Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
Il diritto del difensore di richiedere il riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva sussiste in via autonoma solo ove sia attuale il corrispondente diritto al riesame da parte dell'interessato, cioè quando il provvedimento cautelare sia eseguito ovvero l'imputato sia dichiarato formalmente latitante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2004, n. 48467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48467 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 01/12/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1759
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 30837/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL UI nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano in data 13.7.04 con la quale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano che ha applicato la custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 416 c. 5 c.p. quale compartecipe di una struttura criminosa dedita alla creazione ed all'utilizzo di carte di credito donate;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Elisabetta Cesqui il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da difensore dell'indagato in quanto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere non è stata ancora eseguita ed il SI non è stato dichiarato latitante ai sensi degli artt. 295 e 296 c.p.p.. I giudici della cautela hanno statuito che ai sensi dell'art. 309 c. 1 e 2 c.p.p. il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento cautelare e per il latitante dalla notificazione eseguita a norma dell'art. 165 c.p.p.; per il difensore (art. 309 c. 3 c.p.p.) lo stesso termine decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. Tanto significa che la richiesta può essere proposta dall'interessato o dal suo difensore solo quando il provvedimento è stato portato in esecuzione anche solo in via formale. Ciò risulta conforme al generale principio della necessità di sussistenza di un concreto interesse all'impugnazione, dovendo il gravame rimuovere una situazione concretamente pregiudizievole, che non è ravvisabile laddove il provvedimento cautelare non sia stato eseguito. Rileva che la rigida tempistica che regola il procedimento di riesame con la caducazione del provvedimento coercitivo ove la decisione non intervenga entro i dieci giorni dalla ricezione degli atti, non è conciliabile con notifiche con rito degli irreperibili che presuppongono le ricerche finalizzate alla notificazione degli avvisi all'indagato ai sensi dell'art. 309 c. 8 c.p.p.. Ove si dovessero eseguire notifiche a persona irreperibile, detta procedura richiederebbe tempi non brevi ed il provvedimento restrittivo sarebbe sempre caducato ancor prima di essere eseguito. Inoltre la richiesta di riesame prima dell'esecuzione della misura renderebbe alla difesa la possibilità di richiedere il deposito degli atti che hanno portato alla richiesta della misura cautelare con la conseguenza che si avrebbe una discovery antecedente alla esecuzione del titolo restrittivo. Il difensore dell'indagato deduce violazione dell'art. 309 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la decisione del giudice della cautela è in contrasto con il tenore letterale dell'art. 309 c. 3 c.p.p. che consente di proporre richiesta di riesame nei dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura, senza prevedere termini diversi in ipotesi di latitanza o irreperibilità. Afferma di avere in concreto ricevuto detto avviso ed osserva che il difensore è titolare di un autonomo diritto alla richiesta di riesame che discende dal disposto di cui all'art. 309 c. 3 c.p.p. e che non è direttamente incidente sull'autonomo e concorrente analogo diritto della parte. La mancata notificazione del provvedimento restrittivo non esclude l'interesse dell'indiziato alla rimozione del provvedimento cautelare anche prima della sua esecuzione. Il ricorso è infondato.
L'interpretazione normativa del giudice della cautela di Milano è corretta in quanto del tutto conforme alla lettera della legge ed al sistema della verifica collegiale dei provvedimenti cautelari, sistema caratterizzato da un contraddicono immediato che non consente effettuazione di ricerche di irreperibili negli stretti tempi di cui all'art. 309 c. 10 c.p.p.. Questa Corte ha statuito che in tema di latitanza il presupposto per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 165 c.p.p. è costituito dall'esistenza del relativo stato, che consegue al provvedimento dichiarativo del giudice che compie una valutazione di merito in ordine al carattere sufficientemente completo ed esauriente delle ricerche svolte. In mancanza di tale provvedimento non può parlarsi di latitanza nell'accezione giuridico processuale del termine e non possono conseguentemente verificarsi gli effetti che le norme del codice di rito a tale stato attribuiscono, ivi compreso quello delle modalità di notifica degli atti ai sensi dell'art. 165 anziché dell'art. 157 c.p.p.. In applicazione di tale principio questa Corte ha dichiarato la nullità della procedura di riesame ove, pur in assenza del decreto dichiarativo della latitanza, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale sia stato notificato all'indagato istante mediante consegna di copia al difensore (come in concreto si è verificato nella fattispecie per potere tenere l'udienza camerale partecipata, notiziando irritualmente la persona interessata, vedi Cass. 2^ 25.9.97 n. 4802, c.c. 24.9.97, rv. 299144; Cass. 1^ 27.1.92 n. 4747, c.c. 6.12.91, rv. 189034). L'impossibilità di effettuare regolari immediati avvisi di udienza a persone nei cui confronti non è terminata la procedura di accertamento dello stato di latitanza, non consente l'instaurazione di un valido contraddittorio e non permette interpretazioni estensive dell'autonomo diritto di impugnativa del difensore di chi non può definirsi latitante. Il diritto del difensore di richiedere il riesame sussiste in via autonoma solo ove sia attuale il corrispondente diritto al riesame da parte dell'interessato, vale a dire ogni volta che il provvedimento è eseguito ovvero quando l'indiziato è formalmente dichiarato latitante. Il diritto autonomo del difensore di proporre istanza di riesame deve intendersi cioè derivato da quello originario dell'indiziato e collegato strettamente alla esperibilità della richiesta da parte dell'indiziato o dell'imputato colpito da provvedimento cautelare (in ordine al collegato esercizio del diritto alla richiesta di riesame vedi specificatamente Cass. 5^ 24.6.96 n. 4561, c.c. 5.6.96, rv. 205515). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004