Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, disponga la formulazione dell'imputazione nei confronti di persona da identificare, così determinando un'inammissibile stasi del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 415 - Reato commesso da persone ignotehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2017, n. 57596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57596 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
57596-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente Sent. n. sez. 1453/2017 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO - N.11230/2017 ANDREA FIDANZIA IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISA nei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 23/02/2017 del GIP TRIBUNALE di PISA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23.2.2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha ritenuto di non accogliere la richiesta di archiviazione del P.M., nel procedimento a carico di ignoti, per il reato di cui all'art. 476 c.p. ed ha ordinato la restituzione degli atti al P.M., disponendo la formulazione dell'imputazione di cui all'art. 476 c.p. nei confronti di persona da identificare.
2. Avverso tale ordinanza il P.M. del Tribunale di Pisa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità dell'ordinanza impugnata, trattandosi di atto abnorme, che ha determinato un indebito regresso del procedimento;
in particolare, il Giudice ha fatto erronea applicazione della legge penale, atteso che con l'ordinanza impugnata ha disposto che il P.M. esegua un'attività non consentita, ossia l'iscrizione a mod. 21 di uno o più indagati, con la dicitura "persone da identificare" e l'esercizio dell'azione penale nei confronti di costoro, laddove l'art. 335 c.p.p. prevede che il P.M. iscriva nel registro delle notitiae criminis il nome della persona alla quale il reato è attribuito, dovendo in mancanza di indagati individuati iscrivere il procedimento a carico di ignoti (mod. 44); tale indicazione non è stata effettuata dal g.i.p., che evidentemente non ha riscontrato la sussistenza di elementi tali da consentire l'individuazione dell'autore o degli autori del reato, né ha indicato al pubblico ministero ulteriori indagini da compiere e che avrebbe dovuto, comunque, specificare per identificare uno o più indagati, implicitamente ritenendo che non vi fossero ulteriori sbocchi investigativi;
di fatto, il g.i.p. ha imposto al P.M. di esercitare l'azione penale nei confronti di persone non identificate con la disposizione di formulare l'imputazione, ma l'emissione di tale provvedimento, pur astrattamente prevista nel nostro ordinamento, si è verificata in situazione del tutto estranea rispetto ai suoi presupposti giustificativi ed ha prodotto una stasi processuale, superabile solo con il compimento a cura del P.M. di un'attività non prevista dalla legge e non rientrante nei suoi poteri, poiché gli impone lo svolgimento di un atto processuale che manca dei requisiti minimi di validità con realizzazione di un'implicita ed ingiustificabile stasi dello stesso.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Marília Di Nardo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per quanto di ragione. я 1. Ed invero, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa -investito della richiesta del P.M. di archiviazione di un procedimento contro ignoti, nel respingere tale richiesta- ha disposto la formulazione dell'imputazione per il reato di cui all'art. 476 c.p. nei confronti di "persona da identificare", deve ritenersi atto abnorme, immediatamente ricorribile per cassazione, per plurimi aspetti.
2. In proposito giova premettere che, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014), se è pur vero che le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scia di copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991; Corte cost., sent. n. 478 del 1993; ordinanza n. 176 del 1999; ordinanza n. 348 del 2005), che rientra tra i poteri del G.I.P., quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del p.m., egli potrà invitare quest'ultimo a compiere nuove indagini e, qualora queste debbano essere estese a persone non indagate, ne potrà ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., SU., n. n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163), diverso è il caso in cui viene ordinato procedersi sulla base di una specifica imputazione, la cui formulazione viene contestualmente ordinata al Pubblico Ministero.
3. Invero, è stato ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., all'esito dell'udienza camerale celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., dispone la formulazione coatta dell'imputazione nei confronti di soggetto non compiutamente identificato e non ancora iscritto nel registro degli indagati per il quale il P.M. non abbia presentato alcuna richiesta (Sez. 5, n. 27 del 25/10/2005). Più recentemente, ancora, le S.U. di questa Corte hanno evidenziato come costituisca atto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013).
