Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2001, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
TRITTI PUBBLICA ITALIANA PONOLO LIANO0 31 IN BB487451 BB487461 PREMA DICASSAZIONE CORTE Oggetto Finita locazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14311/98 Dott. Giovanni Silvio coco Presidente 18186/98 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Cron. 6569 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 1033 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 12/10/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig.....IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 5 MAR. 2001 domiciliato in ROMA ANTONIAZZI MARINO, elettivamente il IL CANCELLIERE VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CANNIZZARO, difesi dagli avvocati CINZIA RUBBO, 133 13000 NCELLERIA MAURIZIO BARCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CAVALESE;
intimato e sul 2° ricorso n 18186/98 proposto da: Eliascite coola egale al Sip. BARCHI COMUNE DI CAVALESE, in persona del Sindaco pro tempore, perginya 12000+3 elettivamente domiciliato in ROMA VIA A DEPRETIS 86, 2000 612 presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARCELLO RUSSOLO, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale NO CAVASOLA controricorrente e ricorrente incidentale - per dinti +3 7.6.91
contro
IL CANCELLIERE ANTONIAZZI MARINO;
13000 CANCELLERIA intimato avverso la sentenza n. 78/98 del Tribunale di TRENTO, emessa il 04/12/97 e depositata il 30/01/98 (R.G. OF471931 526/97); 15 13000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
DF471314 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo con l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e l'inammissibilita' del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 155 13000 CANCELLERIA Con atto notificato il 7.12.1995, il Comune di Ca- valese intimava a NO AZ licenza per finita locazione alla data del 31.12.1996, in relazione OF471313 all'immobile sito in località Cascata, locato ad uso di 3000 CANCELLERIA esercizio pubblico di bar e ristorante, con contratto alla data del del 15.11.1976 avente scadenza 31.12.1979, e prorogatosi ai sensi successivamente DF471324 2 dell'art. 67 della legge n. 392 del 1978, e lo citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Trento Sezione distaccata di Cavalese. L'intimato si opponeva, deducendo che 1'immobile era adibito ad albergo, con annessi bar e ristorante;
che l'uso alberghiero era prevalente;
che, dovendosi tenere conto della durata legale di nove anni imposta dalla legge n. 392 del 1978 per le locazioni alberghie- re, ed essendo applicabile alla locazione, non soggetta a proroga, la disciplina di cui all'art. 71 della ci- tata legge, il contratto era destinato a scadere il 31.12.2003. Il pretore, definendo con sentenza n.9/97 il giudi- zio instauratosi a seguito dell'opposizione, qualifica- va il contratto come locazione di bar e ristorante, avente, ai sensi della legge n. 392 del 1978, durata di anni sei;
riteneva la locazione soggetta alla discipli- na dell'art. 71 della citata legge, e ne individuava la scadenza alla data del 31.12.1997, tenuto conto della suddetta durata legale calcolata a decorrere dal 31.12.1979, data originaria di scadenza;
fissava per l'esecuzione la data del 31.12.1998; compensava le spe- se. Proponeva appello l'AZ, ribadendo le tesi sostenute in primo grado. Resisteva il Comune, che pro- 3 poneva appello incidentale sulla compensazione delle spese. Il Tribunale di Trento, all'udienza del 4.12.1997, definendo il giudizio, dava lettura del dispositivo re- cante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e la condanna dell'AZ alle spese del grado. Nella motivazione della sentenza, depositata il 30.1.1998, il tribunale, ponendosi in consapevole contrasto con il suindicato dispositivo, affermava che il rigetto dell'appello principale era dovuto ad un errore di calcolo relativo alla durata del rapporto, in base al quale la locazione era stata erroneamente rite- nuta cessata. Ciò premesso, considerava che nell'immobile locato si svolgevano promiscuamente tre attività, di bar, ristorante ed albergo, ma che l'uso prevalente, tenuto conto dell'importo dei rispettivi incassi, era quello di bar-ristorante; che la locazio- ne, in virtù del rinnovo consensuale compiuto con il contratto del 15.11.1976, avente scadenza convenzionale al 31.12.1979, non era compresa, alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, tra quelle sog- gette a proroga legale ai sensi dell'art. 67, bensì tra quelle non soggette a proroga, in ragione della loro scadenza in data successiva, previste dall'art. 71; che, tenuto conto della durata legale di anni sei pre- 4 vista per le locazioni commerciali, e detratto, ai sen- si dell'art. 71, comma 1, il periodo già trascorso dall'inizio della locazione, con conseguente inizio del calcolo a partire dal 31.12.1976 (e non dal 31.12.1979 come erroneamente ritenuto dal pretore), la prima sca- denza doveva essere individuata al 31.12.1982, e le successive al 31.12.1988 ed al 31.12.1994, ed infine, in difetto di tempestiva disdetta, al 31.12.2000, e che pertanto la locazione non era ancora cessata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione l'AZ, sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Cavale- affidato ad RPG se, che ha proposto ricorso incidentale unico mezzo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti contro la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 325 c.p.c.). Ricorso n. 14311/98 2. Con il primo motivo è denunciata la nullità del- la sentenza, pronunciata all'esito di procedimento svoltosi secondo il rito del lavoro, per insanabile contraddittorietà tra dispositivo e motivazione.
