Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello subiettivo e, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo. (Fattispecie relativa ad una rapina pluriaggravata ai danni di un Istituto bancario, della somma di euro 47.590,00, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione d'appello che aveva escluso l'attenuante in considerazione dell'entità della somma sottratta).
Commentario • 1
- 1. Furto di un paio di scarpe: è danno tenue (Cass. 13285/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 aprile 2023
Anche a fronte di danni che apparentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice deve valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si deve trattare del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 02/03/2023) 30/03/2023, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2015, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
2 9 9 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Cons. Franco FIANDANESE Sent. n. sez. 1894 UP 01/10/2015- Cons. Margherita TADDEI R.G.N. 18507/2015 -Relatore - Cons. Ugo DE CRESCIENZO Cons. Geppino RAGO Cons. Fabrizio DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RC EP, nato a [...] il [...] SCIUTO BI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2014 della Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ugo De Crescienzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Gli imputati, tratti a giudizio per rispondere del delitto di concorso in rapina pluriaggravata (uso di arma e in più persone riunite) in danno dell'Istituto di Credito Banca Popolare di Verona San Giminiano e San Prospero di Vignola, a seguito di giudizio celebrato con rito abbreviato, con sentenza 10.4.2014 sono stati condannati dal GUP di Modena: lo SCIUTO, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e € 1.000,00 di multa, il RC alla pena di anni quattro di reclusione e 1.400,00 € di multa, applicata altresì la sanzione accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2.Entrambi gli imputati appellavano la suddetta sentenza. In particolare la difesa di SE RC chiedeva: l'esclusione della recidiva, il riconoscimento delle attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, un più mite trattamento sanzionatorio, la derubricazione del fatto in termini di tentativo, il riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità, il riconoscimento della continuazione tra il fatto di rapina di cui al presente giudizio e altro delitto di rapina già giudicato. La difesa di RT SC chiedeva: la derubricazione del reato in delitto tentato, il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, il riconoscimento del danno di lieve entità, il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e comunque un più mite trattamento sanzionatorio. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 30.10.2014, rigettando tutti i motivi di merito, in parziale riforma della decisione del Tribunale, escludendo la recidiva all'appellante RC, gli riduceva la pena ad anni 3, mesi quattro di reclusione e 1.200,00 € di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
3.Entrambi gli imputati ricorrono per Cassazione avverso la decisione della Corte Bolognese, deducendo rispettivamente i seguenti motivi di ricorso, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: -SE Borchiero a) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nel punto in cui la Corte d'Appello ha ha accolto la richiesta di derubricazione del fatto nella forma del tentativo di rapina, posto che la somma sottratta non era "passata" definitivamente nella sfera di dominio degli imputati e la sottrazione del denaro, al sopraggiungere dei Carabinieri, era ancora in itinere;
b) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nel punto in cui la Corte d'appello non ha ritenuto di riconoscere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., tenuto conto della entità della somma in relazione alle disponibilità economiche dell'istituto bancario;
c) Vizio di motivazione e violazione della legge penale nel punto in cui la Corte d'Appello ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen., sul presupposto che sarebbe stato onere per gli imputati disporre il risarcimento anche del danno di immagine patito dall'istituto bancario, nonché i danni patiti dalle persone presenti nei locali della banca, diverse dai dipendenti dell'istituto; - d) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nel punto in cui la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche da riconoscersi non già in base ai parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., ma come strumento per cogliere un valore positivo desumibile dal caso concreto quale la attività di collaborazione prestata dall'imputato e il gesto del risarcire i dipendenti dell'istituto bancario;
e) Vizio di motivazione e violazione di legge nel punto in cui la Corte d'Appello ha respinto la richiesta di riconoscere che il fatto oggetto del presente giudizio dovesse essere posto in continuazione con altro già giudicato, tenuto conto degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso desumibile dalla omogeneità degli illeciti commessi e il medesimo contesto ambientale. - Fabio SC a) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nel punto in cui la Corte d'Appello ha ha accolto la richiesta di derubricazione del fatto nella forma del tentativo di rapina, posto che la somma sottratta non era "passata" definitivamente nella sfera di dominio degli imputati e la sottrazione del denaro, al sopraggiungere dei Carabinieri, era ancora in itinere. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno rigettati. Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (questione dedotta da entrambi i ricorrenti) va premesso che il reato di cui all'articolo 628 cod. pen. può dirsi consumato nel momento in cui la cosa venga sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche se per un brevissimo lasso di tempo (Cass. sez. 2 19/5/2015 n. 22098, P.G. e Gavezzoli in Ced Cass. Rv 263996), nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione e pur se subito dopo il breve impossessamento, l'agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Cass. sez. 2 22/10/2013 n. 5512, Barbato, in Ced Cass. Rv. 258207) ed anche nel caso in cui l'intera azione criminosa si sia svolta sotto il costante controllo da parte della polizia giudiziaria, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione della cosa, non avendo alcuna rilevanza il fatto che il possesso sia stato meramente temporaneo (Cass. sez 2 20/11/2012 n. 5563, Alexa Catalin e altro, in Ced Cass. Rv 254691). Nel caso in esame dalla lettura della decisione impugnata si evince che i ricorrenti si erano impossessati di tutto il denaro che erano riusciti a prelevare all'interno dell'istituto bancario (47.590,00), riponendolo in apposito borsone, sottraendolo alla disponibilità dei dipendenti dell'istituto bancario - rinchiusi nel bagno venendo successivamente sorpresi dai Carabinieri. Sulla scorta della 3 suddetta ricostruzione del fatto, la Coleterritoriale ha giudicato che gli imputati avevano sottratto il denaro all'istituto bancario e ne avevano acquisito un autonomo possesso in via esclusiva, anche se per pochi minuti, con conseguente definitiva consumazione del reato di rapina che non può dirsi essere rimasto a livello di tentativo. Il fatto descritto, la cui ricostruzione è insindacabile in sede di legittimità, è stato correttamente qualificato secondo la costante giurisprudenza di legittimità già più sopra richiamata. La decisione pertanto sfugge alle censure mosse. Passando alla disamina dei restanti motivi del ricorso del Bochiero il Collegio osserva quanto segue. La Corte d'appello ha escluso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prendendo in considerazione l'ammontare della somma sottratta, nonché il carattere plurioffensivo. La decisione è corretta in diritto, infatti ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Cass. sez.2 20/12/2012 (dep. 04/04/2013), Mbaye, in Ced Cass. Rv. 255791). Nel caso concreto in esame, l'entità della somma sottratta (47.590,00 €) è stata, ragionevolmente ritenuta dal giudice dell'appello, non trascurabile secondo un criterio oggettivo correttamente applicato. Infatti ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello subiettivo (riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo) ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, può rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile e quindi tale da escludere l'applicabilità dell'attenuante (v. Cass. sez.2 21/01/1992 n. 2001, P.M., in Ced Cass. Rv 189163). La Corte d'Appello ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con motivazione che è adeguata, immune da vizi, incensurabile nel merito e corretta in diritto, posto che gli imputati non hanno contemplato nel loro gesto risarcitorio, il danno patrimoniale patito dall'istituto bancario che ha avuto una prolungata interruzione dell'attività, né il danno patito dai clienti della banca presenti al suo interno al momento della commissione del fatto illecito. In diritto la decisione della Corte territoriale è corretta, perché il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. presuppone che l'imputato, prima del giudizio effettui un integrale risarcimento del danno. Il dato testuale della disposizione prevede quindi che il carattere riparatorio del risarcimento deve comprendere oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione 1 i diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale prodotto alla incolumità personale o alla libertà individuale delle persone offese, anche se esse non si siano costituite in giudizio o non sia state identificate (v. Cass. sez. 2 13/02/2015, Bellomo, in Ced Cass. Rv. 262771) E' parimenti infondata la doglianza relativa al negato riconoscimento delle attenuanti generiche. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, con argomentazione priva di qualsivoglia fondamento in diritto, le attenuanti generiche trovano il loro fondamento esclusivamente in una positiva valutazione dei parametri previsti dall'art. 133 cod.pen., sicché il riferimento al contenuto di questa disposizione costituisce per il giudice un obbligo;
se così non fosse la decisione del giudice, in quanto sganciata da qualsiasi riferimento normativo, scadrebbe in un inammissibile arbitrio. Nel caso in esame la Corte d'Appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche al ricorrente mettendo in rilievo di non avere rinvenuto alcun elemento di positiva valutazione idoneo a giustificare una diversa decisione, giudicando il fatto in termini oggettivamente (modalità dell'azione entità del danno e intensità del dolo) e soggettivamente (ragioni del delitto e precedente reato di eguale natura) negativi. L'adeguatezza della motivazione porta al superamento delle censure mosse. È da ritenersi infine infondata la censura relativa al negato riconoscimento della "continuazione" fra il delitto di cui al presente procedimento e quello già in precedenza giudicato. La Corte territoriale ha messo in evidenza che lo iato temporale (quattro anni) fra l'uno e l'altro illecito è tale da impedire di ravvisare l'esistenza di un identico disegno criminoso che sorreggo il progetto delittuoso sottostante all'una e all'altra rapina. La motivazione non presenta alcun aspetto che costituisca violazione di diritto e nel contempo non presenta alcun vizio logico, per cui anche in questo caso il motivo va rigettato Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/10/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente CrescienzoUgo De Cre Franco FIANDANESE Panco Fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 22 GEN 2016 CANCELLIERE Claudia Planbi