Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
Dopo la modifica introdotta dall'art. 6 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. con modd. nella L. 1° agosto 2003 n. 214, che ha attribuito al tribunale la competenza per materia in ordine alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada) deve ritenersi, in ossequio ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, la competenza del tribunale anche per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), in quanto il richiamo all'art. 186, contenuto nel settimo comma dell'art. 187, deve intendersi al trattamento sanzionatorio in senso lato, comprensivo cioè non solo delle sanzioni irrogabili, ma anche dell'organo competente ad irrogarle (fattispecie in tema di conflitto di competenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2007, n. 28189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28189 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/03/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 161
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 047604/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIUDICE PACE BRESCIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE BRESCIA - CONFLITTO;
ORDINANZA del 13/12/2006 GIUDICE DI PACE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia.
OSSERVA
Con ordinanza del 1 marzo 2006, il Tribunale di Brescia, dichiarava la propria incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'art. 187 C.d.S., commi 1 e 4, sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, in quanto detto reato è attribuito alla cognizione del Giudice di pace. Con ordinanza del 13 dicembre 2006, il Giudice di pace di Brescia rilevava conflitto di competenza, assumendo che la decisione sul reato di cui all'art. 187 C.d.S., commi 1 e 4, doveva essere adottata dal tribunale.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale di Brescia.
Non ignora il Collegio il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia (cfr. in proposito le difformi sentenze di questa Corte n. 35628/2005 e n. 17003/2006) e le argomentazioni svolte a sostegno della perdurante competenza del Giudice di Pace, pur dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 274 del 2000 convertito con modifiche nella L. n. 214 del 2003, a decidere in ordine al reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché quelle a sostegno della riconducibilità invece di tale reato, in conseguenza delle modifiche di cui si è detto ed alla pari del reato di guida in stato di ebbrezza, alla competenza del Tribunale.
Ciò non di meno la complessiva valutazione delle norme in questione e delle linee ispiratrici della riforma nonché dell'ordinanza 5-20 febbraio 2007 della Corte Costituzionale (chiaramente indicativa della necessità - sempre ed in ogni caso - di una interpretazione delle norme secundum constitutionem) inducono a condividere quest'ultimo orientamento.
Come sottolineato, infatti, nella citata sentenza n. 17003/2006 e nella successiva n. 21456/2006, vari sono gli elementi che confortano, dopo le introdotte modifiche legislative, la diversa attribuzione di competenza pure nel caso di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: 1) il tipo di sanzioni in via generale irrogali dal Giudice di Pace e la poca comprensibilità della introduzione, nel sistema della competenza penale di tale Giudice, di un unico reato - quello di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti - punibile con pena congiunta detentiva e pecuniaria;
2) il maggior rigore che ha caratterizzato la più recente legislazione in materia di uso di sostanze stupefacenti, sicché non sembrerebbe rispondente a tale indirizzo mantenere in relazione al reato di cui si discute un regime processuale più favorevole rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza;
3) le assai attenuate differenziazioni tra i due reati in questione, con - semmai - una considerazione, da parte del legislatore, di maggiore gravità del reato di guida in stato di alterazione da droga rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza.
E dunque, ove si tengano presenti siffatti elementi e l'esigenza di una interpretazione delle norme rispettosa dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, deve ritenersi che il riferimento di cui all'art. 187 C.d.S., comma 7, all'art. 186 C.d.S., comma 2 riguardi il "regime sanzionato" in senso lato, comprensivo cioè non solo delle sanzioni irrogaci ma anche dell'organo competente ad irrogarle.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi, in conclusione, che il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti appartiene - attualmente - alla competenza del Tribunale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Brescia cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007