Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
L'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l'entrata in vigore del T.U. Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale), il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 152.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2007, n. 21777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21777 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/03/2007
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 943
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 32291/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
TI LO, N. IL 01/10/1940;
avverso SENTENZA del 15/12/2005 TRIBUNALE di TIVOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 15.12.2005 il tribunale di Tivoli condannava NT LO alla pena di euro tremila di ammenda ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con provvisionale fissata in Euro 1.000,00 per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2 perché, in violazione del divieto di cui all'art. 14, quale titolare dell'omonima ditta individuale, abbandonava o comunque depositava in modo incontrollato un'ingente quantità di acque di vegetazione derivante dalla macinazione delle olive. Accertato in Licenza, località Risecco il 9.12.2003. Rilevava il tribunale in motivazione che le acque derivate nei processi produttivi che avevano luogo nello stabilimento erano convogliate mediante una conduttura privata in alcuni silos installati in un terreno di proprietà del NT in località Frainile mentre la sansa residuata dalle medesime lavorazioni veniva depositata in un cassone concesso dalla società Pragma 89, collocato in un'area di proprietà del comune di Licenza, ubicata in località Risecco, messa a disposizione del NT dall'amministrazione comunale.
Si evidenzia inoltre in motivazione che all'epoca dei sopralluoghi effettuati dai vigili urbani del comune e dal personale dell'ASL, il fondo ospitante i silos presentava sul terreno depositi ed acquitrini di liquido maleodorante fuoriuscito dai contenitori mentre nell'area comunale di Risecco si trovavano ammassati, in parte anche fuori dal cassone in uso al NT, significativi quantitativi di sansa da cui dipartivano rivoli di acqua confluenti in pozze putrescenti. Riteneva dunque il tribunale, sulla base delle emergenze processuali, che sia la sansa che le acque di vegetazione erano da ricondurre ai processi produttivi del NT ma che, nella specie, dovendosi escludere l'uso agronomico del materiale citato, esso andava considerato come rifiuto speciale non pericoloso assoggettabile come tale alle disposizione del D.Lgs. n. 22 del 1997. Escludeva inoltre che nella specie, in relazione alle modalità descritte, potesse essere ipotizzato un deposito temporaneo del materiale rinvenuto. Avverso tale decisione ha proposto appello il NT richiedendo:
1) l'assoluzione per infondatezza della notizia di reato, mancando la dimostrazione dei fatti e in particolare in assenza di prove in ordine alla riconducibilità della proprietà del cassone alla sua persona.
2) dichiararsi errata la qualificazione di rifiuto della sansa;
l'insussistenza dell'accertamento sulla natura dei presunti rifiuti e l'omessa valutazione delle prove documentali.
Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., l'appello veniva convertito in ricorso per cassazione. Motivi Della Decisione:
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine alle doglianze formulate con il primo ed in parte anche con il secondo motivo, occorre immediatamente rilevare che non appare in questa sede possibile una rilettura degli elementi di prova e che, risultando congruamente motivata la decisione sia in ordine alla provenienza del materiale in esame che alla sua destinazione finale, non vi è spazio alcuno per porre in discussione la condotta di smaltimento acclarata in capo alla ditta facente capo al NT. Lo sviluppo della motivazione - articolata sotto il profilo probatorio sulle dichiarazioni del personale di P.G. intervenuto e sugli accertamenti d'indagine espletati nell'immediatezza, pone in evidenza la non deeisività dell'attestazione rilasciata dal Comune, non a conoscenza, evidentemente delle modalità di smaltimento dei reflui oleari.
Residua, pertanto, in questa sede unicamente l'esame della questione relativa alla qualificazione della sansa e delle acque di vegetazione come rifiuto. Anche sul punto la motivazione appare ineccepibile. Si deve anzitutto affermare, in linea con quanto già affermato in altre decisioni della Corte, che, come correttamente rilevato dal tribunale, l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella L. n. 574 del 1996 deve essere necessariamente circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli. Dall'insieme delle disposizioni che riguardano le acque di vegetazione dei frantoi oleari (menzionate nella L. n. 574 del 1996;
al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38, e art. 59, comma 11 ter;
nel D.M. delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005 che da attuazione all'art. 38, e da ultimo al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112 e art. 137, comma 14) e delle sanse umide dei frantoi stessi (menzionate nella L. n. 574 del 1996 e nel D.M. 6 luglio 2005, citato) si ricava che di tali sostanze è espressamente consentita unicamente l'utilizzazione agronomica e, cioè, l'applicazione al terreno ... finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ... ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo D.Lgs. n. 152 del 1999(art. 2, lett. n bis); D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett.
p)).
Puntualizza il D.M. delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, art. 1 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleari, di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 38" che "lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto dì criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti pedogeomorfologiche, ideologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico - sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistica" (comma 2) e che "l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e della sansa umida disciplinata dalla L. n. 574 del 1996 e dal presente decreto è esclusa ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8, comma 1 dal campo di applicazione del cit. D.Lgs., (comma 3). È da escludere, pertanto, che, come affermato dal tribunale in sentenza, il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento dei reflui della lavorazione delle olive ed anzi è ferma la preoccupazione del legislatore medesimo di contenere rigidamente il fenomeno come dimostra l'introduzione al D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 59, comma 11 ter che ha inserito la sanzionabilità penale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi fuori dei casi e delle procedure previste dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38. Correttamente, inoltre, si deve fare riferimento nella specie alla categoria dei rifiuti sia per la sansa che per le acque di vegetazione.
Tra i rifiuti, infatti al di fuori dall'utilizzazione agronomica - va certamente inclusa la sansa di cui non si fa peraltro menzione ne' nel D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38, e art. 59, comma 11 ter ne' nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112, e art. 137, comma 14, che li hanno sostituiti.
Ma anche le acque di vegetazione possono senz'altro rientrare tra i rifiuti qualora di esse si faccia una raccolta finalizzata, come nella specie, all'abbandono, mediante raccolta in contenitori o in invasi.
Nè vale, infine, richiamare la disposizione della L. n. 574 del 1996, art. 6 che consente lo stoccaggio delle acque di vegetazione per un termine non superiore ai trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località.
L'applicazione dell'art. 6 citato è condizionata, infatti, per le ragioni esposte, all'uso agronomico dei reflui oleari e, nell'ambito citato, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione al sindaco - di cui nella specie non vi è menzione. Al di fuori di tale contesto trovano evidentemente applicazione, come rilevato dal tribunale, le disposizioni sulla raccolta dei rifiuti. Nella specie il tribunale, dopo avere correttamente ricordato che solo il deposito temporaneo non richiede autorizzazione, ha comunque escluso, con motivazione sicuramente adeguata sul piano logico e corretta sotto il profilo dell'applicazione dei principi di diritto, di poter ravvisare in concreto tale condizione, sul rilievo che 11 deposito temporaneo presuppone in ogni caso il controllo diretto del produttore e l'effettuazione nel luogo di produzione, condizioni queste non rilevate in concreto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007