Sentenza 15 settembre 2017
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. la realizzazione di innovazioni non autorizzate, per tali intendendosi tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal loro stabile ancoraggio al suolo, sono idonee a modificare i beni del demanio marittimo ovvero ad incidere sul loro uso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto integrato il suddetto reato nella realizzazione, in un sito affidato in concessione per lo svolgimento di attività di campeggio, di opere consistenti nella pavimentazione di una area di vaste dimensioni, nella posa in opera di un gazebo e nell'istallazione di docce, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della competente autorità demaniale).
Commentario • 1
- 1. Gazebo e pergolato: non hanno bisogno di permesso di costruireRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 marzo 2018
Edilizia libera per le opere di giardino anche se realizzate in muratura: panchine, barbecue, piccoli gazebo, pergolati e pergotende “liberalizzati”. Sugli arredi da giardino c'è sempre stata ampia giurisprudenza volta a stabilire quando e se ci debba essere bisogno del permesso di costruire e quando invece si tratti di «edilizia libera» per la quale non è necessaria l'autorizzazione del Comune. La linea di confine è sempre stata considerata la precarietà dell'opera e la non definitività della stessa, oltre che le dimensioni: in buona sostanza non contano tanto i materiali di cui è composto il manufatto quanto piuttosto la circostanza che esso possa servire solo per un periodo di tempo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2017, n. 48179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48179 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2017 |
Testo completo
messineri 48179-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez. 2363 Aldo Fiale -Presidente - Claudio Cerroni -PU 15/09/2017 R.G.N. 19319/2017 Aldo Aceto -Relatore - Antonella Di Stasi Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. TO CE, nato a [...] il [...], 2. RS ED, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 25/10/2016 del Tribunale di Pesaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
white le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. David Terracina, sostituto processuale dell'avv. Franco Magnanelli, che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri CE TO e ED RS ricorrono per l'annullamento della sentenza del 25/10/2016 del Tribunale di Pesaro che li ha condannati alla pena di 1.750,00 euro di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 54, 1161, cod. nav., 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in سے concorso tra loro, quali amministratori della società Camping Stella Maris S.r.l.>>, concessionaria della struttura per la balneazione e per le attività sportive al servizio dei clienti dell'omonimo camping, avevano effettuato innovazioni non autorizzate (una delle quali, l'area pavimentata, in contrasto, a causa delle sue dimensioni, con l'art. 12, delle NTA del Piano Particolareggiato delle spiagge di Fano), consistite nella realizzazione: a) di un'area pavimentata con tasselli autobloccanti, estesa 545,09 metri quadrati;
b) di un gazebo a forma rettangolare con telo impermeabile delle dimensioni di mq. 10,80 x 3,45 e della superficie di mq. 37,26; c) di un gruppo docce composto da quattro erogatori. Il fatto è contestato come accertato in Fano il 09/07/2014 1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o comunque l'erronea applicazione degli artt. 54 e 1161, cod. nav.. Deducono, in fatto, che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che gli interventi realizzati sono consistiti nella posa in opera: a) di una serie di lastre/ pianelle semplicemente appoggiate alla sabbia, senza alcun intervento in muratura;
b) di quattro pali conficcati nella sabbia con telo posto sulle estremità superiori a guisa di ombrellone e non di gazebo;
c) di una tubazione che fuoriesce dalla sabbia con alcune cipolle in cima che funge da doccia. Eccepiscono, in diritto, che si tratta di realizzazioni assolutamente precarie, temporanee, facilmente e immediatamente amovibili, prive dei caratteri di durata e di definitività che caratterizzano le innovazioni. Il cd. gazebo è stato in ogni caso smontato mentre per le altre opere è stato completato l'iter amministrativo di autorizzazione.
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o comunque l'erronea applicazione degli artt. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 e 12, NTA del Piano Particolareggiato delle spiagge di Fano. Deducono, al riguardo, che a norma dell'art. 12, NTA, cit., la superficie massima scoperta, con pavimentazione in legno o cemento fisso, a servizio dei capannoni centrali, non può essere superiore a 30 mq. Nel caso di specie, non solo è emerso che si tratta, come già detto, di lastre/massetti semplicemente appoggiati sulla sabbia, senza alcun tipo di ancoraggio, ma anche che l'area non è al servizio del capanno centrale, come accertato a seguito di sopralluogo.
1.3.Con il terzo motivo, deducendo che gli interventi sono stati realizzati in un unico contesto e al solo fine di fornire migliori servizi ai clienti, eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o comunque l'erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., esclusa dal Tribunale in considerazione della pluralità degli abusi e dell'impatto sull'ambiente circostante (discutibile e oggettivamente immotivato). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
3.I primi due motivi, comuni per l'oggetto (la natura delle opere realizzate), propongono, a sostegno dell'eccepito malgoverno delle norme incriminatrici, una descrizione dei fatti in parte diversa da quel che risulta dalla sentenza impugnata nella quale si dà atto che l'ampia area pavimentata era al servizio dei capanni centrali. La diversa lettura proposta dai ricorrenti attinge inammissibilmente alle prove assunte nel corso del giudizio delle quali, peraltro, non viene eccepito il decisivo travisamento.
3.1.In ogni caso costituiscono innovazioni>>, ai sensi dell'art. 54, cod. nav., tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e/o dal loro stabile ancoraggio al suolo, innovando i beni del demanio marittimo ed incidendo sul loro uso, sono necessariamente soggette a concessione della competente autorità demaniale.
