Articolo 2 della Legge 29 novembre 1980, n. 966
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 febbraio 1981
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente: all'articolo 5 dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; al numero 5 della dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; all'articolo 3 dell'accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1981