal surrichiamato d.lgs.
150/2022), è stata risolta dalla prevalente giurisprudenza di questa Sezione in senso negativo. Ciò perché si è osservato che, tra i presupposti stabiliti dall’art. 1, comma 1 sexies, l. n. 20/1994, per il ristoro di detto pregiudizio, vi è quello della sussistenza di una condanna irrevocabile per un reato contro la pubblica Amministrazione, o comunque in suo danno: dunque non si tratta della valenza probatoria della sentenza di patteggiamento ma della sua equiparabilità a sentenza di condanna alla luce del chiaro disposto normativo che è sopravvenuto proprio per dirimere ogni dubbio in materia. Ebbene, la nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., facendo venire espressamente meno -in difetto di pene accessorie- l’equiparazione, ai fini extrapenali, tra Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 10 sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, preclude in sede erariale la reintegrazione innanzi al giudice contabile del pregiudizio al prestigio dell’Amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria: ogni diversa interpretazione finirebbe per “ abrogare” la portata innovativa della legge in esame.
Il nuovo testo dell’art. 445 c.p.p. al comma 1-bis è chiaro ed inequivocabile, laddove prevede in via generale che “la sentenza di patteggiamento non ha efficacia (e non può essere utilizzata a fini di prova) nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”. Con tale previsione, quindi, il legislatore -innovativamente- ha espressamente e generalmente previsto l’inefficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile; inoltre, più nello specifico, con la stessa norma ha stabilito che “Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”, dal che è ragionevole dedurre che se non producono effetti disposizioni di legge, non può di certo ipotizzarsi che detti effetti siano fatti salvi se frutto di interpretazione giurisprudenziale
(comportante l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna).
Del resto, la logicità di tale conclusione non può che trovare conforto nell’ulteriore riflessione secondo cui, l’assenza dell’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi rappresenta indubbiamente una componente essenziale della valenza premiale e, al contempo, della appetibilità del rito, ai fini deflattivi del contenzioso penale Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 11 precedentemente ricordati.
Molto chiaramente la Corte Costituzionale ha rimarcato che “l’insieme dei vantaggi annessi al patteggiamento si è ulteriormente arricchito […] con l’entrata in vigore […] del d.lgs. n. 150 del 2022, il quale, con l’art. 25, comma 1, lettera b), ha esteso l’esclusione dell’efficacia extrapenale della sentenza, precedentemente circoscritta ai giudizi civili e amministrativi, anche ai giudizi disciplinari, tributari e di accertamento della responsabilità contabile, con la previsione, altresì, che in tali giudizi la sentenza di patteggiamento non può essere neppure utilizzata a fini di prova (nuovo comma 1-bis dell’art. 445 cod. proc. pen.)” (sent. n. 83/2024).
In breve, quindi, l’art. 445, comma 1-bis c.p.p. sancisce, nella formulazione in vigore dal 2022, la definitiva irrilevanza della sentenza di patteggiamento nell’ambito di ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale, con conseguente preclusione dell’attribuibilità alla stessa, di condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria del danno all’immagine, effetto attribuibile esclusivamente, secondo le indicazioni normative sopra ricordate, alla sentenza penale irrevocabile di condanna.
Conclusivamente, sul punto va pronunciata, come prescritto dall’art. 51, comma 6, C.G.C., la nullità della domanda versata nell’atto di citazione, per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine.
C. Residuando l’obbligo di esaminare l’ulteriore voce di danno contestata al convenuto -ovvero, il danno da tangente- va scrutinata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa del D’AN, che ha richiamato a sostegno della stessa, l’art. 1, comma 2, l. n. 1/2026, così formulato: “Il diritto al risarcimento Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 12 del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.
Ora, se è vero -come sottolineato dal requirente- che per quanto attiene al danno all’immagine, il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale (art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009),
con riguardo al danno da tangente, deve ricordarsi che nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato (come in specie in cui al convenuto è stata contestata un’articolata vicenda corruttiva correlata alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), “concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato dalla condotta penalmente rilevante; sicché, <in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti>”, a meno che l’Amministrazione o la Procura regionale non abbiano avuto una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti anteriormente a tali eventi processuali penali, nel qual caso la decorrenza della prescrizione andrà correlata a tale momento (Sez. III d’Appello, sent. n. 64/2024). Tale approdo giurisprudenziale non sembra modificato dal tenore della recente novella legislativa, inerente l’ipotesi di occultamento doloso del danno, contenuta nella nuova formulazione di cui alla l. n.
1/2026.
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 13 Nel caso di specie, il rinvio a giudizio in sede penale è del 10/10/2020 (cfr.
sentenza 1068/2022 del Tribunale di Napoli – Ufficio G.I.P. – 2^ Sezione, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), mentre l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p. è datato 27/4/2020 ed è stato trasmesso alla Procura erariale il giorno successivo.
Seguendo il citato, uniforme, indirizzo giurisprudenziale, “i fatti di rilievo penale possono assumersi scoperti quando abbiano raggiunto una precisa qualificazione giuridica, il che, solitamente avviene con la formulazione della contestazione nell’ambito dell’ordinanza che applichi una misura cautelare, con la formulazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.” (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 117/2016).
Quindi, per tale domanda risarcitoria (inerente il danno da tangente) il Collegio reputa di dover aderire all’assunto difensivo, rilevando l’intempestività dell’azione erariale, essendo la notifica dell’invito a dedurre avvenuta -come sopra indicato- il 7/8/2025, ovvero dopo lo spirare del quinquennio decorrente dall’emissione/ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p. (datato 27/4/2020 e trasmesso alla procura contabile il giorno successivo), contenente la descrizione precisa dei reati ipotizzati e i capi d'imputazione.
D. Conclusivamente, quindi, In ragione delle suddette argomentazioni, l’azione erariale inerente la vicenda in contestazione, deve essere dichiarata nulla riguardo la domanda di risarcimento del danno all’immagine ed estinta per prescrizione in riferimento alla richiesta di rifusione del danno da tangente.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C., le spese processuali vengono Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74845 – pag. 14 compensate, essendo stato il giudizio definito decidendo soltanto questioni pregiudiziale e preliminare.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
definitivamente pronunciando:
1- DICHIARA la NULLITÀ della domanda di risarcimento del danno all’immagine per mancanza del presupposto di proponibilità della relativa azione;
2- DICHIARA ESTINTA per PRESCRIZIONE la domanda rivolta al risarcimento del danno da tangente.
Le spese processuali vengono compensate.
Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Napoli, nelle camere di consiglio dei giorni 10 marzo e 20 marzo 2026.
Il Cons. estensore Il Presidente
(LL ET) (HE CH)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)
(Firma digitale)
30/03/2026