Sentenza 15 aprile 1998
Massime • 1
L'assorbimento della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 cod. pen.) nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n.2) si verifica quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso. Perché si verifichi questa situazione occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/1998, n. 6955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6955 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 15/04/98
1. Dott. Giorgio DI IORIO Consigliere SENTENZA
2. " Pietro SIRENA Consigliere N. 438
3. " Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. relatore N. 33482/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di UA NU, n.a EN LE FO (Francia)il 26.10.1970 (con effetto estensivo anche per il coimputato non ricorrente LA IM, nato a [...] l'[...])
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 30.5.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine al capo B), perché il fatto non costituisce reato, con eliminazione della relativa pena,
OSSERVA
La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Pretore della stessa città, in data 1.10.1996, che ha condannato IO IN e IM VI alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose (capo A) e la contravvenzione prevista dall'art.707 c.p. (capo B), riuniti sotto il vincolo della continuazione, nonché il IN anche per altri reati, sempre in continuazione.
La stessa Corte ha disatteso uno specifico motivo di gravame del IN, volto ad ottenere la declaratoria di assorbimento della contravvenzione contestata al capo B) nel delitto ex capo A). Ha ritenuto, invero, non risultare dimostrato che gli arnesi atti allo scasso fossero stati detenuti o usati per il momentaneo fine effrattivo.
Il IN ripete la lagnanza con l'unico motivo di ricorso per cassazione : il ricorso è fondato.
Per la definizione giuridica della questione, questa Corte di legittimità deve risalire alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, attingendo, sul punto, alla sentenza pretorile. Si legge, in particolare, che "la saracinesca della tabaccheria in questione presentava evidenti segni di effrazione, e, per terra, vi erano alcuni arnesi atti allo scasso ... una sbarra di ferro ... ecc.".
Ciò posto, va seguito l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra la contravvenzione di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed il delitto di furto, tentato o consumato, aggravato dalla violenza sulle cose (art.625 n.2).
L'assorbimento della contravvenzione nell'aggravante del furto circostanziato si verifica quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi ed il loro uso. Perché si verifichi questa situazione occorre la concomitante presenza dei seguenti elementi : 1) gli strumenti devono essere stati effettivamente usati per la commissione del furto;
2) il loro possesso deve essere stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi deve essere stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi;
4) tali arnesi non devono essere di natura e quantità tali assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato.
Questi presupposti sono tutti presenti nella fattispecie delineata in sede di merito - come sopra riportata - sotto i profili di tempo, di spazio, di uso diretto e momentaneo (risulta evidente che i prevenuti volevano commettere quel furto in quel momento, senza ulteriori attività), di rapporto specifico tra il complesso degli arnesi rinvenuti e il tentativo messo in atto;
la sentenza impugnata, quindi, si rivela non corretta rispetto alla corrispondenza tra il fatto in esame e la sua definizione giuridica.
Pertanto il reato di cui al capo B), deve essere eliso, per assorbimento in quello di cui al capo A), ed in tali limiti deve essere annullata la sentenza della Corte territoriale, con la conseguenza che dovrà essere rideterminato il trattamento sanzionatorio (fermo restando, ormai, il giudizio di colpevolezza sui residui reati).
Poiché si tratta di eliminazione di un addebito per cause obbiettive ed attinenti alla struttura dei reati, l'impugnazione del IN giova anche al coimputato IM VI ed a lui si estende ex art. 587 c.p.p. All'annullamento deve seguire il rinvio ad altra Sezione della stessa Corte per la rideterminazione delle pene.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla contravvenzione sub B) nei confronti del ricorrente IO IN e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, anche nei confronti del coimputato IM VI, perché il reato è assorbito in quello di cui al capo A); rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione delle pene.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1998