Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 1
La questione di legittimità costituzionale dell'art.671 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere il beneficio della non menzione in fase esecutiva (cioè nel caso in cui non è applicata la disciplina del concorso formale o della continuazione ex art.671 cod. proc. pen.), per violazione degli artt. 3,25 e 27 Cost. è manifestamente infondata perché la prognosi dell'art.175 cod. pen. è esclusiva della fase cognitiva. La norma dell'art.671, terzo comma, cod. proc. pen. nuovo è eccezionale per la diversa situazione, equipollente a quella cognitiva, che si determina in caso di rideterminazione della pena per concorso formale e continuazione, ignorate in sede cognitiva. Peraltro, non esiste principio di uguaglianza tra sentenza impugnabile e sentenza in giudicato, ne' tra applicazione e mancata applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., mentre spetta al legislatore ordinario di fissare le modalità di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. In definitiva il potere di applicazione è assegnato soltanto al giudice della cognizione, mediante sentenza o decreto penale di condanna, salvo il caso eccezionale di cui all'art.671, comma terzo, cod. proc. pen., e fuori di quest'ultimo caso il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo alterare il contenuto del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1998, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 7/05/1998
1 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2 Dott. Luciano DERIU Consigliere N.1681
3 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Nicola MILO Consigliere N.296/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE LM OL, n. a Bari, il 30 agosto 1923 avverso l'ordinanza 30 ottobre 1997 del Pretore di L'Aquila. Udita in camera di consiglio la relazione del Cons. Luciano Di Noto. letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha così concluso:
dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e dichiarare inammissibile il ricorso. Osserva
Il Pretore del Circondario di L'Aquila, con ordinanza in data 30 ottobre 1997, pronunciata a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., rigettava la richiesta presentata da De MA OL di concessione, in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., della non menzione della condanna a pena pecuniaria.
La decisione veniva motivata sul rilievo che l'omessa concessione del beneficio avrebbe dovuto essere censurata, in sede di cognizione, attraverso i mezzi di impugnazione, essendo inapplicabile nella specie il disposto dell'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen. Ricorre per cassazione il De MA e denuncia a mezzo del difensore, la violazione del combinato disposto degli artt. 606, primo comma lett. a) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 stesso codice. In subordine solleva questione di legittimità costituzionale di detta norma nella parte nella quale non prevederebbe la possibilità di ottenere il beneficio in fase esecutiva, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., anche con riferimento alla "soluzione giusta dal giusto processo". Con memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, il ricorrente insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Come ha ben puntualizzato il Procuratore Generale preso questa Corte con la requisitoria che qui di seguito si trascrive condividendosene argomentazioni e conclusioni:
"L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione possono essere concessi solo dal giudice della cognizione con la sentenza o con il decreto penale di condanna, salvo il caso eccezionale di cui all'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., allorché venga applicata in sede esecutiva la disciplina del concorso formale o della continuazione ai reati oggetto di più sentenze o decreti penali irrevocabili. Nel caso in esame, l'applicazione della disciplina ex art. 671 cod. proc. pen. non è stata chiesta dall'interessato e non è avvenuta: quindi il giudice dell'esecuzione non poteva in alcun modo concedere il beneficio della non menzione della condanna, beneficio che, in mancata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., poteva essere oggetto solo di tempestiva impugnazione contro la sentenza e non già oggetto di incidente di esecuzione contro la stessa sentenza". In subordine, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere il beneficio in fase esecutiva (cioè nella parte in cui non è stata applicata la disciplina del concorso formale o della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.), per asserita violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata perché la prognosi dell'art.175 cp della fase cognitiva. E la norma dell'art.671, terzo comma, cod. proc. pen., è eccezionale per la diversa situazione equipollente a quella cognitiva che si determina in caso di rideterminazione della pena per concorso formale e continuazione, ignorate in sede cognitiva. Peraltro, non esiste principio di uguaglianza tra sentenza impugnabile e sentenza in giudicato, ne' tra applicazione e mancata applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.; mentre spetta al legislatore ordinario di fissare le modalità di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. In definitiva il potere di applicazione è assegnato soltanto al giudice della cognizione, mediante sentenza o decreto penale di condanna, salvo il caso eccezionale di cui all'art.671, comma terzo, cod. proc. pen., e fuori di quest'ultimo caso il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo alterare il contenuto del giudicato.
Il ricorso, pertanto, poiché manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa di giustizia determinare in lire un milione, in ragione delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671, terzo comma, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1998