Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2017, n. 48179
CASS
Sentenza 15 settembre 2017

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Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. la realizzazione di innovazioni non autorizzate, per tali intendendosi tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal loro stabile ancoraggio al suolo, sono idonee a modificare i beni del demanio marittimo ovvero ad incidere sul loro uso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto integrato il suddetto reato nella realizzazione, in un sito affidato in concessione per lo svolgimento di attività di campeggio, di opere consistenti nella pavimentazione di una area di vaste dimensioni, nella posa in opera di un gazebo e nell'istallazione di docce, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della competente autorità demaniale).

Commentario1

  • 1Gazebo e pergolato: non hanno bisogno di permesso di costruire
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 marzo 2018

    Edilizia libera per le opere di giardino anche se realizzate in muratura: panchine, barbecue, piccoli gazebo, pergolati e pergotende “liberalizzati”. Sugli arredi da giardino c'è sempre stata ampia giurisprudenza volta a stabilire quando e se ci debba essere bisogno del permesso di costruire e quando invece si tratti di «edilizia libera» per la quale non è necessaria l'autorizzazione del Comune. La linea di confine è sempre stata considerata la precarietà dell'opera e la non definitività della stessa, oltre che le dimensioni: in buona sostanza non contano tanto i materiali di cui è composto il manufatto quanto piuttosto la circostanza che esso possa servire solo per un periodo di tempo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2017, n. 48179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48179
Data del deposito : 15 settembre 2017

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