Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2015, n. 49465
CASS
Sentenza 10 novembre 2015

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale, il giudice deve accertare, anche nell'ipotesi di integrale corresponsione dell'assegno stabilito per il mantenimento, se la condotta dell'imputato abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che lo stesso è tenuto a fornire ai beneficiari. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui il mancato pagamento, da parte dell'imputato, della propria quota del mutuo relativo all'abitazione familiare aveva ridotto le capacità finanziarie dell'altro coniuge affidatario, costretto a far fronte all'intero debito, così finendo per incidere sui bisogni essenziali di vita del figlio minore, deprivato dei mezzi di sussistenza primari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2015, n. 49465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49465
    Data del deposito : 10 novembre 2015

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