Sentenza 18 novembre 2016
Massime • 1
Non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2016, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2016 |
Testo completo
00205- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI DIOTALLEVI -Presidente - Sent. n. sez. 2097 GEPPINO RAGO CC 18/11/2016 R.G.N. 30065/2016 ANDREA PELLEGRINO Relatore - SERGIO BELTRANI FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Lecce nel procedimento a carico di ignoti per reato di cui all'art. 646 cod. pen. commesso ai danni di De AC AR, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione con contestuale ordine di iscrizione nel registro degli indagati di AS UN emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, n. 5795/2014, in data 24/10/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott. Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24/10/2014, il Giudice per le indagini 1 preliminari presso il Tribunale di Lecce, all'esito di udienza camerale, rigettava la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. in danno di De AC AR, liquidatore di Sveag s.r.l. ed ordinava al pubblico ministero di procedere all'iscrizione nel registro degli indagati di tale AS UN. Questa la motivazione del provvedimento: "... ritenuto che dal contenuto della denuncia e dagli atti ad essa allegati emergono gli estremi della commissione del reato di appropriazione indebita dell'auto VW Passat da parte di AS UN;
rilevato che la querela non può ritenersi essere tardivamente presentata, in quanto il denunciante, dopo l'invio della raccomandata con la quale chiedeva la restituzione dell'auto al AS nel maggio 2014, ha affermato in querela che quest'ultimo, di nuovo contattato, con varie scuse prendeva tempo al fine di non restituire l'auto, con una condotta protrattasi fino al momento della presentazione della querela;
valutato che, all'esito della verifica in ordine alla piena fondatezza della notizia di reato ed alla plausibile sostenibilità in giudizio della relativa accusa, così come in atti documentata, non può farsi luogo all'accoglimento della richiesta d'archiviazione ma deve ordinarsi al pubblico ministero di esercitare l'obbligatoria azione penale ... omissis 2. Avverso detto provvedimento, propone ricorso per cassazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce il denunciando violazione di legge e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per sua abnormità, con ordine di restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari. Assume il ricorrente che si è in presenza di violazione processuale insuperabile dal momento che al giudice per le indagini preliminari non è consentito ordinare al pubblico ministero la iscrizione di persona come nella fattispecie non identificata, a ciò ostandovi la chiara - indicazione dell'art. 415 cod. proc. pen.: invero, in tale situazione, si tratterebbe per pubblico ministero non di iscrivere una persona ma solo un nome e un cognome non riferibile ad una persona fisica, con la conseguenza che si potrebbero svolgere indagini a carico di una persona inesistente, le dette indagini potrebbero essere ad libitum e, a fronte di una nuova richiesta di archiviazione, non potrebbe validamente instaurarsi la camera di consiglio ex art. 409 cod. proc. 2 pen. perché non si saprebbe a chi notificare gli atti: da qui una paralisi non eliminabile dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, da dichiararsi inammissibile.
2. Insegna la giurisprudenza di legittimità come non sia da considerarsi abnorme e, pertanto, non sia ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rilevando che la richiesta di archiviazione per reato commesso da persone ignote appaia fondata su valutazioni di merito e non sulla mancata identificazione degli autori delle condotte, richieda al pubblico ministero l'iscrizione di tali soggetti, identificati o comunque agevolmente identificabili, nel registro degli indagati, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale (Sez. 4, ord. n. 38578 del 22/09/2010, P.M. in proc. ignoti, Rv. 248834).
3. Ciò premesso, in conformità all'insegnamento che precede, ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato non sia da considerarsi abnorme dal momento che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari ben poteva implicitamente presupporre l'obbligo del pubblico ministero di procedere alla preventiva completa identificazione dell'iscrivendo, ben potendo il pubblico ministero in - porre rimedio alla ossequio al principio di conservazione degli atti - pretesa "omissione" con il compimento di un'ordinaria attività materiale: da qui l'inammissibilità dell'opposizione.
4. Alla pronuncia non consegue alcuna condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuale in ragione della sua qualità pubblica
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18/11/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Andrea Pellegrino Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE. IL - 3 GEN 2017 DI 223 DICASS A Cancelliere 3 R E IL CANCELLIERE P U RIE SU E S Daniele Golapinito T N S E A Z I O R O C