Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in un procedimento contro ignoti, disponga l'iscrizione del nome di un soggetto nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. e, contestualmente, ordini la formulazione della imputazione nei suoi confronti.
Commentario • 1
- 1. Opposizione all'archiviazione: Il GIP può ordinare al PM l'iscrizione di una persona non indagata.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 maggio 2022
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18758/22 ha affermato che rientra tra i poteri del giudice delle indagini preliminari quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro. Ne consegue che, se le valutazioni del giudice non concordano con le richieste conclusive del pubblico ministero, questi potrà essere invitato a compiere nuove indagini e, se tali indagini devono estendersi a persone non ancora indagate, il giudice ne potrà ordinare l'iscrizione nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 46135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46135 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 950
Dott. SETTEMBRE NI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 2091/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;
nei confronti di:
IGNOTI;
avverso l'ordinanza n. 2738/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 15/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui prescrive al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari preso il Tribunale di Lecce, investito della richiesta di archiviazione di un procedimento contro ignoti, ha disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di RI NI UI e, contestualmente, la formulazione dell'imputazione a suo carico, per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. ("previo avviso di conclusione delle indagini preliminari").
2. Contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce lamentando l'abnormità dello stesso nella parte in cui prescrive la formulazione di una specifica imputazione e l'invio alla parte dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti. Come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero concludente, l'ordine di iscrizione del RI nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., per uno specifico reato, costituisce legittimo esercizio della potestà di controllo sull'operato del Pubblico Ministero riservata al GIP dall'ordinamento. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato, sulla scia di copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991; Corte cost., sent. n. 478 del 1993; ordinanza n. 176 del 1999; ordinanza n. 348 del 2005), che rientra tra i poteri del g.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del p.m., egli potrà invitare quest'ultimo a compiere nuove indagini e, qualora queste debbano essere estese a persone non indagate, ne potrà ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., SU., n. n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163).
Non altrettanto può dirsi, invece, per l'ordine di procedere sulla base di una specifica imputazione, la cui formulazione - nei termini di legge - viene contestualmente ordinata al Pubblico Ministero. Infatti, allorché il GIP, dissentendo dal Pubblico Ministero, ordini l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato, il procedimento è restituito all'iniziativa del Pubblico Ministero, il quale, a questo punto, "potrà esercitare nella sua autonoma determinazione tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo tra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all'esito delle indagini espletate" (in questo senso, in motivazione, Cass., SU., n. 22909/2005), e quindi svolgere le investigazioni ritenute più opportune, procedere all'iscrizione di ulteriori soggetti che, all'esito delle indagini, dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli originariamente supposti, ovvero richiedere una nuova archiviazione (fermo restando, ovviamente, in ogni caso, il potere di controllo del Giudice sull'esercizio dell'azione penale). In virtù di tanto è stato ritenuto abnorme il provvedimento del GIP che, oltre ad ordinare l'iscrizione di un soggetto nel registro delle notizie di reato, fissi una nuova udienza in prosecuzione per verifica re il puntuale adempimento di quanto stabilito (Cass., n. 22909/2005); l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione disponendo indagini suppletive, ordini al pubblico ministero di richiedere l'incidente probatorio per svolgere un accertamento peritale (Cass., n. 27566 del 12/6/2008); il provvedimento del giudice delle indagini preliminari con il quale, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, si ordini a quest'ultimo la formulazione dell'imputazione anche per fatti diversi da quelli per i quali il procedimento era stato iscritto (Cass., 12987 del 16/2/2012); il provvedimento con cui viene ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione nei confronti di persona non indagata (Cass., SU, n. 4913 del 28/11/2013). La ratio comune a dette decisioni risiede nel fatto che il Giudice delle indagini preliminari non deve surrogarsi all'organo d'accusa, cui è rimessa ogni valutazione e decisione in ordine al tempo e al modo di svolgimento delle indagini.
Si deve pertanto affermare che è inibito al giudice per le indagini preliminari disporre l'iscrizione di un soggetto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e ordinare, contestualmente, al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei suoi confronti, giacché in questo modo è invasa la sfera di attribuzioni della pubblica accusa, costretta ad espletare, nei ristretti termini prescritti dall'art. 409 c.p.p., comma 5, gli adempimenti ivi previsti, e a dare alle indagini preliminari l'esito imposto dal giudicante. Il relativo provvedimento, esorbitando dai limiti delle attribuzioni del Giudice delle indagini preliminari, è, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, abnorme, per cui se ne impone l'annullamento senza rinvio limitatamente all'ordine di imputazione coatta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014