4. Quando si procede contro ignoti, come nella fattispecie in esame, il G.I.P., nel respingere la richiesta di archiviazione, ove reputi che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ne ordina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato custodito presso l'ufficio del P.M. (art. 335 c.p.p.) ai 2 g sensi dell'art. 415 c.p.p., comma 2 e, conseguentemente, dispone la formulazione coatta dell'imputazione (Sez. 4, 26.1.1996,, n. 244; Sez. 5, 16.2.2001, n. 16843; Sez. 1, n.39283 del 13/10/2010). Non è abnorme, infatti, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale ( Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016).
5. Allorché il G.I.P., dissentendo dal Pubblico Ministero, ordini l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato, il procedimento è restituito all'iniziativa del P.M., il quale, a questo punto, "potrà esercitare nella sua autonoma determinazione tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo tra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all'esito delle indagini espletate" (in questo senso, in motivazione, Cass., SU., n. 22909/2005), e quindi svolgere le investigazioni ritenute più opportune, procedere all'iscrizione di ulteriori soggetti che, all'esito delle indagini, dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli originariamente supposti, ovvero richiedere una nuova archiviazione (fermo restando, ovviamente, in ogni caso, il potere di controllo del Giudice sull'esercizio dell'azione penale) (Sez. 5, n. 46315 del 19/06/2014).
6. Se il P.M. insiste nella richiesta di archiviazione e la parte offesa nella sua opposizione, il G.I.P., nuovamente investito della decisione, deve fissare nuova udienza camerale, al cui esito soltanto può, ex art. 409 c.p.p., comma 5, disporre, nel contraddittorio delle parti, la formulazione dell'imputazione a carico di persona individuata e già iscritta nel registro delle notitiae criminis (Sez. 5, 19/10/2001, n. 5247).
7. Nella fattispecie in esame, dunque, alla stregua dei suddetti principi, la formulazione dell'imputazione da parte del G.I.P., non poteva essere imposta al P.M., tanto più nei confronti di persona da identificare.
7.1. Infatti, l'ulteriore peculiarità della vicenda in esame, è che pur in assenza dell'identificazione di soggetti o di un soggetto da iscrivere nel registro notizie di reato è stata disposta la formulazione dell'imputazione di cui all'art. 476 c.p. nei confronti di persona da identificare, facendo così scattare il meccanismo di cui all'art. 409/5 c.p.p., che non potrà avere esito fruttuoso, atteso che il procedimento era a carico di ignoti (non essendo state all'evidenza individuate persone nei confronti delle quali procedere) e non risultando indicate nel provvedimento impugnato attività per le quali 3 т risulterebbe possibile individuare uno o più autori del reato, nel breve tempo indicato dall'art. 409/5 c.p.p.. 7.2. Più volte questa Corte, come già accennato, ha evidenziato che è abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., all'esito dell'udienza camerale celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., dispone la formulazione coatta dell'imputazione nei confronti di soggetto non compiutamente identificato e non ancora iscritto nel registro degli indagati, per il quale il P.M. non abbia presentato alcuna richiesta.
8. Invero, la categoria dell'abnormità comprende sia il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (cosiddetta abnormità strutturale), oppure quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita (cosiddetta abnormità funzionale) (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013).
8.1. Il provvedimento impugnato deve ritenersi rientrante senz'altro in tale ultima ipotesi, determinando un'inammissibile stasi del processo, risultando ignoti i soggetti eventualmente resisi responsabili di illeciti.
9. Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per il corso ulteriore.
p.q.m.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso. Così deciso il 24.11.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente M R Rezullo Rosa Pezzullo Paolo Antonio Bruno Depositato in Cancelleria Roma, li 27.12-13 IL CANCELLIERE MA DI Rossana Caga