Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliato speciale presentato in ritardo di un'ora rispetto al tempo stabilito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2015, n. 13518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13518 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
135 1 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 195/2015 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 20584/2014- Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO Dott. ANTONIO SETTEMBRE Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PO N. IL 15/03/1957 avverso la sentenza n. 2114/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 23/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso لله udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
il difensore dell'imputato, avv. Guido Contestabile, chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 marzo 2013 del Tribunale di Vibo Valentia, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro il 23 gennaio 2014, RÈ PP era condannato per il delitto di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo numero 159/2011, per aver violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, presentandosi alla stazione dei Carabinieri di San Gregorio d'Ippona per apporre la firma sul registro con un'ora di ritardo.
2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla E valutazione dell'elemento soggettivo del reato, per l'omesso esame dei motivi di appello in punto di dolo, con i quali si era fornita anche giustificazione circa il ritardo nella presentazione presso i Carabinieri, dovuto a motivi di lavoro. Si era inoltre evidenziata l'assenza della condotta, poiché il ritardo rispetto all'orario non rientra tra le violazioni delle prescrizioni imposte, con conseguente erronea applicazione della norma penale sotto il profilo della tassatività.
2.1 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Sotto un primo profilo si censura come mancante la motivazione con cui sono negate le attenuanti generiche, fondata esclusivamente sull'assenza di elementi di segno positivo e non sulla valutazione di tutti gli elementi determinanti. Sotto altro profilo si evidenzia l'iniquità dell'aumento per la recidiva infraquinquennale, in considerazione della tenuità del fatto, costituito da un ritardo di appena mezz'ora. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso va rigettato.
1.1 Il primo motivo è infondato, poiché non può dubitarsi della rilevanza penale del ritardo contestato, alla luce del tenore letterale dell'art. 75 del D.Lgs. n. 159/2011, il quale incrimina "il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale", norma che va riferita a qualunque violazione del 2 provvedimento impositivo di tali obblighi (e non solo a quelli espressamente indicati all'art. 8, comma 6, n. 2, del decreto legislativo citato). Nel caso di specie il provvedimento del Tribunale aveva prescritto al RÈ di presentarsi tutti i lunedì e venerdì tra le 11.30 e le 12.00 all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza, per apporre la firma sull'apposito registro, per cui il ritardo di un'ora assume sicura rilevanza penale.
1.2 In senso conforme si pone anche la soluzione interpretativa della fattispecie, offerta dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 282 del 2010), secondo la quale la norma di cui al citato art. 9 (ma il rilievo vale evidentemente anche per l'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 che riproduce sostanzialmente la norma previgente), laddove appresta sanzione penale all'infrazione dell'obbligo, imposto dalla legge n. 1423 del 1956, art. 5, di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti" (ora previsto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011), non viola il principio di tassatività della fattispecie penale, nonostante la portata generale e l'assenza di un contenuto precettivo tipico e dettagliato di tale obbligo, che, al fine di E assicurare la collettività dal pericolo della commissione di fatti illeciti, va correlato sistematicamente alla complessiva disciplina delle misure di prevenzione. La Corte costituzionale ha escluso l'indeterminatezza della fattispecie ed ha individuato la sua funzione nell'imposizione al sorvegliato speciale "di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta, non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Nè vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale".
1.3 Quanto alla valutazione sull'elemento soggettivo del reato, non sussiste la carenza motivazionale denunciata, poichè la sentenza impugnata ha specificamente preso in esame l'affermazione difensiva secondo la quale l'imputato era impegnato per motivi di lavoro, ma ha osservato che un impegno di lavoro assunto liberamente dal sorvegliato speciale non può legittimare l'inosservanza delle prescrizioni imposte e che l'A.G. può legittimamente determinare gli orari nei quali il sorvegliato deve presentarsi per la firma;
donde la ritenuta piena sussistenza dell'elemento psicologico del reato, integrato dal 3 dolo generico. Secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi sotto il vigore dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (norma poi sostituita dall'art. 75 del D. Lgs. n. 159/2011), mai contrastata da pronunce di segno contrario, integra il reato qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità (nella specie: quindici minuti), dell'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456).
1.4 Del resto l'apprezzamento della durata del ritardo costituisce oggetto di una valutazione di merito, insindacabile in questa sede di legittimità.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo d'impugnazione relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all'aumento per la contestata recidiva.
2.1 Premesso infatti che le attenuanti generiche sono state negate al Friarè non già per l'assenza di elementi positivi (come sostenuto in ricorso), ma in considerazione della spiccata capacità a delinquere, desunta dai precedenti penali, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella decisione, ove si consideri che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai R principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Peraltro si è anche recentemente affermato che (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. M 2.2 Quanto all'aumento per la recidiva, si tratta di questione non sottoposta al giudice di appello e dunque per questo non trattata nella sentenza impugnata;
la doglianza proposta in questa sede è dunque inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 1, cod. proc. pen.. 3. In conclusione il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015 Il presidente Il consigliere estensore Ferdinando Lignola Alfredo Maria Lombardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 30 MAR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 5ம் .