Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/2002, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
E A L N L O I E 0 6 8 6 4 6 0 2 Z D A 9 R EPUBBLICA ITALIANA T . T S I R G A ' E L R L E N A D D 7 CORTE SUPRE 8 I 9 IN NOME DEL POPOLO ITALI E S 1 T - N 5 N - E 3 E S S E T Oggetto " A E L OPPOSIZIONE SEZI DE PRIMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 1397/00 DELLI PRISCOLIDott. Mario Presidente 4269/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.13437 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere - Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 08/02/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAVONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato NATOLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
LIGURE LEASING SPA, PREFETTURA DI SAVONA;
intimati e sul 2° ricorso n° 04269/00 proposto da: 2002 LIGURE LEASING SPA, in persona del legale 302 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 1 in ROMA VIA BOEZIO 6, presso l'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANTE MIRENGHI, RAFFAELLA FEMIA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI SAVONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato NATOLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 131/99 del Tribunale di SAVONA, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Mirenghi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale Svolgimento del processo 2 1 La Ligure Leasing s.p.a., con ricorso 27 febbraio 1998, propose opposizione avverso le comunicazioni di iscrizione a ruolo n. 8017975 e 8017976 relative a san- zioni per violazioni del codice della strada accertate dalla polizia municipale del Comune di Savona. Instauratosi il contraddittorio con il Comune di Savona, il Tribunale di Savona, sentenza depositata il 25 giugno 1999, notificata il 28 novembre 1999, acco- glieva l'opposizione, rilevando che una delle ingiun- zioni iscritte a ruolo si riferiva a soggetto diverso dalla società ricorrente e un'altra si riferiva ad in- giunzione in relazione alla quale ilrelativo importo risultava pagato e ritenendo comunque tardiva l'iscrizione а ruolo ai sensi dell'art. 17 del d. P.R. n. 602 del 1973. Avverso la sentenza il Comune di Savona ha propo- sto ricorso a questa Corte con atto notificato alla controparte il 7 gennaio 2000. La Ligure Leasing s.p.a. resiste con controricorso ricorso incidentale notificati il 16 febbraio 2000, e formulando a sua volta due motivi di impugnazione. Il Comune di Savona ha proposto controricorso al ricorso incidentale ed ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti 3 avverso la stessa sentenza, per essere decisi unitaria- mente. Con il ricorso principale si denunciano: a) la violazione dell'art. 17, comma 3, del d. P. R. n. 602 del 1973; b) l'omessa applicazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 46 del 1999. In relazione al primo profilo si deduce che l'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 non é applicabile alla iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma solo alla esa- zione delle imposte sui redditi. In relazione al secon- do profilo si deduce che l'art. 23 del d. lgs. 26 feb- - come tale braio 1999, n. 46, con norma interpretativa ha espressamente statui- applicabile retroattivamente to l'applicabilità di detto art. 17, nel testo da esso sostituito, esclusivamente in materia di imposte sui redditi ed IVA. Non si impugnano le statuizioni della sentenza di 1° grado con le quali era stata accertata la illegitti- mità della iscrizione a ruolo delle somme relative alle ingiunzioni n. 74961/02 e 81550/170 Con il ricorso incidentale si ripropongono due mo- tivi che si affermano non esaminati in sede di giudizio di opposizione, e cioé: a) la nullità delle comunica- zioni di iscrizione a ruolo per essere comprese in en- 4 trambe somme illegittimamente iscritte, in quanto affe- renti a sanzioni pecuniarie già corrisposte ovvero af- ferenti a diverso soggetto;
b) la conseguente nullità dei ruoli per carenza di titolo esecutivo. 2 Il ricorso principale é fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consoli- data nel senso che in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 - e nell'art. 206 del codice della strada, che a sua volta richiama l'art. 27 al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme relative alla esazione delle imposte dirette, non ricomprende l'art. 17 del d. P. R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza prevista da tale norma a detta riscossione 5071; (Cass. 5 maggio 2000, n. 5672; 19 aprile 2000, n. 23 novembre 1999, n. 1299). Al riguardo questa Corte ha osservato che l'art. 206 del codice della strada e l'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non rinviano alle singole disposizioni del d. P. R. n. 602 del 1973 (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo essa anteriore all'entrata in vigore del d.lgsl. n. 46 del 1999), ma al sistema di esazione delle imposte dirette, nei limiti in cui lesue norme non debbano intendersi implicitamente o esplici- 5 tamente derogate dalla specificità della disciplina della materia. Da tale principio si è tratta la conseguenza che la decadenza prevista dall'art. 17 del d.p.R. n. 602 del 1973 non sia applicabile alla materia de qua, in quanto la materia della formazione e trasmissione dei ruoli ha ricevuto dagli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del codice della strada una specifica disci- plina, che individua le autorità che predispongono i ruoli e prevede che, una volta formati, essi siano tra- smessi all'Intendente di finanza competente che li dà in carico all'esattore. La disciplina speciale prevale su quella generale e la mancanza della previsione di un termine per la formazione e la consegna dei ruoli im- plica una voluntas legis di non porre alcun termine di decadenza in materia, fermo restando il termine di pre- scrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Per altro verso la lettura dell'art. 17 consente di rilevare la estraneità della materia in questione alle varie fattispecie in esso enunciate, alle quali si riferiscono i termini per la iscrizione a ruolo, fatti- specie tutte estranee alla materia de qua. Alla stregua di queste considerazioni il motivo deve essere ritenuto fondato in relazione al primo pro- 6 filo, ancorchè non possa riconoscersi all'art. 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 carattere interpretativo del testo dell'art. 17 vigente prima della sua entrata in vigore - applicabile alla fattispecie ratione tempo- ris, concernendo essa una iscrizione a ruolo avvenuta nel 1998 in quanto, avendo l'art. 6 di tale d. lgs. sostituito il previgente testo dell'art. 17, la inter- pretazione autentica contenuta nell'art. 23 (che ne li- mita l'applicazione alle imposte sui redditi e sul va- lore aggiunto) é espressamente riferita solo alla nuova normativa. Il ricorso incidentale é inammissibile, in quanto -secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata motivi con esso formulati si riferiscono a censure pro- poste con l'atto di opposizione ed accolte dalla sen- tenza impugnata avendo esse accertato la illegittimità iscrizione a ruolo della ingiunzione n.della 74961/062, che si riferiva a un soggetto diverso dalla Ligure Leasing s.p.a. e la illegittimità della iscri- zione a ruolo della ingiunzione n. 81550/170, in rela- zione alla quale era stato già effettuato il pagamento. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso prin- cipale la sentenza deve essere cassata nella parte im- pugnata e, decidendosi la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., l'opposizione va rigettata, salvo che 7 2 in riferimento alle somme iscritte a ruolo relativamen- te alle ingiunzioni n. 74961/062 e 81550/170 sopra ci- tate, già ritenute indebitamente iscritte a ruolo dalla sentenza impugnata senza che sul punto sia stato propo- sto gravame. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principa- le. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione, salvo che in riferimento alle somme iscritte а ruolo relativamente all'ingiunzione n. 74961/062 e 81550/170. Dichiara inammissibile il ri- corso incidentale. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Шато нее быт ов Francesco FelicettiFelicetti Mario Delli Priscoli E A N Diretti L O I L Z E A D R " 9 7 T 1 . S Eet mm I 3 T G R . CORTE SU E N 'A R L 7 L 8 A E 9 D 1 D K Dopett S E il 2002 C S E CANCELLIERE