Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 2
In tema di prescrizione del reato, la Corte di cassazione può procedere all'immediata declaratoria dell'estinzione del reato solo in presenza di riferimenti temporali che siano di per sé sufficientemente univoci o di riferimenti temporali la cui incertezza sia insanabile; diversamente, si rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per consentire al giudice di merito una nuova valutazione sul punto.
In tema di prescrizione del reato, nell'ipotesi di imputazione plurima, il principio che impone l'applicazione integrale della disciplina più favorevole tra quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e quella precedente trova applicazione con riferimento a ogni singolo fatto di reato, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2013, n. 45158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45158 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 26/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1951
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 5425/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.L. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 4719/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 15/02/2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. TRIFIRÒ Nadia.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 15 aprile 2008, il Tribunale di Bologna ha condannato l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre sanzioni accessorie e risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato in via definitiva, per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), concessa l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p.p.,
u.c., ritenuta prevalente sulle aggravanti contestata, per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costretto più volte una minore nata il [...], nipote della sua convivente, a subire atti sessuali ed aver compiuto atti sessuali, consistiti nel toccarla nelle parti intime e nell'introdurre le dita nella vagina (dal 1994 alla metà del 1999).
Con sentenza del 15 febbraio 2012, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere per i fatti commessi fino al (omesso) , perché estinti per prescrizione;
ha ridotto la pena principale ad anni 3 di reclusione;
ha confermato le altre statuizioni penali e civili.
La responsabilità penale dell'imputato era stata affermata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva riferito, nel marzo del 2003, in un difficile passaggio della sua adolescenza da lei vissuto con gesti di autolesionismo e con ripetute assenze a scuola, di avere subito dall'imputato abusi sessuali iniziati quando aveva 4-5 anni e finiti quando aveva circa 10 anni (e comunque prima della sue prime mestruazioni); il tutto in un contesto di degrado morale, uso di droga, prostituzione (della madre della persona offesa), abuso di alcool (da parte dell'imputato). 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di gravame, si denunciano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità penale. Premette la difesa che la persona offesa è figlia della figlia dell'attuale moglie dell'imputato, il quale, pur non avendo con la stessa persona offesa alcun legame di parentela, ha di fatto cresciuto la bambina come se fosse stata sua nipote.
La difesa elenca, poi, gli elementi probatori dei quali la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto nel valutare l'attendibilità della persona offesa, nonché i passaggi contraddittori della sentenza.
In particolare: a) non si sarebbe preso considerazione il fatto che tutti i testi erano stati concordi nell'affermare che la bambina non aveva più dormito nel letto con i nonni fin dal 1994, allorquando aveva 5 anni, con la conseguenza che non avrebbero dovuto essere ritenute credibili le sue affermazioni circa il fatto che le masturbazioni avvenivano proprio nel letto, da parte del nonno, mentre lei dormiva con i nonni;
b) la persona offesa aveva raccontato di avere subito delle masturbazioni, mentre precedentemente aveva dichiarato che l'imputato la masturbava e voleva che lei lo masturbasse;
c) vi sarebbero una serie di altre incongruenze relative ai diari della vittima, agli accertamenti del consulente del pubblico ministero, alla conflittualità con i genitori, alla tossicodipendenza della stessa vittima;
d) il racconto di quest'ultima sarebbe del tutto privo di riscontri, sia nei suoi scritti, sia da parte di parenti o amici e della neuropsichiatra infantile che l'aveva in cura.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si denuncia la mancata assunzione della prova decisiva consistente nell'escussione di due testimoni e nella mancata ammissione di consulenza tecnica psichiatrica, giustificata dal quadro familiare che era stato delineato dall'istruttoria.
Sotto tale ultimo profilo, si rileva, in particolare, che era emerso che: la madre della persona offesa esercitava la prostituzione;
madre e figlia avevano vissuto con uomini diversi ed uno di questi era stato denunciato dalla stessa madre, con riferimento a fatti svoltisi in concomitanza con le presunte violenze per le quali qui si procede;
la madre aveva poi avuto una relazione con altro soggetto che era morto tragicamente alla presenza della persona offesa. Non si sarebbe considerato, poi, il fatto che la madre della persona offesa aveva negato di essere una prostituta e di avere subito abusi sessuali da suo padre (soggetto diverso dall'imputato); circostanze che - secondo la difesa - avrebbero potuto influenzare la veridicità del racconto della stessa persona offesa su quanto subito dall'imputato.
