Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere. Ne consegue che integrano il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione, formulata in giudizio dalla parte, personalmente o per mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia, ovvero la manifestazione di volontà di corrispondere il residuo prezzo di vendita, rappresentata nell'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RE, che lo difende unitamente all'avvocato CESARE BULGHERONI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BR LV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2669/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Mario PALOMBI per delega dell'Avv. VALCAVI Giovanni depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto rinvio, facendo presente che ha avuto notifica dell'avviso d'udienza il 4/01/c.a.. Successivamente chiede l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per accoglimento del primo motivo assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 dicembre 1996, il Tribunale di Varese rigettava la domanda di risoluzione, proposta da IL ON con riguardo al contratto preliminare di compravendita, concluso il 9 aprile 1989 con UI UR, avente ad oggetto una villetta a schiera con terreno pertinenziale, in comune di Gemonio, da edificare ad opera dello stesso ON, ed accoglieva, invece, la contraria domanda del UR di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferendo la proprietà di quel bene dal ON (promittente venditore) al UR (promissario acquirente), previo versamento del residuo prezzo di vendita, senza interessi. Il Tribunale, altresì, dichiarava l'illegittimità della costruzione di boxes al di sotto del terreno di pertinenza della villetta, promessa in vendita, e condannava, poi, il ON a completare i lavori indicati nel contratto preliminare ed il UR a pagarne il corrispettivo al loro completamento. Pronunciava, infine, la condanna del ON al risarcimento dei danni subiti dal UR, per aver dovuto fare ricorso ad altra sistemazione abitativa, ed al pagamento delle spese di lite.
Entrambe le parti interponevano gravame: il ON, in via principale, ed il UR, in via incidentale. Con sentenza del 2 novembre 1999, la Corte di appello di Milano rigettava i gravami nonché la domanda del UR di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza del primo giudice, per il protrarsi del ricorso ad altra sistemazione abitativa. Le spese del grado erano poste a carico del ON, in misura di tre quarti, restando compensato il quarto residuo.
Rilevava la Corte, in conformità della decisione del primo giudice, che il ritardo nel pagamento di parte del prezzo di vendita dell'immobile, ritardo segnatamente dedotto a fondamento della domanda di risoluzione contrattuale, non era grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., non eccedendo i limiti di normale tollerabilità, ed era giustificato, peraltro, ai sensi dell'art. 1460 c.c., posto che il promittente venditore aveva iniziato ad edificare l'immobile, in sito e con esposizione diversi da quelli pattuiti, e, soprattutto, così mostrando di non adempiere correttamente l'obbligazione assunta, aveva presentato un progetto per la realizzazione di tre boxes al di sotto del terreno di pertinenza dell'immobile, terreno di cui era stata promessa in vendita la proprietà e non il limitato diritto di superficie. Era stato il ON, dunque, con la sua condotta inadempiente, a turbare il sinallagma contrattuale, giustificando il comportamento del UR, che, a quel momento, con il versamento di 95.000.000 di lire, rispetto ai 180.000.000 di lire, oltre Iva, pattuiti, aveva in gran parte adempiuto l'obbligazione di pagamento rateizzato del prezzo di vendita dell'immobile. Osservava, poi, la Corte, la idoneità ex art. 2932 c.c. dell'offerta del UR di eseguire la propria prestazione, nei modi di legge, offerta che accompagnava la domanda riconvenzionale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, in comparsa di risposta, con dichiarazione di disponibilità al deposito degli importi dovuti, nella misura, nei termini e con le modalità fissate dal giudice.
Chiariva, infine, per quanto ancora rileva nella presente sede, che sul residuo prezzo di vendita dell'immobile, dovuto dal UR, promissario acquirente, non dovevano essere corrisposti gli interessi legali, essendo imputabile al ON l'inadempimento dell'obbligo a contrarre, e che nulla poteva riconoscersi a titolo di danni, sofferti dopo la decisione del primo giudice. Per la cassazione di tale sentenza, IL ON ha proposto ricorso in forza di tre motivi.
