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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4624/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4624/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Sesto San Giovanni (MI), Via Leonardo da Vinci n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Occhipinti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Comiso (RG), Viale della Resistenza n. 55, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22.01.1972, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Mancari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via Trieste n. 21, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Pt_2
e in data 13 giugno 1998 nel Comune di Sesto San Giovanni, con gli effetti
[...] Parte_1 civili previsti dagli artt. 1 ss. della legge 1° dicembre 1970 a. 898, come modificata;
ed accogliere le seguenti condizioni:
1. CP_1
- Non si assume alcun provvedimento in ordine ai figli, in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi.
2. Casa familiare
- L'abitazione sita in Sesto San Giovanni (MI), via Leonardo da Vinci n. 59, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra finché i figli coabiteranno con lei. Successivamente, si procederà alla Pt_2 regolazione dell'uso o della proprietà dell'immobile secondo legge.
3. Rapporti economici - Il sig. continuerà a versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio Parte_1 Per_1
, sebbene parzialmente economicamente autonomo, sino al mese di luglio 2025 compreso.
[...]
- A decorrere dal mese di agosto 2025, nulla sarà più dovuto da parte del sig. a titolo di Pt_1 mantenimento per i figli.
- Nessun assegno divorzile è previsto tra i coniugi.
- Ogni altra questione economica tra i coniugi deve intendersi definita. 4, Ulteriori domande
- Ordinarsi alla Cancelleria, al passaggio in giudicato del provvedimento di divorzio, la trasmissione del dispositivo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, per le annotazioni di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 21.05.2010 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 01.06.2010. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 30.06.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 13 giugno 1998 (atto n. 134 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4624/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Sesto San Giovanni (MI), Via Leonardo da Vinci n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Occhipinti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Comiso (RG), Viale della Resistenza n. 55, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22.01.1972, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Mancari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via Trieste n. 21, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Pt_2
e in data 13 giugno 1998 nel Comune di Sesto San Giovanni, con gli effetti
[...] Parte_1 civili previsti dagli artt. 1 ss. della legge 1° dicembre 1970 a. 898, come modificata;
ed accogliere le seguenti condizioni:
1. CP_1
- Non si assume alcun provvedimento in ordine ai figli, in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi.
2. Casa familiare
- L'abitazione sita in Sesto San Giovanni (MI), via Leonardo da Vinci n. 59, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra finché i figli coabiteranno con lei. Successivamente, si procederà alla Pt_2 regolazione dell'uso o della proprietà dell'immobile secondo legge.
3. Rapporti economici - Il sig. continuerà a versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio Parte_1 Per_1
, sebbene parzialmente economicamente autonomo, sino al mese di luglio 2025 compreso.
[...]
- A decorrere dal mese di agosto 2025, nulla sarà più dovuto da parte del sig. a titolo di Pt_1 mantenimento per i figli.
- Nessun assegno divorzile è previsto tra i coniugi.
- Ogni altra questione economica tra i coniugi deve intendersi definita. 4, Ulteriori domande
- Ordinarsi alla Cancelleria, al passaggio in giudicato del provvedimento di divorzio, la trasmissione del dispositivo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni, per le annotazioni di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 21.05.2010 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 01.06.2010. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 30.06.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 13 giugno 1998 (atto n. 134 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi