Sentenza 9 giugno 2000
Massime • 1
Anche in sede di cd. patteggiamento in appello, il giudice deve controllare l'inesistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e deve, quindi, enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica, richiesta dalla legge, che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento di cui alla citata norma, analogamente a quanto stabilito per l'ipotesi di applicazione della pena sull'accordo delle parti a norma dell'art. 444 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2000, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 09.06.2000
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 4282
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 06677/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TA NT n. il 14.11.1961
avverso sentenza del 26.10.1999 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO
Con sentenza del 12.11.1999, la Corte di Appello di Napoli, pronunciando in camera di consiglio a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p. sull'accordo delle parti, riformava la decisione emessa il 21.4.1997 dal Tribunale di Napoli e riduceva a dieci anni e quattro mesi di reclusione la pena inflitta a De IT IO, ritenuto colpevole dei reati di tentato omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di arma.
I difensori dell'imputato hanno proposto distinti ricorsi per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per mancanza e illogicità manifesta della motivazione, nonché per nullità del processo conseguente alla irritualità della notifica del decreto di citazione relativo al giudizio di primo grado.
Il ricorso è inammissibile.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo cui l'accordo delle parti previsto dall'art.599, comma 4, c.p.p. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla pena, che ha formato oggetto del patteggiamento e che deve essere conformemente applicata dal giudice di secondo grado: con la conseguenza che l'intervenuta rinuncia produce il ridimensionamento dell'effetto devolutivo dell'appello e il contenimento del tema di indagine e di decisione nell'ambito dei motivi non rinunciati, onde resta preclusa, a norma dell'art. 606, comma 3, c.p.p., la deduzione nel giudizio di legittimità degli stessi motivi oggetto della rinuncia, a meno che essi non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. (Cass., Sez. I, 27 gennaio 1998, Moratello;
Cass., Sez. III, 19 novembre 1997, Tomasello). Tra le questioni sempre rilevabili, anche d'ufficio, sottratte alla disponibilità delle parti è compresa quella concernente l'applicazione delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., la cui operatività deve ritenersi esclusa soltanto a seguito della formazione del giudicato sul capo o sui capi di sentenza relativi all'imputazione sul singolo o su alcuni reati attribuiti all'imputato (cfr. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino). Va precisato, in proposito, che il giudice di appello deve controllare l'inesistenza di una delle situazioni indicate nel citato art. 129 e deve, quindi, enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., analogamente a quanto stabilito nella giurisprudenza di questa Corte per l'ipotesi di applicazione della pena sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino;
Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, Di Benedetto). È altresì innegabile che, concluso il patteggiamento, è compito indeclinabile del giudice di appello controllare la congruità della pena concordata, nell'esercizio del potere-dovere di valutare - autonomamente e della sua soggezione soltanto alla legge - l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, nell'ottica dell'art.133 c.p.p. e del referente costituzionale fissato dall'art. 27, comma 3, Cost., parallelamente a quanto disposto dall'art. 444, comma 4, c.p.p., sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. 16.12.1999, n.479, che ha recepito quanto enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 313 del 1990. Nel caso di specie la Corte di merito ha motivato adeguatamente l'insussistenza delle condizioni necessarie per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha dato conto delle ragioni di accoglimento dell'accordo delle parti, precisando che la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti, è giustificata dalla incensuratezza dell'imputato e riconoscendo che la pena concordata risulta congrua. Infine, risulta palemente inconsistente il motivo di ricorso relativo alla nullità del giudizio di primo grado per irritualità della notifica del decreto di citazione, dato che le deduzioni del ricorrente non trovano riscontro negli atti del processo. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, dato il carattere dilatorio dell'impugnazione, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 3.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000