Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2015, n. 2993
CASS
Sentenza 1 ottobre 2015

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Massime1

In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello subiettivo e, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo. (Fattispecie relativa ad una rapina pluriaggravata ai danni di un Istituto bancario, della somma di euro 47.590,00, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione d'appello che aveva escluso l'attenuante in considerazione dell'entità della somma sottratta).

Commentario1

  • 1Furto di un paio di scarpe: è danno tenue (Cass. 13285/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 aprile 2023

    Anche a fronte di danni che apparentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice deve valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si deve trattare del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 02/03/2023) 30/03/2023, n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2015, n. 2993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2993
Data del deposito : 1 ottobre 2015

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