Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1998, n. 1681
CASS
Sentenza 7 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La questione di legittimità costituzionale dell'art.671 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere il beneficio della non menzione in fase esecutiva (cioè nel caso in cui non è applicata la disciplina del concorso formale o della continuazione ex art.671 cod. proc. pen.), per violazione degli artt. 3,25 e 27 Cost. è manifestamente infondata perché la prognosi dell'art.175 cod. pen. è esclusiva della fase cognitiva. La norma dell'art.671, terzo comma, cod. proc. pen. nuovo è eccezionale per la diversa situazione, equipollente a quella cognitiva, che si determina in caso di rideterminazione della pena per concorso formale e continuazione, ignorate in sede cognitiva. Peraltro, non esiste principio di uguaglianza tra sentenza impugnabile e sentenza in giudicato, ne' tra applicazione e mancata applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., mentre spetta al legislatore ordinario di fissare le modalità di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. In definitiva il potere di applicazione è assegnato soltanto al giudice della cognizione, mediante sentenza o decreto penale di condanna, salvo il caso eccezionale di cui all'art.671, comma terzo, cod. proc. pen., e fuori di quest'ultimo caso il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo alterare il contenuto del giudicato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1998, n. 1681
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1681
    Data del deposito : 7 maggio 1998

    Testo completo