Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
A E LIC N IO B B Z U A 196 R 5 T / IS . 4 N / G 6 E 2 ITALIANA R B . R 0 22 61702 . L A P L . D D A R OGGETTO E L T E B T O D A N Processo tributario: T I E S A S inammissibilità UPREMA DECASSAZIONE N I 4 E E R S 1 dell'appello E I . T A N A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: R.G. N. 22072/2000 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 5438 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Ud.
5.10.2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22072 R.G. 2000, proposto da PI NN AN, IN IA, rappresentati e difesi, con procura del 5 gennaio 2000 a margine del ricorso, dall'avv. Michele RAFFA, ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Lima 48, presso lo studio dell'avv. Fabio Pulsoni;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 4
- intimato -
6 9 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 1 1 Regionale della Liguria in data 9 giugno settembre 1999, depositata col n. 40 il 4 ottobre 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 5 ottobre 2001: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. - Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Svolgimento del processo IO NO IT e LU DI impugnarono l'avviso di in rettifica con cui l'Ufficio delle Imposte Dirette di Rapallo aveva accertato per il 1993 un maggiore imponibile i.r.pe.f. ed un più elevato contributo verso il servizio sanitario nazionale, contestando la fondatezza della pretesa impositiva: e, respinto il ricorso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, proposero appello, ribadendo le loro doglianze;
la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il gravame, “in quanto presentato in modo irrituale”. Per la cassazione ricorrono i contribuenti con tre motivi, mentre l'Amministrazione finanziaria non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Coi primi due motivi, i ricorrenti denunziano, sotto i profili, rispettivamente, della violazione di legge (n. 3 del comma 1 art. 360 c.p.c.) e della nullità della sentenza (n. 4 art. cit.), la totale mancanza o la mera apparenza della motivazione, nella sentenza impugnata, che, violando l'art. 132 n. 4 c.p.c., si è limitata ad 2 asserire l'irritualità del gravame. In aggiunta - precisando di specificare le ulteriori difese 'per relationem' rispetto ad analogo ricorso avverso altra sentenza dello stesso giudice (n. 1901 R.G. 2000 di questa Corte) -, denunziano "violazione e falsa applicazione degli artt. 53, in combinato disposto con gli artt. 18, comma 3, e 12, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 83 u.c. codice di procedura civile”: in tale direttiva, osservano che la procura, ritualmente conferita in vista del ricorso iniziale, ai sensi delle disposizioni specifiche regolanti il processo tributario, aveva espressamente riguardato l'intero giudizio, “in ogni sua fase e grado"; onde ha conservato efficacia nel giudizio di appello - essendo stata peraltro nell'atto d'impugnazione espressamente richiamata - in virtù del disposto dell'art. 83, ultimo comma, c.p.c., compreso nel generale rinvio dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992 cit. Il primo motivo di ricorso è fondato: La sentenza impugnata, nella parte motiva, contiene la affermazione d'infondatezza del gravame: alla dichiarazione d'attento esame di tutti gli atti, segue la conclusione per cui, "esaminato quindi l'appello..., lo ritiene presentato irritualmente". Precisato che, dalla precedente parte espositiva, non è dato trarre neppure un accenno a questioni in rito, proposte dalle parti (fermo restando che una eventuale rilevabilità d'ufficio non è arguibile dalla mera assertiva riportata), si versa in una ipotesi di difetto assoluto di motivazione, costituente violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non essendo possibile riferire ad alcun elemento la 3 affermazione d'irritualità dell'appello proposto dai contribuenti, censurata col primo motivo, rispetto al quale il secondo mezzo costituisce solo una diversa forma di qualificazione del vizio denunciato. A maggior ragione risulta assorbita la terza censura, che presuppone la previa individuazione di una 'ratio decidendi' nella sentenza impugnata. Nei termini così precisati, il ricorso va accolto, con rinvio, per il necessario nuovo esame, ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, che provvederà all'esito anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2001. II Cons. estensore Il Presidente Michele Car ro - Enrico Papa. صب شده CANCELLIERE C1 Amalt Arnaldo Casanc CANCU RIA E DEPOSIT N 1.5 FEB. 2002 IO Z 86 Oggi A IL CANCELLIERECT 19 R / IST /4 5 . Amaipo Casano 6 G 2 N E . R .R B .P A IA D LL D EL R E A A D T . T B I N S E A U SEN T S B E I 1 A I 13 R I A T R . E N T A M 4