Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
È legittimo il diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso, trattandosi di diritto che spetta al solo difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.
Commentario • 1
- 1. Al difensore d’ufficio non spetta alcuna difesaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2022
Il diritto al termine a difesa disciplinato dall'art. 108 cpp non può essere invocato dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cpp o dal difensore in sostituzione ex art. 102 c.p.p. Il principio è stato ribadito dalla cassazione sez. V con la sentenza n. 44637 del 2 dicembre 2021. La norma L'articolo 108 cpp,, Termini a difesa prevede: 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2015, n. 25487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25487 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 254 87 / 1 5 le REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ANIELLO NAPPIDott. - Presidente N. 933/2015 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere -N. 26972/2014 Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RI AR N. IL 01/05/1969 avverso la sentenza n. 3/2014 TRIBUNALE di NOLA, del 11/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per ب ه Udito, per la parte civile, l'A Udit i difenser Avv./ Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata in data 11/04/2014, il Tribunale di Nola ha confermato la sentenza in data 24/04/2013 con la quale il Giudice di pace di Marigliano aveva dichiarato RI OS AR colpevole del reato di diffamazione in danno di LA NE (offendendone la reputazione dicendo di averla corrotta con regali di vario genere e, in particolare, con regali di argento e di champagne), condannandola alla pena di euro 500 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Nola ha proposto personalmente ricorso per cassazione RI OS AR, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione delle legge penale, con riguardo alla qualificazione del fatto quale diffamazione e non quale ingiuria, nonché erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen. Dall'istruttoria dibattimentale (testimonianze di LO AB e di LI SP) è emerso chiaramente che i fatti si sono svolti in presenza della persona offesa (la preside NE) e che le frasi dell'imputata sono frutto di un litigio con la stessa, configurandosi dunque la scriminante della reciprocità delle offese poste in essere a causa di uno stato d'ira determinatosi nella AR per il fatto ingiusto altrui. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge processuale: all'udienza del 27/03/2013, assente il difensore dell'imputata, in sua sostituzione veniva nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. altro avvocato, che chiedeva un termine a difesa (anche ad horas) illegittimamente negato dal giudice di primo grado, con ordinanza erroneamente ritenuta immune da vizi dalla sentenza impugnata. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge processuale: all'udienza del 27/03/2013, il difensore della AR in un diverso procedimento che la vedeva persona offesa, evidenziava l'impossibilità assoluta della stessa a comparire, depositando un certificato medico, che il Giudice di pace acquisiva dando atto dell'impossibilità a presenziare della persona offesa;
nell'ambito del presente procedimento, invece, il Giudice rigettava la richiesta di rinvio per impedimento a comparire, rilevando erroneamente che dal certificato non risultava l'attualità della patologia (una lombosciatalgia bilaterale) e che essa 2 non era incompatibile con la deambulazione, trattandosi invece di patologia che provoca un dolore molto intenso rispetto alla quale il Giudice non ha neppure disposto una visita fiscale. Del tutto errata è la valutazione del Tribunale di Nola, che ha recepito la decisione del Giudice di pace, laddove il certificato del 25/03/2013 indicava in cinque giorni la prognosi di guarigione di una patologia che per essere curata necessita di riposo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguenti indicati. Muovendo dall'esame delle censure di ordine processuale che, ove accolte, - imporrebbero l'annullamento di entrambe le sentenze di merito deve rilevarsi ― che il secondo motivo è infondato: vertendosi, alla luce di quanto messo in luce dalla stessa ricorrente, in ipotesi di sostituzione del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale al difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non spetta il diritto al termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014 dep. 26/01/2015, Margherita e altro, Rv. 262847); in questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è legittimo il diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso, trattandosi di diritto che spetta al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Sez. 5, n. 4643 del 06/11/2013 - dep. 30/01/2014, Morelli, Rv. 258715; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 23728 del 04/02/2013 - dep. 31/05/2013, Tavecchio, Rv. 256520; contra, ma del tutto isolata, Sez. 5, n. 10795 del 03/02/2010 - dep. 19/03/2010, Atzeni, Rv. 246843). Il principio di diritto richiamato, del resto, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l'istituto del termine a difesa, l'art. 108 cod. proc. pen. si concentri su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l'imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, assai diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale «può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro» (sent. n. 450 del 1997); pertanto, «l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art. 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»: con l'ovvia conseguenza che «una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di "nuovo" (e stabile) difensore dell'imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni del tutto eterogenee;
d'altra parte essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge il mancato - riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione ("estemporanea ed episodica", ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza del tutto ragionevole nel quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ord. n. 17 del 2006). Il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che la stessa certificazione prodotta dalla difesa dell'imputata - così come descritta dalla ricorrente non attesta un'assoluta impossibilità di comparizione, oggetto, questa, delle mere prospettazioni della parte motivatamente disattese dai giudici di merito, con valutazione non inficiata da quanto rilevato, ai diversi fini della mancata comparizione della persona, nel processo richiamato dal ricorrente (sulla scorta, peraltro, di una deduzione generica, in quanto argomentata sulla base di atti di diverso procedimento rispetto ai quali non è stato adempiuto il necessario onere di allegazione). Il primo motivo è, invece, fondato, nei termini di seguito specificati. In premessa, deve rilevarsi che, come si evince dalla sintesi dei motivi di appello offerta dalla stessa sentenza impugnata, la questione della riqualificazione del fatto in termini di ingiuria era stata dedotta con il gravame. A fronte di tale censura, all'evidenza non manifestamente infondata posto che la stessa sentenza di primo grado fa riferimento alla condotta tenuta dall'imputata «rivolgendosi direttamente alla persona offesa», il giudice di appello ha omesso di affrontare il punto: posto che sussiste il vizio di mancanza di motivazione quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), la sentenza impugnata - assorbite le ulteriori censure articolate con il primo motivo - deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Nola.
P.Q.M.
i Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Così deciso il 13/03/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Amplo Coph DEPORTATA IN CANCELLERIA addl 17 GIU 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIANTO bey ust La Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sez. Penale - con ordinanza n° 45679/15 del 18/3/2015 e de portata il 17/11/2015 LI Dispre conseggersi il disp = i c ritivo della sentenza n. 25487/2015, vel senso che il suivio è disposto al Tribunale di Nola auziché al Tribunale di Napoli'>> - SSAZIO NE A C DI Roma, 26 NOV 2015 A Il Funzionario Giudiziario M E R Filippo GRECO P U OV S 5