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Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31917 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette[serrtit-e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 31917 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 03/05/2023 Letta la requisitoria del dott. Antonietta Picardi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di AU GI e ha ritenuto inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare formulata dallo stesso. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione GI, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) per omessa considerazione, ai fini dei limiti edittali di ammissibilità della detenzione domiciliare, della richiesta di liberazione anticipata speciale nelle more avanzata, accolta in data 30 novembre 2022 e quindi prima dello scioglimento, in data 1 dicembre 2022, della riserva assunta dal Tribunale di sorveglianza all'udienza camerale del 4 novembre 2022. 2.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, sotto il profilo del travisamento per omissione della relazione redatta dall'PE e in particolare delle sue conclusioni, delle istanze di affidamento in prova, della nota difensiva in data 29 marzo 2022, della documentazione attestante l'estinzione integrale del debito tributario, nonché della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La difesa lamenta che è stata travisata del tutto la prova in riferimento alla risocializzazione del condannato, quale emergente da ampi stralci della relazione PE, con cui il provvedimento impugnato non si confronta. Rileva che il comportamento iniziale poco collaborativo di GI con i servizi sociali era in realtà da attribuirsi ad un errore della cancelleria inerente all'elezione di domicilio (con un successivo cambio di abitazione tempestivamente notificato al collegio). Sottolinea che dalla documentazione prodotta da essa difesa il debito tributario risulta estinto per adempimento del coobligato in solido. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa di GI deposita, infine, memoria di replica alla requisitoria della Procura generale, insistendo sull'accoglimento anche del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. qr 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. L'istanza finalizzata ad ottenere la detenzione domiciliare è antecedente alla concessione della liberazione anticipata, intervenuta in data 14 novembre 2022, successivamente alla formulazione di tale istanza ma anche alla data del provvedimento impugnato (4 novembre 2022), a nulla rilevando che il deposito dello stesso sia successivo (in data 1 dicembre 2022). Il Tribunale di sorveglianza correttamente ritiene inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare, avuto riguardo alla pena ancora da espiare non decurtata allo stato della liberazione anticipata. 1.2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con specifico riguardo al travisamento della relazione PE e delle sue conclusioni. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescinderedall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Ojo Jennifer, Rv. 276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). Infine, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge in tema di affidamento in prova fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep.2017, Panelli, Rv. 269033). E' d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (v. Sez. 1^, n. 5273 in data 11/11/1994, dep. 1995, Violante;
Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio;
Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani;
Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti;
Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi); orientamento, ribadito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione (Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Mariotti, Rv. 258884: nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato l'entità dell'obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all'offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest'ultimo), o comunque subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro Maurizio, Rv. 275171). Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, dalla lettura degli atti allegati dalla difesa e in particolare della relazione PE (allegato 6) emerge che il Tribunale di sorveglianza, pur utilizzando per il rigetto detta relazione, non ne abbia fatto totale richiamo, anche al fine di dar conto della non condivisione delle conclusioni favorevoli cui sono giunti i servizi sociali, limitandosi ad evincere dalla stessa la mancanza di revisione critica di GI, per l'iniziale mancanza di collaborazione e per essersi comunque dichiarato estraneo ai reati (in particolare tributari) posti in essere nell'ambito della telefonia con ingente danno per l'erario e a sua volta truffato, nonché il mancato riferimento ad un risarcimento del danno. Detto Tribunale trascura, invece, gli elementi positivi riportati dalla relazione, da cui emerge la figura di un uomo che ha riconosciuto la propria responsabilità nei confronti della collettività, pur cercando di trovare giustificazioni con se stesso per il suo operato, ha dimostrato di essere in grado di rimettersi in gioco professionalmente e in merito al risarcimento del danno ha preso contatti per un volontariato con la parrocchia. E non si confronta, anche per disattenderle, con le conclusioni favorevoli cui giunge l'PE che, a differenza dell'ordinanza impugnata, sembra non dare alcun peso alle iniziali difficoltà di incontro con i servizi sociali (affermando che il reo si è rapportato in maniera corretta e collaborativa con l'ufficio). Tali spunti di valutazione sono del tutto sottaciuti dal provvedimento impugnato, che, focalizzandosi sulla sola gravità dei reati in espiazione e su quanto sopra evidenziato, non considera che l'art. 47, comma 2, Ord. pen. favorisce l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, quando si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo di recidiva. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Roma (che compirà le proprie valutazioni anche alla luce della mutata situazione edittale all'esito del riconoscimento della liberazione anticipata).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.