2.1. Il motivo è fondato. Il tribunale, nel dispositivo letto all' udienza del 4.12.1997, ha rigettato l'appello proposto dal con- 5 duttore, mentre nella motivazione ha dato atto di esse- re pervenuto a tale decisione negativa per effetto di un errore di calcolo nel determinare la durata del rap- porto, che, all'esito di un più esatto conteggio, ri- sultava non ancora cessato, ma destinato a scadere solo il 31.12.2000. Ad un dispositivo di rigetto ha contrap- posto, quindi, una motivazione funzionale all'accoglimento del gravame. Ma tale operazione non era consentita. Per costante giurisprudenza di questa S.C., nel ri- to del lavoro, che prevede la lettura del dispositivo nella stessa udienza di discussione della causa (art. 429, comma 1, c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis, comma 1, c.p.c. alle controversie in materia di locazione), il dispositivo non può considerarsi CO- me atto meramente interno, modificabile fino al momento in cui la sentenza venga pubblicata mediante deposito in cancelleria, bensì costituisce atto di rilevanza esterna, atteso che a sua lettura porta ad immediata conoscenza il contenuto della decisione alle parti che possono avvalersi del dispositivo per intraprendere l'azione esecutiva ancor prima del deposito della deci- sione;
ne consegue che l'errore contenuto nella deci- sione espressa nel dispositivo non può essere corretto dallo stesso giudice in sede di motivazione, e che, ove 6 ciò avvenga, la difformità tra motivazione e dispositi- vo costituisce causa di nullità della sentenza, non po- tendo in tale ipotesi trovare applicazione il principio della possibilità di integrazione del dispositivo con la motivazione, né il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. (sent. n. 1733/98; n. 3528/97; n. 11895/95; n. 7605/92). L'impugnata sentenza va pertanto dichiarata nulla.
3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, concer- nenti la qualificazione della locazione ai fini dell'individuazione della sua durata, in quanto relati- vi ad argomentazioni addotte dal tribunale a sostegno della motivazione contraria al dispositivo di rigetto dell'appello. Ricorso n. 18186/98 4. Con l'unico mezzo, il ricorrente incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 71 della legge n. 392 del 1978, deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto la locazione non soggetta a proroga, e quindi disciplinata dalla suindicata dispo- sizione, mentre doveva ritenersi applicabile l'art. 67. 4.1. Il motivo è inammissibile. La questione è preclusa. L'individuazione della norma regolatrice della durata del rapporto dedotto in giudizio nell'art. 71 della legge n. 392 del 1978 era 7 stata compiuta dal pretore, e la sentenza non è stata impugnata sul punto dal Comune di Cavalese, che ha pro- posto appello incidentale soltanto avversO la statui- zione sulle spese. Il ricorso incidentale va quindi rigettato.
5. In conclusione, per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza va cassata con rinvio. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte hoooo d'appello di Trento, provvederà anche sulle spese del 290000 giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo mo- tivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti gli al- 4 tri;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- . P la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12.10.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE whus Giovanni Giambattista белья CANCELLISE 01 Deposit in Cancelleria 5 MAR 2001 - IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista firm