2.3. - Con particolare riferimento ai fatti contestati dal 16 febbraio 1997 fino alla metà del 1999 - non estinti per prescrizione - la difesa del ricorrente svolge un terzo motivo di doglianza con cui denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, sul rilievo che questa si baserebbe solo sulle dichiarazioni della persona offesa, da ritenersi non attendibili, in forza di quanto già osservato, e, soprattutto, prive di chiari riferimenti temporali. 2.4. - Con un quarto motivo di doglianza, si rileva l'erronea applicazione degli artt. 95 e 88 c.p., in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della cronica intossicazione da alcool.
Secondo la difesa, la Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione la documentazione medica dalla quale risultava che l'imputato era un etilista cronico, e avrebbe trascurato la circostanza riferita dalla persona offesa per cui le violenze erano avvenute proprio quando l'imputato era ubriaco.
2.5. - Una quinta censura è relativa alla violazione dell'art. 111 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe espresso giudizi soggettivi, utilizzando, con riferimento all'imputato, espressioni come: "lo stesso si decideva ... (finalmente) a trattenere i suoi impulsi sessuali"; o, rispetto all'abuso di alcool, "non risulta che l'appellante avesse fatto nulla di specifico per venirne fuori". 2.6. - Si contesta, in sesto luogo, la motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione, nella sua massima espansione, della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., perché si sarebbero valorizzati dei precedenti assai risalenti nel tempo e non si sarebbe considerato che il trauma subito dalla persona offesa era stato, tutto sommato, modesto.
2.7. - In settimo luogo, si denuncia la carenza di motivazione quanto ai criteri posti a fondamento della quantificazione del danno, sul rilievo che quest'ultimo è stato liquidato senza una perizia medico- legale volta ad accertarne la reale entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. - Il primo motivo di impugnazione - con cui si denunciano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa la responsabilità penale - è inammissibile. Condividendo l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di primo grado, la Corte d'appello ha, con analitica e coerente motivazione, anteposto all'analisi dei singoli rilievi critici proposti dalla difesa la valutazione complessiva dell'attendibilità della persona offesa, principale fonte di prova, rilevando che questa è risultata pienamente in grado di autodeterminarsi e di correttamente percepire la portata degli atti subiti e ha fornito una descrizione dei fatti sufficientemente chiara e circostanziata.
Correttamente la Corte di secondo grado ha dato applicazione al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Tale principio di diritto vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (ex plurimis, sez. 5^, 27 aprile 1999, n. 6910 ; Sez. 4^, 21 giugno 2005, n. 30422 ; Sez. 3^, 11 novembre 2010, n. 42501 ; Sez. 3^, 24 marzo 2011, n. 16577 ). La stessa Corte d'appello ha, inoltre, evidenziato che: a) la genesi delle dichiarazioni della persona offesa risultava genuina quanto ai tempi, alle modalità e ai destinatari delle prime propalazioni;
b) la persona offesa era priva di intenti vendicativi, tanto da inserire nel suo racconto, coerente, circostanziato e privo di lacune o contraddizioni su fatti rilevanti, numerosi particolari favorevoli al nonno, con particolare riferimento al suo eccessivo consumo di alcool e all'esclusione di violenze fisiche o minacce;
c) la dinamica dei fatti è sufficientemente chiara, perché questi avvenivano o nel lettone dei nonni, mentre la nonna dormiva, o nella stanza dei nonni quando la bambina vedeva la televisione, o, in un'occasione, in macchina;
d) dal 1995 le occasioni in cui la bambina dormiva nel letto con i nonni si erano diradate, ma non erano venuti meno gli abusi sessuali;
e) il consulente tecnico ha ampiamente preso in considerazione il contesto di degrado morale nel quale la bambina viveva, anche con riferimento alla promiscuità sessuale della madre, la quale esercitava la prostituzione;
f) lo stesso consulente ha riferito di non avere modo di accertare se e in che misura la persona offesa fosse stata a conoscenza dell'esercizio della prostituzione, che peraltro si svolgeva in luogo diverso dall'abitazione; g) i problemi di droga della persona offesa, la sua precocità sessuale, le sue dinamiche narcisistiche e autolesioniste, nonché il linguaggio spinto da questa utilizzato non inficiano la credibilità del suo narrato (per le ragioni ampiamente esposte alle pagine 7 e 8 della sentenza); h) la presunta impotenza dell'imputati non ha nulla a che vedere con le condotte contestate, trattandosi di rapporti sessuali non penetrativi.
