Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 38001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38001 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
ANGELO CAPUTO MARIAPAOLA BORIO GIUSEPPE SGADARI MICHELE AL
REPUBBLICA ITALIANA
38001-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
-Presidente-
NC IT
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 1366/2025 UP 21/10/2025 R.G.N. 23225/2025
in caso di diffusione del presente provvedimento orestere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
sul ricorso proposto da:
NN NA nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE di APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NC IT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Potenza;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Potenza, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che ha mandato assolta l'imputata ex art. 131 bis cod. pen. dal reato di truffa.
2. Il ricorso deduce i seguenti motivi:
2.1 Violazione di legge per mancata considerazione delle memorie di parte e delle spontanee dichiarazioni dell'imputata.
2.2 Vizio di motivazione e mancata di prova dirimente e decisiva per il diniego di perizia psichica dell'imputata.
2.3 Inosservanza di legge penale per aver ritenuto la querela tempestiva.
2.4 Erronea applicazione della legge penale e manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità.
2.5 Erronea applicazione della legge penale e manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione alla condanna alle spese a favore della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti, ovvero perché gli stessi non sono consentiti.
2. Sul primo motivo, attinente al mancato esame e mancata valutazione di memoria difensiva prodotta in appello, svoltosi con trattazione scritta, oltre il termine previsto dall'art. 23 bis d.l. 137/2020, nonostante l'art. 121 cod. proc. pen. facoltizzi la parte al deposito di memorie in ogni stato e grado del procedimento, è sufficiente richiamare, a spiegare il corretto coordinamento delle due disposizioni, il costante orientamento interpretativo espresso da questa Corte nel senso che le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, [...], Rv. 286729 01). Analoghe affermazioni di principio si rinvengono, in giurisprudenza, in relazione al procedimento cautelare (Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274662-01) ed a quello di riesame (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, [...], Rv. 259875-01). Il motivo è, quindi, manifestamente infondato.
3. Il secondo motivo è, invece, generico.
Per la corretta deduzione del motivo attinente alla sussistenza delle condizioni psichiche idonee ad integrare il vizio di mente, totale o parziale, nel caso di disturbi della personalità, non è sufficiente la descrizione di un quadro psichico di gravità ed intensità tali da far rientrare la patologia nel novero delle malattie psichiche 'non codificate', ma altresì la prospettazione di un nesso causale esplicativo dell'impatto che la supposta perturbazione mentale avrebbe avuto in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto. Infatti, per giurisprudenza costante, per essere riconosciuto quale vizio totale o parziale di mente rilevante ex art. 85, 88 e 89 cod. pen., un disturbo della personalità deve presentarsi con consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, con la ulteriore condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale la condotta risulti causalmente determinata dal disturbo mentale. Pertanto, nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, può essere attribuito ad anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopraindicati (ex multis, da ultimo Sez. 6, n. 21065 del 12/03/2024, [...], Rv. 286482-01). Nel caso specifico, a prescindere da ulteriori valutazioni in merito alla effettiva sussistenza di una condizione così intensa come quella richiesta dalla giurisprudenza, v'è assoluta carenza di prospettazione sul nesso tra presunta patologia e specificità dell'azione criminosa truffaldina posta in essere dalla imputata. Si sarebbe dovuto dedurre, per completezza e correttezza della istanza difensiva, per quale ragione ed in quale modalità il lamentato disturbo della personalità con dipendenza affettiva dal correo fosse compatibile ed avesse comportato irresistibilmente il compimento delle condotte truffaldine seriali ascritte alla imputata. Su tali aspetti, la richiesta, nella fase di merito, ed il ricorso per cassazione, sono carenti. Perciò, il motivo, in assenza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., ed in particolare di quello cui si riferisce la lettera d) della disposizione ("... i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"), è generico e rende inammissibile, in parte qua, il ricorso, ex art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen..
4. Il terzo motivo non è consentito, poiché richiede a questa Corte, una (ri)valutazione del fatto, operazione che esula dai compiti e dai poteri del giudice di legittimità. Infatti, l'accertamento del momento in cui si siano verificate le condizioni per la proposizione della querela e la valutazione della tempestività della
stessa, è riservata al giudice di merito, il cui giudizio è immune da vaglio di legittimità, se si esprime in una motivazione non manifestamente illogica. Nel caso specifico, anche a non voler evidenziare che viene dedotta una violazione di legge (pg. 6), piuttosto che un vizio di motivazione, è chiaro che il giudizio della Corte d'appello, che ha ritenuto un periodo congruo quello di pochi giorni tra l'effettuazione del versamento e la realizzazione di aver subito la truffa, a seguito della sopravvenuta consapevolezza che anche altre persone avevano pagato per non aver nulla in cambio, costituisce un adeguato e congruo esercizio della discrezionalità giudiziale. Per contro, appare illogico, e perfino controintuitivo sostenere, come si legge nel motivo di ricorso, che la persona offesa si fosse immediatamente reso conto, appena effettuata l'operazione di invio del denaro, di essere stato vittima di una truffa: ciò non solo perché tra il versamento e l'invio della proposta contrattuale avrebbe comunque dovuto intercorrere il tempo necessario per la verifica del pagamento da parte dell'operatore ed il successivo inoltro della proposta, ma anche perché non si dice né si allega quale sarebbe stato il fattore che avrebbe indotto la persona offesa a mutare immediatamente - ma tardivamente - opinione.
5. Il quarto motivo d'appello, oltre che ripetitivo, riproducendo nella sostanza doglianze già formulate in grado di appello, ove avevano trovato adeguata risposta, non è consentito poiché proposto al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione, a mente del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.. Infatti, ciò che si richiede alla Corte, è una ulteriore (la terza) valutazione del fatto, in relazione alla responsabilità dell'imputata, con nuovo vaglio delle prove, loro confronto e 'pesatura'. Ebbene, tutto questo è merito, e non ha nulla a che vedere con il giudizio di cassazione ove, in relazione alla motivazione, come insegna la lett. e) dell'art. 606, cod. proc. pen., il controllo può riguardare solamente la coerenza (cioè la non contraddittorietà) e la 'tenuta logica (cioè la non manifesta illogicità) del discorso giustificativo della decisione. Non vi è alcuna traccia, nel motivo, di una critica della decisione che si attenga a tali categorie concettuali, che sono le uniche (oltre alla mancanza di motivazione, pure ricompresa nella lett. e del primo comma dell'art. 606, cod. proc. pen.) a consentire di spostare il focus del giudizio sull'apparato motivazionale dal merito alla legittimità. Ancor più, occorre rilevare la confusione concettuale che connota la formulazione del motivo ove (come emerge fin dalla rubrica), nell"aggredire" la motivazione si fa riferimento a una supposta ma non specificata violazione di legge ed a "manifesta contraddittorietà elo illogicità", categorie concettuali ignote al giudizio di legittimità che conosce piuttosto si ribadisce: all'art. 606, lett. e), cod.
-
proc. pen. - la contraddittorietà (che non richiede alcuna ulteriore specificazione: o c'è, o non c'è) o la manifesta (e non 'sola', 'semplice' o 'mera) illogicità, cioè un conflitto con la logica comune e con le massime d'esperienza che deve risultare ictu oculi, tale è la gravità dell'anacoluto concettuale denunciato. Formulato in maniera inadeguata, in relazione a motivi fattuale e valutativi, il motivo non è consentito, in quanto esulante dalle categorie del ricorso per cassazione previste in maniera rigorosa dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e quindi sanzionato, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., da
inammissibilità.
6. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. A fronte di un appello che contestava la pronuncia assolutoria ex art. 131 bis cod. pen. chiedendo la assoluzione 'piena', la parte civile, pur senza proporre a sua volta impugnazione per ottenere la condanna dell'imputata ed il conseguente risarcimento del danno, aveva certamente interesse a resistere all'appello, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado, presentando conclusioni e chiedendo la liquidazione della nota spese. Infatti, trattandosi di reato perseguibile a querela, egli aveva sicuramente interesse ad evitare il 'ribaltamento' in appello in senso favorevole alla appellante, poiché una pronuncia perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, come pure veniva richiesto dalla odierna ricorrente con l'atto di appello, lo avrebbe esposto alla condanna prevista dall'art. 542 cod. proc. pen. nonché, in caso di domanda dell'imputata in tal senso, eventualmente anche con la memoria con motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen., a quella prevista dall'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.. Quanto all'entità dell'importo determinato dal giudice in dispositivo, la relativa contestazione non è in questa sede consentita: non essendo stata dedotta la violazione di una qualche disposizione, nemmeno a livello di disciplina di settore o di decreto ministeriale che determina gli standard di liquidazione, si tratta di questione attinente al merito, di cui questa Corte, come detto, non si cura.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di Inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
AN OR
Il Presidente
Angelo Caputo Apls Copp
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente Angelo Caputo Aplloph
CORTE
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DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE
IL
24 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO CIARIO
IA LL