Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, l'art. 572 cod. pen. richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalità. (Fattispecie in cui è risultato che l'imputato aveva sottoposto la convivente ad un clima oppressivo, umiliante, vessatorio e di sistematica sopraffazione, insultandola continuamente e senza motivo, cacciandola di casa ed infliggendole percosse e lesioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2008, n. 27048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27048 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/03/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 508
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 016533/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI SA AT N. IL 19/07/1950;
avverso SENTENZA del 31/01/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Consolo Santi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di prescrizione.
FATTO
1) Con sentenza in data 15-5-2003 il GIP del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Di AL TO responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate rispettivamente ascrittigli ai capi a) e b) della rubrica e, ritenuto più grave il reato sub a), riconosciuta la continuazione, lo condannava, con la diminuente per il rito, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
A seguito di gravame dell'imputato, con sentenza in data 31-1-2006 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione i reati compresi nel capo B), relativi alle lesioni del 6-8-1993, 15-11-1994 e 29-3- 1996, e conseguentemente riduceva la pena ad anni uno mesi tre giorni quindici di reclusione.
2) Il Di AL, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la contraddittorietà della sentenza, risultante dagli atti acquisiti nel dibattimento. In particolare, deduce che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, dalla lettura del verbale di udienza del 26-2-2005 risulta che l'assistente sociale Valente Lucia non ha affatto dichiarato che la UR le aveva riferito di essere stata "scacciata di casa" portandosi via i figli;
che dal verbale di udienza del 16-1-2003 si evince che l'assistente sociale Zaninetti non ha affermato che i due figli della coppia avessero espresso il timore di essere picchiati "come la madre"; che dalla lettura integrale delle dichiarazioni rese dall'altra assistente sociale SI ON risulta che il Di AL non aveva affermato di riconoscere le proprie colpe in merito al comportamento tenuto con la compagna, giustificandosi col fatto di non riuscire a controllarsi di fronte a determinate provocazioni, ma, pur avendo ammesso anche alcune negligenze, aveva evidenziato che, di fronte a determinate provocazioni della UR, non riusciva ad ignorarle, ne' a riportare alla calma la donna. L'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui la UR era sottoposta a un clima oppressivo, umiliante, vessatorio e di sistematica sopraffazione, inoltre, è contraddetto dalla relazione a firma della stessa SI ON;
mentre il ritratto del Di AL dipinto dalla Corte di Appello contrasta con le relazioni delle altre assistenti sociali, che evidenziano la serenità dei figli della coppia e il loro attaccamento alla figura paterna.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 572 c.p., sostenendo che le condotte addebitate all'imputato al capo a) della rubrica non integrano gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia, ne' sotto il profilo oggettivo nè sotto il profilo soggettivo. Fa presente, in particolare, che nessuno degli episodi per i quali il Di AL è stato accusato di lesioni personali evidenzia l'assoggettamento della UR a un clima di vessazione e terrore, ne' la sua sottoposizione ad un regime di vita intollerabile;
e che la sussistenza dell'elemento psicologico non può essere presunta, come invece è giunta ad affermare la Corte di Appello, la quale ha sostenuto che al Di AL non poteva sfuggire lo stato di intollerabilità del rapporto che gravava in capo alla moglie. Pone in rilievo, d'altro canto, che sei episodi nell'arco di un lungo periodo di tempo non possono far ritenere realizzata la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.; che l'ultimo episodio oggetto di querela è accaduto ben quattro anni dopo il penultimo;
che dopo l'ultimo episodio del 2000 non se n'è verificato più nessuno e che la vita attuale della coppia è serena. Con un terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1 e art. 577 c.p., comma 1, n. 4, deducendo che non può ritenersi che l'imputato abbia agito per motivi abietti o futili e con sevizie o crudeltà, e che appare inconferente, la giurisprudenza richiamata dalla Corte di Appello a sostegno della propria decisione, attinente a casi di omicidio.
Con un quarto motivo, infine, si invoca, per l'ipotesi di ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti, l'assoluzione dell'imputato dal reato di percosse aggravato, in quanto tale delitto deve ritenersi assorbito nella fattispecie criminosa di cui all'art. 572 c.p.. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Nell'impugnata sentenza la Corte di Appello, condividendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto certo, sulla base delle deposizioni testimoniali rese dalle assistenti sociali, del contenuto delle varie querele sporte dalla UR nei confronti dell'attuale ricorrente (ancorché seguite dalle rimessioni) e delle certificazioni mediche ad esse allegate (attestanti lesioni di eloquente eziologia), che il Di AL ha sottoposto la propria convivente a un clima oppressivo, umiliante, vessatorio e di sistematica sopraffazione, Esultandola continuamente ed immotivatamente, cacciandola di casa e infliggendole percosse e lesioni. Il grave quadro probatorio emergente dagli atti a carico del prevenuto, secondo i giudici di merito, non può essere inficiato dalle dichiarazioni rese in data 6-6-2002 dalla UR, con le quali quest'ultima ha cercato di ridimensionare la portata delle precedenti accuse, nell'evidente ottica di non troncare il suo rapporto. In realtà, come è stato evidenziato nell'impugnata sentenza, la donna, nonostante i suoi sforzi, non ha potuto negare di aver subito dal Di AL violenze fisiche, accompagnate da insulti e minacce anche gravi, per motivi futili, dovuti a mere divergenze di opinioni;
pur insistendo sulla spontaneità delle remissioni di querela, non ha contestato il contenuto di tali atti, che anzi ha confermato;
non ha negato di essere stata picchiata e di aver preso anche calci e pugni, ne' ha escluso che l'imputato, almeno in qualche occasione, ha continuato a percuoterla anche quando ella stava a terra. Le stesse affermazioni della UR, secondo cui sarebbe stata essa stessa ad irritare e provocare il Di AL, non valgono, secondo la Corte di Appello, a giustificare le reazioni assolutamente spropositate del prevenuto, e confermano anzi la non occasionalità delle condotte del ricorrente, dimostrando come quest'ultimo volgesse sistematicamente in violenza verbale - quando non fisica - qualunque tipo di contrasto, con la consapevolezza di determinare uno stato di sottoposizione psicologica e di sofferenza e di intollerabilità del rapporto.