A fronte di una siffatta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono -come anticipato - nella richiesta di una reinterpretazione del quadro probatorio, che potrebbe al più concretizzarsi in un riesame del merito del provvedimento impugnato, precluso in sede di legittimità. Deve, infatti, farsi richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: sez. 6^, 29 marzo 2006, n. 10951 ; sez. 6^, 20 aprile 2006, n. 14054 ; sez. 3^, 19 marzo 2009, n. 12110 ; sez. 1^, 24 novembre 2010, n. 45578 ; sez. 3^, 9 febbraio 2011, n. 8096 ). 3.2. - Quanto alla rinnovazione della perizia per accertare la capacità di testimoniare della persona offesa - oggetto del secondo motivo di doglianza -motivatamente la Corte d'appello ne ha escluso la necessità, evidenziando che il consulente del pubblico ministero era stato sentito in dibattimento, in contraddittorio fra le parti - in mancanza, peraltro, di contestazioni del ricorrente circa eventuali violazioni del contraddittorio - e che aveva preso in considerazione tutto il materiale probatorio disponibile, già completo ed esauriente anche relativamente al contesto nel quale la persona offesa viveva, non essendovi, dunque, fatti nuovi rilevanti che avrebbero dovuto essere da questo esaminati. Per le stesse ragioni ha correttamente ritenuto non necessaria l'escussione dei due testi indicati dalla difesa all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Ne deriva l'infondatezza del relativo motivo di impugnazione. 3.3. - Parzialmente fondato è invece, nei limiti di quanto si dirà, il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di chiari riferimenti che consentono di collocare nel tempo con sufficiente esattezza le condotte poste in essere dall'imputato. 3.3.1. - Non vi è dubbio che nel caso di specie, in presenza di un ricorso non inammissibile, assuma rilievo il tempus commissi delicti al fine del computo della prescrizione del reato. Nondimeno, questa Corte può procedere all'immediata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione solo in presenza di riferimenti temporali che siano di per sè sufficientemente univoci o di riferimenti temporali la cui incertezza sia insanabile e, cioè, tale da rendere superfluo un nuovo giudizio di merito sul punto. Laddove invece l'incertezza circa il dato temporale possa essere colmata dal giudice di merito, si rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per consentire una nuova, più approfondita, valutazione sul punto. Deve poi essere ribadito il principio, costantemente affermato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di prescrizione dei reati, non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della Legge citata (ex multis, sez. 1^, 1 luglio 2008, n. 27777 , rv. 240863; sez. 5^, 5 ottobre 2010, n. 43343 , rv. 248783). Tale principio trova applicazione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato oggetto dell'imputazione, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo.
3.3.2. - Quanto al caso di specie, deve premettersi che il regime prescrizionale che viene più direttamente in rilievo non è quello previgente rispetto alla riforma del 2005. Nel caso in esame si procede, infatti, per fatti di violenza sessuale in continuazione, rispetto ai quali è stata riconosciuta la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate. In forza del previgente art.157 c.p., comma 3, dovendosi considerare la pena base determinata nel massimo dall'art. 609 bis in anni 10 di reclusione, con la diminuzione di almeno un giorno, si giunge a un termine di prescrizione di anni 10 (art. 157, comma 1, n. 3), aumentata della metà ai sensi dell'art, 160, comma 3, per giungersi alla misura finale di 15 anni. Nel previgente regime, la prescrizione decorre, per il reato continuato, non da ogni singolo fatto, ma dalla cessazione della continuazione (30 giugno 1999, secondo l'imputazione) e, dunque, andrebbe a scadere il 30 giugno 2014. Non rileva a tal fine il compimento dell'età di dieci anni da parte della persona offesa (5 maggio 1999), momento a partire dal quale la circostanza aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 ter, u.c., cessa di essere applicabile, avendo la Corte d'appello ritenuto comunque subvalente tale circostanza.
In forza del regime prescrizionale attualmente vigente, invece, le diminuzioni per le circostanze attenuanti non possono essere prese in considerazione, mentre deve essere preso in considerazione l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 609 ter, ultimo comma, codice penale, non esclusa, ma semplicemente ritenuta subvalente dai giudici di merito e riferita - come già visto - ai fatti in ipotesi commessi, fino al (omesso) (giorno precedente a quello in cui la persona offesa ha compiuto 10 anni di età) nei confronti di una minore di anni 10. Secondo i criteri attualmente vigenti, dunque, il termine prescrizionale complessivo sarebbe di 17 anni e 6 mesi (corrispondenti al massimo della pena prevista per la circostanza aggravante a effetto speciale aumentato di un quarto) per i fatti commessi fino al (omesso) , e di 12 anni e 6 mesi (corrispondenti al massimo della pena prevista per la fattispecie non aggravata aumentato di un quarto) per i fatti commessi dal (omesso) (periodo in cui la persona offesa aveva già compiuto 10 anni di età, per il quale non opera, dunque, la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 609 ter, u.c.).
