CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2026, n. 21658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21658 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2025 della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale DA LI ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, in danno di NA MI, delitto dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione non abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta ostativa, Penale Sent. Sez. 4 Num. 21658 Anno 2026 Presidente: DI VO EMANUELE Relatore: DI AL Data Udienza: 17/04/2026 2 procedendo ad una integrale rivalutazione degli atti processuali e ribaltando completamente la sentenza assolutoria. I giudicanti hanno ritenuto la veridicità delle dichiarazioni della persona offesa MI NA e valorizzato le intercettazioni ambientali che i giudici della cognizione avevano invece ritenuto prive di “riferimenti individualizzanti” e anacronistiche rispetto ai fatti contestati. Non sussiste alcun nesso causale tra le condotte del LI e l’applicazione della misura cautelare. La motivazione è illogica in quanto basa la colpa grave sugli stessi elementi probatori che sono stati ritenuti insufficienti e inattendibili dal giudice di merito. Nessun rapporto tra il LL ed il LI è emerso dagli atti di indagine ma solo tra il primo (reggente della cosca) e il MI. La sentenza assolutoria afferma che il racconto della richiesta estorsiva fatta dal MI presenta caratteri di ambiguità, tanto da concludere per un giudizio di non sicura attendibilità della persona offesa. La Corte della riparazione non chiarisce in che modo le asserite frequentazioni del LI con partecipanti della cosca si colleghino causalmente con i fatti di estorsione oggetto di contestazione e con l’emissione del provvedimento cautelare. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la 3 sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, [...], Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa dell’interessato, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all’arresto del medesimo, vale a dire sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa (MI NA) e il contenuto di alcune intercettazioni ambientali. In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano della valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica all’emissione della misura, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. 4. Va ribadito, inoltre, che la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilire l’eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all’indennizzo, non può spingersi fino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi o comunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell’istituto, consentendo di negare l’istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione, costituente presupposto dell’ingiusta detenzione. In buona sostanza, è evidente che l’eventuale colpa ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa è stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. 5. Nel caso di specie, il ricorrente ha fondatamente richiamato l’accertamento di merito compendiato nella sentenza assolutoria della Corte di appello di Napoli, emessa il 21.6.2023, da cui si evince che il giudice della cognizione ha escluso dal patrimonio conoscitivo del processo le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, ritenuta inattendibile per varie ragioni;
tali dichiarazioni, inoltre, sono state 4 ritenute non riscontrate dalle intercettazioni ambientali (intercorrenti tra soggetti appartenenti ad un gruppo criminale operante nel territorio di Casoria) citate e valorizzate dalla Corte della riparazione. Il giudice di merito ha infatti affermato che tali intercettazioni fossero prive di “riferimenti individualizzanti” alla persona del LI e comunque anacronistiche, in quanto risalenti a un anno prima dei fatti qui rilevanti. Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato palesa la sua evidente incongruenza laddove valorizza, a fini riparativi, proprio quelle intercettazioni ambientali che vedono come protagonisti soggetti differenti rispetto al LI, e quindi condotte certamente non riconducibili al medesimo. La motivazione dell'ordinanza impugnata, in definitiva, si palesa illogica e giuridicamente viziata, nella misura in cui omette di individuare una specifica condotta ostativa, errando nel porre a fondamento della propria decisione elementi indiziari venuti meno a seguito della sentenza assolutoria. 6. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così è deciso, 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL DI EMANUELE DI VO
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale DA LI ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, in danno di NA MI, delitto dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione non abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta ostativa, Penale Sent. Sez. 4 Num. 21658 Anno 2026 Presidente: DI VO EMANUELE Relatore: DI AL Data Udienza: 17/04/2026 2 procedendo ad una integrale rivalutazione degli atti processuali e ribaltando completamente la sentenza assolutoria. I giudicanti hanno ritenuto la veridicità delle dichiarazioni della persona offesa MI NA e valorizzato le intercettazioni ambientali che i giudici della cognizione avevano invece ritenuto prive di “riferimenti individualizzanti” e anacronistiche rispetto ai fatti contestati. Non sussiste alcun nesso causale tra le condotte del LI e l’applicazione della misura cautelare. La motivazione è illogica in quanto basa la colpa grave sugli stessi elementi probatori che sono stati ritenuti insufficienti e inattendibili dal giudice di merito. Nessun rapporto tra il LL ed il LI è emerso dagli atti di indagine ma solo tra il primo (reggente della cosca) e il MI. La sentenza assolutoria afferma che il racconto della richiesta estorsiva fatta dal MI presenta caratteri di ambiguità, tanto da concludere per un giudizio di non sicura attendibilità della persona offesa. La Corte della riparazione non chiarisce in che modo le asserite frequentazioni del LI con partecipanti della cosca si colleghino causalmente con i fatti di estorsione oggetto di contestazione e con l’emissione del provvedimento cautelare. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 2. In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la 3 sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, [...], Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa dell’interessato, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all’arresto del medesimo, vale a dire sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa (MI NA) e il contenuto di alcune intercettazioni ambientali. In tal modo, tuttavia, i giudici della riparazione hanno confuso il piano della valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica all’emissione della misura, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. 4. Va ribadito, inoltre, che la facoltà del giudice della riparazione di valutare autonomamente i dati indiziari processualmente emersi, al fine di stabilire l’eventuale sussistenza di fattori ostativi al diritto all’indennizzo, non può spingersi fino al punto di attribuire al richiedente comportamenti che risultano esclusi o comunque non provati da parte del giudice della cognizione, in quanto ciò significherebbe stravolgere il principio solidaristico che è alla base dell’istituto, consentendo di negare l’istanza sulla base di elementi disattesi dalla stessa sentenza di assoluzione, costituente presupposto dell’ingiusta detenzione. In buona sostanza, è evidente che l’eventuale colpa ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa è stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. 5. Nel caso di specie, il ricorrente ha fondatamente richiamato l’accertamento di merito compendiato nella sentenza assolutoria della Corte di appello di Napoli, emessa il 21.6.2023, da cui si evince che il giudice della cognizione ha escluso dal patrimonio conoscitivo del processo le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, ritenuta inattendibile per varie ragioni;
tali dichiarazioni, inoltre, sono state 4 ritenute non riscontrate dalle intercettazioni ambientali (intercorrenti tra soggetti appartenenti ad un gruppo criminale operante nel territorio di Casoria) citate e valorizzate dalla Corte della riparazione. Il giudice di merito ha infatti affermato che tali intercettazioni fossero prive di “riferimenti individualizzanti” alla persona del LI e comunque anacronistiche, in quanto risalenti a un anno prima dei fatti qui rilevanti. Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato palesa la sua evidente incongruenza laddove valorizza, a fini riparativi, proprio quelle intercettazioni ambientali che vedono come protagonisti soggetti differenti rispetto al LI, e quindi condotte certamente non riconducibili al medesimo. La motivazione dell'ordinanza impugnata, in definitiva, si palesa illogica e giuridicamente viziata, nella misura in cui omette di individuare una specifica condotta ostativa, errando nel porre a fondamento della propria decisione elementi indiziari venuti meno a seguito della sentenza assolutoria. 6. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così è deciso, 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL DI EMANUELE DI VO