Il giudice distrettuale, pertanto, ha fornito ampio conto delle ragioni sulle quali ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, mediante un percorso argomentativo privo di manifeste incongruenze logiche, a fronte del quale le doglianze mosse dal ricorrente, attraverso l'apparente deduzione del vizio di "contraddittorietà della sentenza, risultante dagli atti acquisiti nel fascicolo del dibattimento", mirano, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito.
Si richiama, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte, secondo cui il novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità. Ai fini della disposizione in esame, pertanto, non è sufficiente che gli atti del processo indicati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con diversi accertamenti e specifiche valutazioni del giudice di merito, o con la sua ricostruzione complessiva e conclusiva dei fatti e delle responsabilità dell'imputato, ne' che siano astrattamente idonei a fornire un apprezzamento diverso e, in tesi, più persuasivo di quello fatto proprio dal giudice. Occorre, invece, che il contenuto degli atti del processo cui fa riferimento il ricorrente, sia di per sè idoneo a determinare una insanabile "disarticolazione" dell'intero ragionamento giustificativo esplicitato, nell'intero contesto motivazionale di quest'ultimo, compito del giudice di legittimità rimanendo la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla complessiva, conclusiva, logicità della sentenza (Cass. Sez. 4, 19-6-2006 n. 30057; Cass. Sez. 6, 26-9-2006 n. 38968; Cass. Sez. 6, 17-10-2006 n. 37270; Cass. sez. 6, 18-12-2006 n. 752; Cass. Sez. 4, 3-5-2007 n. 22500). Nel caso di specie, gli atti del processo richiamati dal ricorrente non appaiono dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale da comportare una assoluta disarticolazione del percorso argomentativo, coerente e logico, seguito dai giudici di merito, i quali sono pervenuti all'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base di una ricostruzione complessiva e non frammentaria della vicenda, quale potrebbe evincersi prendendo in considerazione singoli atti, avulsi dall'intero contesto probatorio. Le doglianze mosse col motivo di ricorso in esame, al contrario, attengono solo formalmente a pretesi vizi di motivazione, risolvendosi sostanziandosi in censure di fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda operata dal giudice di appello. Ma, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30-4-1997 n. 6402). 2) Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Come è noto, il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572 c.p., consiste, dal punto di vista materiale, nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita (Cass. Sez. 6, 19-2-2004 n. 7192); e, dal punto di vista soggettivo, richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la personalità della vittima (Cass. Sez. 6, 22-9-2005 n. 39927). Nel caso in esame, sulla base degli accertamenti compiuti in punto di fatto dalla Corte di Appello, non può seriamente dubitarsi che gli atti di vessazione reiteratamente posti in essere dal Di AL nei confronti della UR siano riconducibili nella previsione normativa di cui all'art. 572 c.p., per il loro carattere abituale e la consapevole volontà dell'agente di determinare nella vittima uno stato di sottoposizione psicologica e di sofferenza e di intollerabilità del rapporto.
Al contrario, le doglianze mosse dal ricorrente in ordine all'effettivo assoggettamento della UR ad un clima di vessazione e terrore e alla concreta sussistenza, in capo all'imputato, del dolo generico e unitario richiesto ai fini dell'integrazione del reato di cui trattasi, si risolvono, ancora una volta, in inammissibili censure dirette a sindacare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e ad ottenere una valutazione alternativa del materiale probatorio.
3) Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di Appello ritenuto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, che il prevenuto sia stato spinto ad agire da un mero spirito "punitivo" e di affermazione della propria "preminenza", che rendeva intollerabile qualsiasi atto di contrasto;
motivazioni che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ben possono valere ad integrare la circostanza aggravante dei "motivi abietti" di cui all'art. 61 c.p., n. 1 (Cass. Sez. 1, 22-9-1997 n. 9590), anche in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (Cass. Sez. 5, 22-9- 2006 n. 35368). 4) Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, non essendo stato affatto contestato all'imputato il reato di percosse aggravate, del quale il ricorrente invoca l'assorbimento nel delitto di maltrattamenti in famiglia.
5) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008