lette[serrtit-e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 31917 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 03/05/2023 Letta la requisitoria del dott. Antonietta Picardi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di AU GI e ha ritenuto inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare formulata dallo stesso. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione GI, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) per omessa considerazione, ai fini dei limiti edittali di ammissibilità della detenzione domiciliare, della richiesta di liberazione anticipata speciale nelle more avanzata, accolta in data 30 novembre 2022 e quindi prima dello scioglimento, in data 1 dicembre 2022, della riserva assunta dal Tribunale di sorveglianza all'udienza camerale del 4 novembre 2022. 2.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, sotto il profilo del travisamento per omissione della relazione redatta dall'PE e in particolare delle sue conclusioni, delle istanze di affidamento in prova, della nota difensiva in data 29 marzo 2022, della documentazione attestante l'estinzione integrale del debito tributario, nonché della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La difesa lamenta che è stata travisata del tutto la prova in riferimento alla risocializzazione del condannato, quale emergente da ampi stralci della relazione PE, con cui il provvedimento impugnato non si confronta. Rileva che il comportamento iniziale poco collaborativo di GI con i servizi sociali era in realtà da attribuirsi ad un errore della cancelleria inerente all'elezione di domicilio (con un successivo cambio di abitazione tempestivamente notificato al collegio). Sottolinea che dalla documentazione prodotta da essa difesa il debito tributario risulta estinto per adempimento del coobligato in solido. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa di GI deposita, infine, memoria di replica alla requisitoria della Procura generale, insistendo sull'accoglimento anche del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. qr 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. L'istanza finalizzata ad ottenere la detenzione domiciliare è antecedente alla concessione della liberazione anticipata, intervenuta in data 14 novembre 2022, successivamente alla formulazione di tale istanza ma anche alla data del provvedimento impugnato (4 novembre 2022), a nulla rilevando che il deposito dello stesso sia successivo (in data 1 dicembre 2022). Il Tribunale di sorveglianza correttamente ritiene inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare, avuto riguardo alla pena ancora da espiare non decurtata allo stato della liberazione anticipata. 1.2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con specifico riguardo al travisamento della relazione PE e delle sue conclusioni. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescinderedall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Ojo Jennifer, Rv. 276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). Infine, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge in tema di affidamento in prova fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep.2017, Panelli, Rv. 269033). E' d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (v. Sez. 1^, n. 5273 in data 11/11/1994, dep. 1995, Violante;
Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio;
Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani;
Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti;
Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi); orientamento, ribadito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione (Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Mariotti, Rv. 258884: nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato l'entità dell'obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all'offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest'ultimo), o comunque subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro Maurizio, Rv. 275171). Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, dalla lettura degli atti allegati dalla difesa e in particolare della relazione PE (allegato 6) emerge che il Tribunale di sorveglianza, pur utilizzando per il rigetto detta relazione, non ne abbia fatto totale richiamo, anche al fine di dar conto della non condivisione delle conclusioni favorevoli cui sono giunti i servizi sociali, limitandosi ad evincere dalla stessa la mancanza di revisione critica di GI, per l'iniziale mancanza di collaborazione e per essersi comunque dichiarato estraneo ai reati (in particolare tributari) posti in essere nell'ambito della telefonia con ingente danno per l'erario e a sua volta truffato, nonché il mancato riferimento ad un risarcimento del danno. Detto Tribunale trascura, invece, gli elementi positivi riportati dalla relazione, da cui emerge la figura di un uomo che ha riconosciuto la propria responsabilità nei confronti della collettività, pur cercando di trovare giustificazioni con se stesso per il suo operato, ha dimostrato di essere in grado di rimettersi in gioco professionalmente e in merito al risarcimento del danno ha preso contatti per un volontariato con la parrocchia. E non si confronta, anche per disattenderle, con le conclusioni favorevoli cui giunge l'PE che, a differenza dell'ordinanza impugnata, sembra non dare alcun peso alle iniziali difficoltà di incontro con i servizi sociali (affermando che il reo si è rapportato in maniera corretta e collaborativa con l'ufficio). Tali spunti di valutazione sono del tutto sottaciuti dal provvedimento impugnato, che, focalizzandosi sulla sola gravità dei reati in espiazione e su quanto sopra evidenziato, non considera che l'art. 47, comma 2, Ord. pen. favorisce l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, quando si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo di recidiva. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Roma (che compirà le proprie valutazioni anche alla luce della mutata situazione edittale all'esito del riconoscimento della liberazione anticipata).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.