3.2.Il richiamo all'uso dei beni demaniali marittimi è costante nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione. Ad esso fa espresso riferimento l'art. 30 del cod. nav. secondo il quale l'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia>>; la concessione demaniale marittima ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale (art. 36, cod. nav,); a norma dell'art. 5, reg. esec. cod. nav., chiunque intenda occupare per un qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui essere sono destinate, deve presentare domanda (...). Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante con il demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute si applicano le norme contenute nell'art. 22>> del regolamento che impone il rilascio della concessione nel caso in cui vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo>>. L'innovazione per esser tale (e per dover essere autorizzata) deve perciò avere l'attitudine di incidere in maniera non irrilevante sull'uso del bene demaniale;
essa si qualifica per la funzione che svolge e per le conseguenze che ne derivano sull'uso stesso del bene, non solo e non tanto per le sue caratteristiche strutturali.
3.3.La realizzazione dell'innovazione costituisce manifestazione di una facoltà che, avendo ad oggetto un bene della collettività, non solo non appartiene alle prerogative del singolo privato, ma deve essere soggetta al 3 controllo preventivo da parte di chi istituzionalmente è preposto alla tutela del bene demaniale e all'uso che se ne fa.
3.4.Ne consegue che l'inamovibilità non è requisito indispensabile dell'innovazione (arg. ex art. 49, cod. nav., e artt. 8 e 9, reg. es. cod. nav.); così come non lo è la natura dei materiali utilizzati.
3.5.Peraltro, come già affermato da questa Suprema Corte i diversi interessi tutelati dalle norme che disciplinano l'uso dei beni demaniali marittimi impongono l'adozione di criteri altrettanto diversi ai fini del riscontro della lesione all'interesse protetto, rispetto a quanto richiesto in materia urbanistica, con la conseguenza che anche un insediamento non destinato alla indeterminata permanenza nel tempo è da ritenersi idoneo a concretare gli estremi oggettivi della contravvenzione in questione (Sez. 3, n. 9222 del 25/05/2000, Mancuso, Rv. 217466). Quel che conta, in sostanza, è che l'innovazione non sia, sul piano funzionale, né irrilevante, né precaria (così ancora Sez. 3, n. 9222 del 2000), dovendosi ritenere precaria l'opera che, per la natura assolutamente transitoria dell'esigenza che è destinata a soddisfare, è insuscettibile di incidere (anche solo modificandolo) sull'uso autorizzato del bene demaniale.
3.6.Sulla scorta di queste premesse, è stata qualificata "innovazione" rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 1161, comma 1, n. 1), cod. nav., la realizzazione di un gazebo a servizio di una attività di alaggio di imbarcazioni (Sez. 3, n. 7747 del 27/11/2003, Manara, Rv. 227559; cfr. anche Sez. 3, n. 4330 del 12/11/2013, Moi, n.m., in ordine alla realizzazione di due gazebo non ancorati a terra), lo spostamento di alcuni massi dallo specchio d'acqua antistante la spiaggia (Sez. 3, n. 11541 del 16/02/2006, Giuliano, n.m.), la realizzazione di una recinzione (Sez,3, n. 19238 del 06/94/2005, Ballarin, n.m.), di una veranda in legno (Sez. 7, n. 5863 del 13/12/2007, Leobilla, n.m.), di una struttura in legno e telo ombreggiante (Sez. 3, n, 46650 del 16/11/2011, Cesarini, n.m.). Ne consegue che certamente costituiscono innovazioni>> la pavimentazione di un'area di vaste dimensioni, la posa in opera di un gazebo (anche se nei termini dedotti dai ricorrenti), la realizzazione di docce, a maggior ragione se, come nel caso di specie, valutate nel loro complesso.
3.7.Quanto alla eccepita insussistenza del reato di cui all'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, i dedotti presupposti di inapplicabilità dell'art. 12, NTA, sono smentiti da quanto risulta dalla sentenza impugnata che afferma, sulla base delle prove documentali e testimoniali in essa indicate, l'asservimento dell'intera area al capannone centrale. La diversa prospettazione fattuale proposta dagli imputati non può, come detto, essere presa in considerazione in questa sede di legittimità, certamente non per sovvertire il fatto posto a base del ragionamento del Giudice di primo grado. 4 4.Il terzo motivo è palesemente infondato.
4.1.Premesso che il Tribunale ha applicato ai ricorrenti una pena ben superiore al minimo edittale del reato di cui al capo B (ritenuto più grave), la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in considerazione della pluralità degli interventi eseguiti abusivamente e dell'impatto sull'ambiente circostante, come desumibile dall'ampia copertura della spiaggia effettuata mediante la sua pavimentazione, opera quest'ultima non rimossa neppure dopo gli accertamenti.
4.2.Orbene, esclusi gli inammissibili richiami fattuali in ordine alla dedotta sanatoria della pavimentazione e al miglior servizio alla clientela cui doveva assolvere e che viziano anche questo motivo, è evidente che il Giudice ha fatto riferimento alla non esiguità del danno (o del pericolo di danno) conseguente alle condotte descritte nella rubrica. La valutazione si è arrestata al dato obiettivo che da solo osta alla valutazione della natura episodica o meno della condotta e alla valorizzazione della sua finalità. Si aggiunga che, secondo quanto afferma il Giudice, la pavimentazione non era stata rimossa, con conseguente consolidamento dell'offesa ai beni protetti, esclusa dagli imputati mediante generiche e come detto - fattuali deduzioni. - 4.3.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/09/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Aldo Aceto Aldo Fiale Делодове DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 OTT 2017 IL CANCELLI E AN NI 5