Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11624 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
0964807 a n o 9 s i 5 e z REPUBBLICA ITALIANA i 1 a ° u r q n t n s i i 4 u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO g 8 q / e r 5 3 / 1 6 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . a 2 t r d a e ' l l 1 1 624/ 03 g e SEZIONE QUINTA CIVILE e g t d e n i e S L s Composta dagli Ill.mi Sigg n a l e l s e i a d R. G. N. 12862/99 Dott. Ugo Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 25488 Consigliere Dott. Nino FICO Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 14/02/2003 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Condono - Art. 2 SENTENZA quinquies Legge n. 656/94 - Imposta sul ricorso proposto da: Registro pretesa in esito AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro dichiarazione decadenza benefici - Applicabilità. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
Ricorrente
CONTRO
PE NG e AC TO, rappresentati e E L I E N V O I I difesi dall'Avv. Sassi Gianfranco, domiciliati presso Z A C S S E A C la Segreteria della Corte di Cassazione, N I D 0 O 8 I A M P 4 Controricorrenti E - R P M 6 U S A E avverso la sentenza n.5/17/99 pronunciata dalla C T . R O N C 1 466 Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sez. 17, il 20-01-1999, depositata il 24-02-1999. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14-02-2003 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito l'Avv. Giacobbe dell'Avvocatura Generale dello Stato per l'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e 1'accoglimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 16-01-1986 i sigg.ri SC EL e ZA TA donavano ai figli la nuda proprietà di beni acquistati in forza di precedente rogito, e per i quali erano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge n. 604/1954. L'Ufficio Registro di Tortona, rilevata la decadenza لسالم dalle agevolazioni fiscali, quale conseguenza della volontaria alienazione dei beni prima del decorso del decennio, provvedeva a recuperare le normali imposte di registro e trascrizione ed i relativi interessi. Avverso l'avviso di liquidazione i predetti donanti, in data 16-11-1994 proponevano ricorso er successivamente, in data 28-02-1995 presentavano domanda di definizione della lite, ai sensi della Legge n.656/94, che veniva 2 accolta. Per l'effetto, la C.T.P. di Alessandria, con ordinanza n.53/95 del 13-05-1995, dichiarava estinta la controversia. L'Ufficio, ai sensi dell'art.7 C.I° DPR n. 591/1994, chiedeva la revoca di detta ordinanza e la medesima C.T.P., con sentenza n. 174 del 21-11-1997, dichiarava estinto il procedimento ex Legge n.656/1994 e disponeva il rimborso di quanto già pagato. L'interposto appello dell'Ufficio, che deduceva l'illegittimità e l'erroneità della decisione, a motivo dell'insussistenza dei presupposti per la definizione della controversia ex Legge n.656/1994, e perché, stante l'intervenuta decadenza dal beneficio, a buon diritto era stato emesso l'avviso di liquidazione per il recupero delle normali imposte e degli accessori, veniva respinto dalla C.T.R. di Torino, con la decisione in epigrafe indicata. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 15-06-1999, ed affidato a due mezzi, ha chiesto la cassazione della sentenza di appello. Con controricorso notificato il 26-07-1999, gli intimati SC EL e ZA TA hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo mezzo si censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art.2 quinquies della Legge n.656 del 1994 in relazione all'art.360 n.3 e 5 C.p.C. Si sostiene l'inapplicabilità della citata disposizione alla fattispecie, trattandosi di imposta complementare. La censura non ha fondamento. La questione posta dalla causa in esame è già stata affrontata dalla Corte (Cass. 17-06-2002 n.8675) che, nella circostanza, è pervenuta a conclusioni che si condividono e dalle quali, nel caso, non si ravvisano ragioni per discostarsene. In vero, dal quadro normativo di riferimento si evince che 1'art.2 quinquies del D. L. 30-09-1994 n. 564, introdotto dalla Legge di conversione n. 656 del 30-11- 1994, al primo comma prevede che le liti fiscali сни pendenti alla data del 31-12-1994 possono essere definite, a domanda, con il pagamento della somma di L. 150.000, se l'importo della lite non superi L. 2.000.000, e con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, ove questa sia di importo superiore a L.
