Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 2 E DE POPOLO ITALIANO S R M DI CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SUCCESSIONS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19998/98 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron.4880 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. 757 - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 17/11/00 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RC, BA RO, BA BA LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FONTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DEL CLITUNNO 11, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio ROVERSELLI M., difesi dall'avvocato FANTINO GIOVANNI, dal Sig. JL SOLE 24 ORE per diritt. L. 3000 giusta delega in atti;
19 FEB. 2001 IL CANCELLIERE ricorrenti - LIRE 1500
contro
CANCELLERIA CALLES D'ATTORE ONDINA NO PROC. GEN. di MI LY UB, MI TA LU ENRIQUE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio 0975866 2000 dell'avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, difeso 0975867 1877 dall'avvocato LEOPOLDO GOTTARDIS, giusta delega in -1- atti;
controricorrente nonchè
contro
TA HIGLED IN PERS PROC GEN CALLES;
intimato avverso la sentenza n. 458/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 29/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
на udito l'Avvocato CROSTA CESARE (delega dep. in sez. dell'Avv. FANTINO) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 27 luglio 1989 Acosta Higled, in qualità di madre esercente la potestà parentale sui minori IS EN AM e AN RA AM citava davanti al Tribunale di Udine NA NI, LL NI, IA NI e TT AM e, premesso che IS EN AM e AN RA AM erano figli naturali di LU AM, deceduto il 23 giugno 1983, chiedeva che venisse pronunciata la revocazione del testamento in data 1 luglio 1979, con il quale LU AM aveva istituito eredi i convenuti. Questi ultimi, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda, che veniva accolta, con sentenza in data 14 dicembre 1992, dal Tribunale di Udine. NA NI, LL NI e IA NI proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in data 29 settembre 1997. I giudici di secondo grado, premesso che l'impugnazione era diretta soltanto contro il rigetto implicito della tesi subordinata dei convenuti secondo la quale il loro diritto a 3 beneficiare quantomeno della quota disponibile sopravviveva alla revocazione, confermavano l'infondatezza di tale assunto, in quanto la revocazione travolge in toto le disposizioni testamentarie, per cui non è possibile operare una distinzione tra quota indisponibile (da riservare ai figli naturali riconosciuti) e quota disponibile (comunque attribuibile agli eredi testamentari). Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, LL NI, NA NI, IA NI. Resistono con controricorso IS EN AM e AN RA AM, che hanno anche depositato memoria. Motivi della decisione preliminarmente esaminata l'eccezione di Va inammissibilità del ricorso, in quanto notificato all'esercente la patria potestà sui ricorrenti, pur essendo gli stessi diventati maggiorenni in corso di causa. L'eccezione è fondata, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., in da ultimo, sent. 27 maggio 2000 n. 7011)tal senso, il ricorso per cassazione proposto dal genitore, già esercente la patria potetà sul figlio minore, è 4 inammissibile qualora risulti che questi abbia raggiunto, alla data di proposizione del ricorso stesso, la maggiore età. I ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
la Corte condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida 2.266.000 nella complessiva somma di lire di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 17 novembre 2000 fromcoFranco Ponton's re p нео le 40000 A 290000 IL CANCELLIERE C1 Valeria!a. Neri 9 FEB. 2001 DEXO HOTE IL CANCE UFFICIO DELLE ENTRATE MA Registrato in d:20 LUG. 2 201000 E *34995 T DUES A R : :bargizi LIPPO, I (ire p. 11 Il Responsabile Servi 4111 Giudiziar C (D.ssa (Dr. M. BACCICHINI) Ossa k