UI UR ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale in forza di tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c), e va poi respinta l'istanza della difesa del ricorrente principale di differimento della discussione, attesa la ritualità delle comunicazioni alle parti dell'udienza fissata allo scopo ed essendo dominato il giudizio di Cassazione da impulso d'ufficio. Sul ricorso principale di IL ON. Con il primo motivo, denunciando violazione del secondo comma dell'art. 2932 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che la mera manifestazione di disponibilità al deposito degli importi dovuti, nella misura, nei termini e con le formalità fissate dal giudice, manifestazione per di più espressa dal difensore del promissario acquirente, in comparsa di risposta, realizzasse il presupposto dell'offerta della controprestazione nei modi di legge, richiesto dalla citata disposizione a fini d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito non è incorsa, infatti, nella violazione di legge e nei vizi di motivazione, denunciati dal ricorrente. Ed invero, sufficiente ed in sè coerente è la motivazione esposta dalla Corte di merito sulla realizzazione di quel presupposto, cui il secondo comma dell'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, motivazione - appunto - che, nella specie, in ambito di tipico accertamento di fatto, si sostanzia nella ritenuta serietà dell'offerta della controprestazione, manifestata tramite dichiarazione di disponibilità del promissario acquirente al deposito del corrispettivo residuo, ancora dovuto, nella misura, nei termini e con le modalità fissate dal giudice (senza alcuna contestazione delle relative previsioni negoziali). Inviolata, poi, è la citata disposizione, che, per consolidato e condiviso (dal collegio) orientamento di questa Corte, da cui solo apparentemente si discostano le pronunce indicate in ricorso (in particolare, v. Cass. n. 2991/99 e n. 10473/98), non richiede che l'offerta della controprestazione sia formale, nei termini rigorosi di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c. (v. Cass. n. 8556/98, n. 8532/94, n. 10139/91 e n. 5781/88), essendo sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, secondo la previsione del successivo art. 1214 c.c. (v. Cass. n. 12516/95), e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione della parte di adempiere (v. Cass. n. 10675/95, n. 1077/95, n. 8532/94, n. 2803/90 e n. 1554/89), e, quindi, anche l'offerta della prestazione, formulata in giudizio dalla parte, personalmente o per mezzo del procuratore, prima della pronuncia (v. Cass. n. 10675/95 e n. 5781/88), ovvero la manifestazione di volontà di corrispondere il residuo prezzo di vendita, rappresentata nell'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore (v. Cass. 8556/98). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455, 1460 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto esso ricorrente e non la controparte inadempiente alle obbligazioni assunte in contratto, quando invece i materiali probatori dimostravano il contrario.
Allo scopo, espone uno svolgimento specifico della vicenda negoziale, sottolineandone l'aderenza alle emergenze processuali, che sostiene mal valutate ed in parte ignorate dalla Corte di merito.
Il motivo, che pur precede il primo, sul piano logico, è inammissibile.
Ed invero, al di là della formale prospettazione come violazione e falsa applicazione di norme e come vizi di motivazione, la doglianza del ricorrente si risolve, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, in parte qua, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lei riservato, dandone motivazione adeguata ed in sè coerente, nei termini innanzi sunteggiati, in narrativa.
L'esposta irriducibilità del motivo al paradigma di alcuno di quelli, per cui è ammesso il ricorso per Cassazione, risulta ancor più evidenziata dal non avere precisato il ricorrente, in ricorso, compiutamente, così violandone principio di autosufficienza, il contenuto specifico dei materiali probatori acquisiti, che pure sostiene mal valutati ed in parte ignorati dalla Corte di merito. Con il terzo motivo, denunciando violazione delle norme in materia di interessi e di risarcimento del danno (artt. 1282, 1284, 1223, 1224, 1225 e 1227 c.c.), nonché omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia riconosciuto gli interessi legali sul prezzo residuo di vendita, ancora dovuto dal promissario acquirente, ed abbia poi concesso a quest'ultimo "anche l'ammontare pluriennale dei canoni di affitto di altro appartamento".
Il motivo non ha pregio.
Ed invero, il censurato disconoscimento degli interessi legali sulla somma ancora dovuta dal controricorrente, promissario acquirente, a titolo di corrispettivo, è stato rettamente operato dalla Corte di merito, in applicazione del principio enunciato da questa Corte di legittimità, secondo cui il promissario acquirente non è obbligato a corrispondere quegli interessi in ipotesi di imputabilità esclusiva al promittente venditore dell'inadempimento dell'obbligo a contrarre, come ritenuto nella specie (v. Cass. 8556/98). Priva di apprezzabile spiegazione, poi, è la censura relativa alla concessione pluriennale di canoni d'affitto.
Il ricorrente, infatti, asserisce omessa al riguardo qualsivoglia motivazione, senza neppure chiarire se quella "concessione", operata dal primo giudice, fosse stata oggetto di sua critica, ed in quale misura, in sede di gravame, laddove la Corte dì merito ebbe a negare la corresponsione di ulteriori canoni di locazione, a titolo di risarcimento danni, per il tempo successivo alla sentenza di primo grado.
Il ricorrente, poi, in parte qua, deduce una non meglio illustrata violazione degli artt. 1223, 1225, e 1227 c.c., per quanto costituita dal mero assunto che tali disposizioni "richiedono la sussistenza dei requisiti della causalità diretta ed immediata, della prevedibilità del danno al momento della stipula del contratto preliminare oltre che della non evitabilità del danno...".
Sul ricorso incidentale di UI UR.
Il ricorso è inammissibile, per mancanza del requisito formale dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità, anche con riguardo al ricorso incidentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366 n. 3 e 371, comma terzo, c.p.c. (in termini è l'orientamento consolidato di questa Corte, da Cass. n. 1498/86 Cass. n. 13071/97, n. 12039/98, n. 8476/01 e n 12256/01). Ed invero, il ricorso (incidentale di UI UR) non contiene alcuna, specifica esposizione dei fatti della causa e non offre, neppure nello svolgimento dei tre motivi di impugnazione (o delle obiezioni sollevate nel contestuale controricorso), elementi utili alla cognizione chiara e compiuta della controversia, raffigurandosi soltanto un quadro incompleto sia dell'origine e dell'oggetto della causa e sia delle posizioni assunte dalle parti nel processo. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale, invece, deve essere dichiarato inammissibile.
Soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, per intero.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa, per intero, le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003