Non risultando sospensioni del corso della prescrizione, deve dunque concludersi che, essendo già stati dichiarati prescritti i fatti commessi fino al (omesso) - con statuizione favorevole all'imputato divenuta definitiva, in mancanza di ricorso del pubblico ministero, indipendentemente dalla sua esattezza -la prescrizione: a) per i fatti residui contestati come commessi dal (omesso) decorrerà, secondo il nuovo regime, dal 16 agosto 2014 al 30 dicembre 2016; b) per i fatti dal 5 maggio 1999 al 30 giugno 1999, è già interamente decorsa dal 6 novembre 2011 al 30 dicembre 2011. Se ne conclude che: a) per i fatti residui commessi dal (omesso) fino al 4 maggio 1999 trova applicazione il previgente regime prescrizionale (prescrizione al 30 giugno 2014 anziché a partire dal 16 agosto 2014); b) per i fatti dal 5 maggio 1999 al 30 giugno 1999, trova applicazione il nuovo regime prescrizionale, in forza del quale la prescrizione era già interamente decorsa prima della pronuncia della sentenza d'appello.
3.3.3. - Proprio con riferimento a tale ultimo, relativamente breve, periodo la sentenza impugnata non chiarisce, neanche nelle grandi linee, proprio ai fini della prescrizione, se siano stati commessi fatti di reato, in quale numero e con quali modalità. Nè questa Corte può giungere ad escludere, prò reo, la responsabilità penale quanto a tale periodo senza travalicare i limiti del sindacato di legittimità, anche perché nella sentenza impugnata si indicano, quale momento certo di cessazione dei fatti, le prime mestruazioni della persona offesa, da questa avute all'età di undici anni. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata quanto alla responsabilità penale - ai sensi e nei limiti di cui sopra - con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, perché, fatta applicazione dei principi appena enunciati in tema di prescrizione, chiarisca se e in che misura vi siano fatti che devono essere ritenuti prescritti e proceda, ove necessario, alla rideterminazione della pena.
3.4. - Il quarto motivo di doglianza - con cui si rileva l'erronea applicazione degli artt. 95 e 88 c.p., in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della cronica intossicazione da alcool - è inammissibile.
La difesa precisa, infatti, le ragioni della decisività della documentazione medica presentata in tal senso;
documentazione che la Corte d'appello ha preso in considerazione evidenziandone la genericità in relazione alla dimostrazione della sussistenza di uno stato di etilismo cronico dell'imputato. A ciò la stessa Corte d'appello aggiunge l'ulteriore, dirimente, considerazione che la linea difensiva dell'imputato era stata, piuttosto, improntata a minimizzare l'uso di alcol (pagina 11 della sentenza di secondo grado, con riferimenti ai corrispondenti passaggi motivazionali della sentenza di primo grado).
3.5. - Manifestamente infondata è la quinta censura proposta, con cui si prospetta la violazione dell'art. 111 Cost., sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe espresso giudizi soggettivi, utilizzando, con riferimento all'imputato, espressioni come: "lo stesso si decideva ... (finalmente) a trattenere i suoi impulsi sessuali"; o, rispetto all'alcool, "non risulta che l'appellante avesse fatto nulla di specifico per venirne fuori".
A prescindere dalla considerazione che non risulta chiaro quale violazione dell'art. 111 Cost., la difesa intenda denunciare, deve rilevarsi che si tratta, con tutta evidenza, di espressioni valutative, coerentemente inserite nel contesto della motivazione e relative alla personalità dell'imputato, quale risultante dal quadro istruttorio complessivo ampiamente tratteggiato e valutato dalla Corte d'appello.
3.6. - Pienamente soddisfacente risulta, infine, la motivazione circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ancorata alla mancanza di segni di resipiscenza e per la presenza di precedenti penali pur non gravi, e circa la dosimetria della diminuzione della pena per il riconoscimento della fattispecie di minore gravità, rispetto alla quale la sentenza di secondo grado si pone in sostanziale continuità con quella del Tribunale, basando le sue valutazioni sulle modalità del fatto e sulla mancanza di gravi conseguenze traumatiche per la vittima.
Ne deriva l'infondatezza del sesto motivo di ricorso. 3.7. - Inammissibile è il settimo motivo di ricorso, con cui si denuncia la carenza di motivazione quanto ai criteri posti a fondamento della quantificazione del danno, sul rilievo che quest'ultimo è stato liquidato senza una perizia medico-legale volta ad accertarne la reale entità.
La difesa si limita, infatti, a generiche contestazioni relative a un profilo non specificamente dedotto con l'atto d'appello, a fronte di una sentenza di primo grado che risulta coerentemente motivata sul punto (pagine 9 e 10), laddove si precisa che la quantificazione equitativa del danno tiene conto del lungo periodo di tempo in cui la giovane ha subito molestie sessuali, seppure di lieve entità. 4. - In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013