Sentenza 27 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 4417 /0 2 REPUBBLIC ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 15878/99 Consigliere Cron. 10296 FIGURELLI Dott. Donato Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: NC AT, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO NO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 delega in atti;
242 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 222/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 28/12/98 - R.G. N. 94/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato FAVATA per Delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Perugia del 10/1/97 NI IA conveniva in giudizio l'INAIL e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Perugia che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della natura professionale della “sindrome da tunnel carpale", da cui l'istante era affetta in conseguenza della ripetitività del movimenti da lei fatti in 17 anni di lavoro quale addetta alla macchina per cucire alle dipendenze della ditta ERRE PI di Ponte San Giovanni. Deduceva l'erroneità degli accertamenti effettuati in primo grado ed insisteva nell'accoglimento della sua domanda, previo rinnovo delle indagini tecniche, chiedendo, in via subordinata, l'ammissione della prova articolata in primo grado. L'Istituto contrastava la domanda ed il Tribunale, con sentenza del 16/10 - 28/12/98, rigettava l'appello e confermava la decisione pretorile, per la ragione essenziale che in primo grado era stata effettuata una accuratissima indagine tecnica, cui aveva aderito il Pretore, motivando in tal modo la decisione. Le contestazioni mosse in secondo grado non erano tali da inficiare gli accertamenti già effettuati a mezzo di professionista altamente qualificato, per le seguenti ragioni: le risultanze peritali erano adeguatamente motivate, senza vizi logici e giuridici;
le stesse erano estremamente complete, accurate e frutto di un esame complessivo della problematica sotto i vari aspetti, con ampi richiami dottrinari e l'indicazione dei criteri medico – legali seguiti. Il CTU aveva concluso precisando che in presenza di una malattia ad eziologia multifattoriale la sindrome denunciata non era riconducibile alle mansioni lavorative espletate “in termini di certezza e neppure di probabilità, bensì di mera possibilità", per cui non vi erano elementi per attribuire il quadro morboso alla attività lavorativa svolta;
l'ausiliare aveva, inoltre, esaminato le osservazioni svolte dal consulente di parte e ne aveva escluso la rilevanza con una relazione aggiuntiva, parimenti motivata e convincente. Le osservazioni e censure mosse con l'atto di appello erano generiche e si limitavano in sostanza ad affermare la tesi opposta alle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, “senza addurre alcun elemento diverso da tale asseverazione, la cui incidenza è stata più che motivatamente esclusa dal CTU". L'appello doveva quindi essere respinto e la sentenza confermata, senza necessità di espletare la prova richiesta, in quanto non era in contestazione lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa indicata dalla parte, “ma la sua incidenza sull'insorgenza della malattia professionale”. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la NI, fondato su un solo motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 66, 68 e 74 DPR 30/6/65 n. 1124, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il giudice di appello non è tenuto a rinnovare la indagini tecniche e può aderire alle conclusioni del consulente 2 nominato in primo grado, purché dia in ogni caso una motivazione adeguata, che accerti la rilevanza e la fondatezza delle valutazioni espresse negli elaborati peritali e l'incidenza della documentazione sanitaria allegata, prendendola espressamente in considerazione ed esponendo le ragioni di un eventuale dissenso. Nel caso di specie, nessuna considerazione è stata fatta in ordine all'esame elettromiografico prodotto in sede di appello, da cui emerge l'esistenza una “compressione del nervo mediano nel tunnel carpale". Il consulente non ha fatto buon uso delle citazioni dottrinarie, in quanto dalla tabella, che produce, risulta una percentuale di probabilità superiore a due e l'esistenza di indici “statisticamente significativi" per sarti, tappezzieri e tessitori. La consulenza tecnica ha solo parzialmente valutato le conclusioni della letteratura scientifica in materia, che evidenzia un rischio elevato per le mansioni svolte dalla ricorrente. La sentenza quindi deve essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “la presunzione dell'eziologia professionale sussiste solo con riferimento alle malattie comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, onde, in caso di malattia non tabellata, l'assicurato deve provare non soltanto l'esistenza della malattia, ma anche la sua origine professionale;
il relativo accertamento si risolve in un giudizio di fatto, come tale rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita' solo per vizi di motivazione (Cass. n. 16208 del 2000). 3 Nel caso di specie, il Tribunale ha prestato adesione in maniera critica alla consulenza di parte, giungendo alla conclusione che, pur essendo certo il tipo di lavoro svolto (con la conseguenza che non era necessaria la prova che l'attrice intendeva dare sul punto), la parte non ha fornito la prova della natura professionale della malattia, che ha invece eziologia multifattoriale. In questo contesto di valutazione dei fatti di causa, il giudice di merito ha tenuto conto, come si pone in evidenza anche nel controricorso, del fatto che era già stato esaminato dal consulente e discusso, a pagina 4 della sua relazione, un esame elettromiografico effettuato il 14/4/94, avente diagnosi identica a quella del certificato prodotto in appello "compressione del nervo mediano nel tunnel carpale". L'unica censura specifica, concernente il mancato esame di un documento sanitario prodotto dalla parte, è quindi infondata, avendo già il giudice tenuto conto della affezione denunciata. Tutto il resto è critica generica, che non inficia la sentenza di appello, e semplice contrapposizione di una diversa, ed assertivamente migliore, valutazione, senza censura adeguata del processo logico seguito dal Tribunale per giungere alla decisione impugnata. Il ricorso quindi va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC:
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle A spese. Roma 17 gennaio 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE an ne Maiorem 14