2.000.000 e fino ad un massimo di L. 20.000.000. Si evince, altresì, (art.2 quinquies, comma 4° lett. a), che per lite fiscale si deve intendere la 4 contestazione relativa all'impugnazione di ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni, e che le citate disposizioni agevolative non sono applicabili (art.2 quinquies comma 10°) nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art. 53 della Legge 30-12-1991 n.413, e, in ogni caso, non danno diritto a rimborsi per le somme già versate. Var infine, rilevato che, con riguardo all'imposta di registro, non è dato rinvenire, nella disciplina agevolativa di che trattasi, alcuna espressa limitazione in relazione alla natura dell'imposta (principale, suppletiva о complementare) pretesa dall'Amministrazione Finanziaria. Ciò posto, si ritiene che i giudici di appello abbiano, a buon diritto, considerato sussistenti le condizioni stabilite dalla legge agevolativa, a che: a) innanzi al giudice tributario, alla data del 31-12- 1994, era pendente controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio in conseguenza della revoca delle agevolazioni di imposta chieste dalle parti in sede di stipula di atto di compravendita e, quindi, la contestazione in ordine al preteso maggior debito d'imposta per non essersi verificata la supposta S decadenza dalle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina di cui alla Legge n.604/1954; b) il valore della lite era compreso nella previsione legislativa precitata, essendo stato richiesto, con l'avviso di liquidazione impugnato, l'importo di L.4.970.000, c) il pagamento della somma percentuale dovuta, in ragione di L. 1.050.000, era avvenuta il 28-02-1985, e cioè nella stessa data di inoltro della domanda di chiusura della lite. Né а diverse conclusioni, secondo quanto prospettato dalla ricorrente Amministrazione, può indurre la circostanza che l'art.2 quinquies, ai fini della determinazione del valore della lite, relativamente alle imposte di che trattasi, faccia riferimento alla pretesa fiscale connessa al maggior imponibile accertato, e ciò sia perché deve, ragionevolmente, escludersi una interpretazione della normativa volta ad introdurre limiti ulteriori, rispetto a quelli espressamente previsti per la funzione di un beneficio concesso allo scopo di deflazionare il contenzioso tributario, eliminando controversie ritenute ex lege di modesta rilevanza economica, sia pure perché, fondamentali principi di ermeneutica inducono a ritenere che il senso fatto palese dalla espressione 6 utilizzata e dalla complessiva formulazione della norma, sia esclusivamente quello di indicare il criterio per la determinazione del valore della lite e non già quell'altro di definire il concetto di lite fiscale, che trova riscontro nella lett. a) del comma 4° del medesimo articolo 2, e, tanto meno, di porre un limite alla fruizione del beneficio. Dovendo, dunque, escludersi che, nella specie, ci si trovi in presenza di una contestazione su un atto impositivo meramente liquidatorio sulla base dei dati forniti dal contribuente, desumendosi dall'impugnata sentenza, che i contribuenti contestavano in radice il provvedimento, sostenendo 1'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di decadenza dai benefici, ne deriva, in presenza delle altre condizioni accertate dal giudice di merito, la piena correttezza dell'impugnata decisione nel ritenere la causa di che trattasi, riconducibile nel novero delle liti definibili ex art.2 quinquies della Legge n. 656 del 1994. Con il secondo mezzo, la sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del D. Leg.vo n. 546/92, 42 del D. Leg.vo n. 646/90, in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 c.p.c.. Si deduce l'erroneo operato dei giudici di appello per 7 non avere dichiarato 1'inammissibilità er comunque, l'infondatezza della domanda relativa agli interessi sulle me indebitamente pagate dai contribuenti. Dagli atti in esame, e segnatamente dall'impugnata sentenza, si evince che la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria con decisione n. 174/08/97 nel dichiarare estinto il procedimento ha disposto il rimborso delle somme versate all'Esattoria dai contribuenti in base all'iscrizione а ruolo avvenuta sulla base dell'avviso di liquidazione. Si evince, altresì, che tale statuizione non risulta impugnata dall'Ufficio, con l'appello 2-4/2-5/1998, mentre consta che i contribuenti, con l'appello incidentale, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alle spese del giudizio ed agli interessi. Ciò posto deve ritenersi: ной 1) per un verso, 1'inammissibilità della doglianza sia с perché nuova, sia pure perché l'Ufficio non formulando in appello apposita censura ha fatto si che la relativa statuizione divenisse definitiva;
2) sotto altro profilo, l'inammissibilità della censura per carenza di interesse, giacchè dalla correlazione tra parte motiva e dispositivo dell'impugnata decisione si evince, che gli interessi che la C.T.R. 8 ha inteso liquidare sono proprio quelli previsti dall'art. 42, comma I° lett. a) del D. Leg.vo 31-10- 1990 n. 346 e consistono nella somma, in ipotesi, unitamente all'imposta, alle pagata indebitamente pecuniarie e non già quelli soprattasse e pene moratori di cui al terzo comma del citato art. 42, ragion per cui nessun vantaggio può derivare all'Amministrazione dall'eventuale accoglimento di tale doglianza stante che la statuizione della C.T.R. con lo specifico richiamo normativo risulta fare riferimento proprio agli interessi corrisposti dal contribuente. L'impugnazione va, conclusivamente, ritenuta priva di fondamento e conseguentemente va confermata la decisione della C.T.R.. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del 9 5 1 s ° e n i u 4 q e 6 giudizio di legittimità. n n / i 5 o u / i q 8 z 3 a 2 1 r t e s g i n
P.Q.M.
g a g ' l e l e L r e d a l i a l s d e n d La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. e s e t i n a e s E -02-20Così deciso in Roma il 14-05-2003. Il Presidente Dott. Ugo Riggio Издо fisagio Il Consigliere= Estensore Dott. Antoni Blasi C 9 IL CANCELLIERE C1 i g Osvaldo Ascanio g O 1