Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
E N 5 O 8 9 I 1 Z / A 5 4 R / . 6 CC.671 T N 2 S I . . R G . B E .P . R R L D L A L A A T E UBBLICA ITALIANA . D D U B I B E A S I T T N A R E N 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I S T E 3 R I S 1 E A E . T N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M Taslab & maffinTributaria EZIONE TRIBUTARIA Coronilection. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 22784/99 Dott. Francesco Cron. 4583 Presidente - Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rep. DI NUBILA Consigliere Ud. 11/06/02 Dott. Vincenzo FICO Consigliere Dott. Nino Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI C SAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67147sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SANTORO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato 2002 RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, 2631 SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 183/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo TO IO, dipendente del Credito Italiano, ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 1988 e 1989, concernenti la tassazione di somme versategli dal datore di lavoro a titolo di indennizzo per il maggior canone di affitto (spettante al personale trasferito in altro luogo non richiesto), non sottoposte a ritenuta di acconto. Gli accertamenti hanno riguardato anche l'indennità di trasferta percepita dal contribuente per gli stessi periodi. La Commissione Tributaria di primo grado ha respinto il ricorso, mentre la decisione è stata riformata dalla Commissione Regionale, che ha sancito l'intassabilità dei maggiori canoni di locazione e l'imponibilità in misura percentuale dell'indennità di trasferta. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso deducendo un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del d.p.r. n. 917/86 sul presupposto della tassabilità di tutte le somme recuperate dall'ufficio. Il contribuente ha contestato questa impostazione affermando che i maggiori canoni hanno natura risarcitoria e che la diaria deve essere assimilata all'indennità di trasferta e tassata solo in parte. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato poiché la corresponsione da parte del datore di lavoro di maggiori canoni di locazione costituisce l'adempimento di un obbligo contrattuale e poiché tali somme fanno parte della retribuzione, mentre la natura risarcitoria di un pagamento è ricollegabile normalmente o ad un illecito aquiliano, o ad un inadempimento contrattuale (sintomaticamente la clausola del contratto collettivo in base alla quale la corresponsione è avvenuta qualifica tali somme come "contributo”). Le somme corrisposte hanno anche natura incentivante in quanto spesso sono collegate ad avanzamenti di carriera del dipendente, e nella realtà hanno una funzione compensativa e riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione, trovano titolo nel rapporto di lavoro e sono riconducibili a fatti e a prassi abbastanza diffusi (e quindi abbastanza prevedibili) in alcuni settori di lavoro, tanto che di essi si ritrova una disciplina anche a livello di contrattazione generale (cfr. in tali sensi Cass. Sez. Tributaria sent. n. 2389 in controversia identica;
in tale sentenza si legge che l'ampia definizione contenuta nella norma che disciplina il reddito da lavoro dipendente abbraccia necessariamente i sussidi e le indennità con cui il datore lavoro "assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività Grand the convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario"). Questo orientamento è stato confermato recentemente in più occasioni da questa Corte (cfr. per tutte le sentenze nn. 3330/00, 15048/00, 10613/00), sicchè deve sostenersi che correttamente l'ufficio ha sottoposto a tassazione queste somme alla stregua dell'art. 48 del d.p.r. n.597/73, i cui contenuti sono diventati nel corso degli anni sempre più ampi fino al punto di ricomprendere tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di alcune somme individuate in maniera sempre più precisa e puntuale. Nella norma in vigore in epoca anteriore al Tuir era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme (compensi ed “emolumenti", comunque denominati), con esclusione soltanto di quelle valutate dallo stesso legislatore come meritevoli di un trattamento differenziato. E' la stessa tecnica di redazione della norma ad indicare questo tipo di conclusione. Né una tale interpretazione del citato articolo 48 presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 53 cost. sotto il profilo che le somme di cui si tratta esprimerebbero una capacità contributiva fittizia, o che si determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, venendo incluse nel secondo comma somme aventi natura risarcitoria. Le somme in questione non hanno, invero, siffatta natura, ma vengono corrisposte in attuazione di un obbligo contrattuale che prevede un particolare modo di essere della prestazione di lavoro e, conseguentemente, una diversa retribuzione (Cass. sent. n. 15048100) Quanto al problema della tassabilità, intera o parziale, della diaria di trasferimento, ritiene la Corte che la doglianza del ricorrente è fondata alla luce dell'orientamento ormai consolidato espresso di recente, secondo il quale le indennità di trasferimento e le diarie corrisposte da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di un trasferimento in altra sede sono sottoposte a tassazione integrale (Cass. sentenze nn. 1842/00 e 10613/009). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Non essendo necessari accertamenti di fatto occorre decidere nel merito e rigettare l'originaria domanda del contribuente. Il resistente ha richiesto che le sanzioni venissero escluse per obiettiva incertezza e che in ogni caso si applicassero le nuove norme più favorevoli. Ritiene la Corte che a parte la genericità della richiesta, in questa sede è preclusa una statuizione sul punto, non investito da specifica censura con un ricorso incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il giorno 11.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons, estens. Il Presidente тих ст её от т Dr. Giuseppe Falcone Dr. Francesco Cristarella Orestano Аш ер Семь IL CANCELLIERE C1 NA SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1/1 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 NA SA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA