Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente: all'articolo 5 dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; al numero 5 della dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; all'articolo 3 dell'accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente: all'articolo 5 dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; al numero 5 della dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; all'articolo 3 dell'accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.