Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale la condotta di recarsi in uno stadio sportivo per assistere ad un incontro agonistico di calcio, dal momento che detta condotta implica la violazione del divieto di partecipazione a pubbliche riunioni.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite una nuova questione relativa alla configurabilitàEdoardo Zuffada · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Dopo la sentenza de Tommaso c. Italia[1], proseguono gli sforzi “tassativizzanti” della giurisprudenza[2], la quale si sta seriamente adoperando per meglio definire e riempire di contenuto le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (d'ora in avanti: cod. ant.) censurate dalla Corte di Strasburgo in quanto vaghe ed indeterminate, sì da rendere tali norme – almeno in via interpretativa – maggiormente conformi al principio di legalità. Proseguendo sull'anzidetto tracciato, con l'ordinanza in commento[3] la prima sezione della Corte di cassazione, avendo riscontrato un contrasto interpretativo all'interno della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2007, n. 42283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42283 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1282
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 012940/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC AL N. IL 16/07/1961;
avverso SENTENZA del 07/02/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 3/6/05, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Palmi ha dichiarato PE AT colpevole di violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, contestatagli per avere contravvenuto agli obblighi della sorveglianza speciale cui era sottoposto recandosi il 23/10/04 allo stadio di Rosarno per assistere a una partita di calcio, e lo ha condannato a 3 mesi di arresto.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza in data 7/2/07 che ha respinto il gravame dell'imputato.
Contro quest'ultima sentenza il difensore del PE ha proposto ricorso per cassazione con il quale ne eccepisce la nullità, sul rilievo che nel dispositivo si fa riferimento ad altra persona e ad altro procedimento, e deduce inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del suo assistito, contestando che l'assistere a una partita di calcio possa assimilarsi alla partecipazione a una pubblica riunione, e in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena. Il gravame deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., in quanto basato su motivi manifestamente privi di fondamento.
Del tutto correttamente, invero,il giudice del merito ha ritenuto che, come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 11/3/03, D'Angelo, rv. 224.925), anche il recarsi a una partita di calcio comporti la violazione del divieto imposto al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni dovendosi, tenuto conto della ratio della norma incriminatrice, fare rientrare in tale concetto qualsiasi situazione in cui può intervenire, non importa per quale motivo, un numero elevato e indeterminato di persone così da rendere più difficile il controllo di quelle presenti e più agevole la possibilità di commettere reati. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il giudice del merito ha adeguatamente giustificato in modo non sindacabile in questa sede, facendo riferimento ai gravi precedenti penali dell'imputato, l'esercizio del proprio potere discrezionale in materia e la pena è stata irrogata nel minimo edittale.
Il dispositivo della sentenza impugnata è effettivamente privo di nesso con il processo che si è svolto a carico del D'Angelo, ma è frutto di mero errore materiale che non ha determinato alcuna nullità - essendo il dispositivo letto in udienza, contenente l'esatta indicazione degli estremi della decisione di primo grado e delle generalità dell'imputato, perfettamente regolare - e a norma dell'art. 130 c.p.p., comma 1, non potendovi provvedere questa Corte stante l'inammissibilità del ricorso, dovrà quindi essere corretto dal giudice che la suddetta sentenza ha emesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007