Sentenza 20 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12237 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ESENTE DALL'IMPOSTA DUBBLICA ITALIANA 6 marzo 1987 n.74) 22 37 /0 3 BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TAS SOME DEL PO LO ITA (Art.19 L A CORTE SUPREMEDITA Oggetto ASSEGNO SEZIONE PRIMA CIVILE DIVORZILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10401/01 - Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 26119 Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Rep. Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere Ud. 19/05/2003 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UD AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso l'avvocato GIORGIO ROMANO, I rappresentato difesoe dall'avvocato GUIDO PRIMAVERA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 122, presso l'avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e difesa dall'avvocato CELESTINA SONZOGNO, giusta procura in calce al controricorso;
2003 - controricorrente 1315 avverso la sentenza n. 53/01 della Corte d'Appello di 1 TRIESTE, depositata il 26/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente l'Avvocato ROMANO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 14 marzo 2000 il Tribunale di Trieste pronunciò la cessazione degli effetti civili Ө del matrimonio celebrato nel 1988 tra LD UD e IA PI;
affidò la figlia minore alla madre;
as- segnò alla PI, genitore affidatario, l'abitazione della casa familiare;
e pose a carico del UD l'obbligo di corrispondere alla PI lire 500.000 (oltre al 50% delle spese mediche straordinarie), quale contributo al mantenimento della figlia, e lire 200.000, a titolo di assegno divorzile. La Corte territoriale, con la sentenza (depositata 26 gennaio 2001) impugnata in questa sede, rigettò l'appello, osservando (per quanto ancora rileva in que- sta fase del giudizio) che non vi erano ragioni, alla stregua della documentazione prodotta, relativa ai red- 2 diti del UD (titolare di un reddito medio mensile di lire 2.500.000) ed alla situazione della PI (priva di redditi propri ed alla ricerca di un lavoro), per revocare l'assegno stabilito a favore dell'ex co- niuge. Avverso questa decisione, notificata il 16 feb- braio 2001, il UD ha proposto ricorso per cassa- zione sulla base di un unico motivo. La PI ha resi- controricorso. Il ricorrente ha depositato stito con memorię. Ө Motivi della decisione Il ricorso è ammissibile, non sussistendo la denun- ciata nullità della procura alle liti conferita al di- fensore del UD. Nella specie nessun dubbio può, infatti, sorgere in ordine ai contenuti della procura rilasciata dal Babu- der a margine del ricorso, ed alla volontà di questi di impugnare per cassazione la sentenza emessa tra le par- ti dalla Corte d'appello di Trieste, in quanto essa, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, espri- me necessariamente il suo riferimento a quest'ultimo, restando così irrilevante la mancanza nella procura stessa di uno specifico richiamo al giudizio di legit- timità. Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente, de- Corte di Cassazione (r.n. 10401 01) est. V.Proto -3- nunciando vizi di motivazione, censura la sentenza im- pugnata nella parte in cui è stata negata rilevanza al fatto che la PI conviveva more uxorio con un compa- gno dal quale aveva avuto un figlio, e sia stato quindi trascurato che la stessa aveva la disponibilità di un immobile di proprietà del compagno e poteva contare sullo stipendio del convivente. Deduce, inoltre, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello per avere valutato il reddito dell'obbligato, senza distin- guere tra stipendio base e somme percepite in via occa- sionale nello svolgimento del lavoro straordinario. Д Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. La Corte d'appello, confermando il giudizio del Tribunale, ha determinato l'ammontare dell'assegno di- vorzile in lire 200.000 mensili, tenendo conto, da un lato, dei redditi percepiti dal UD, quali risulta- vano dalla documentazione prodotta, limitata al 1998 (lire 2.942.714 per competenze fisse e lire 769.130 per competenze accessorie), e, dall'altro, della posizione della PI, priva di redditi ed alla ricerca di un'occupazione. E in questo contesto ha ritenuto che nessun rilievo potesse essere attribuito alla conviven- za della PI con un nuovo parter, addotta dal UD a giustificazione della propria domanda di revoca dell'assegno di mantenimento. Corte di Cassazione (r.n.10401 01) est.V.Proto - 4- La sentenza impugnata ha dunque fondato il proprio decisum su un apprezzamento di fatto istituzionalmente demandato al giudice del merito, e che non è sindacabi- le in sede di legittimità quando, come nella specie, esso risulta congruamente motivato. Nella fattispecie non può, poi, essere utilmente richiamato quell'orientamento giurisprudenziale che, nella determinazione dell'entità dell'assegno divorzia- le, attribuisce rilievo alla convivenza more uxorio che Д abbia acquistato carattere di stabilità, in quanto que- sta rileva soltanto come elemento idoneo ad influire in concreto sullo stato di bisogno dell'avente diritto, ma non può essere allegats come circostanza atta a pregiu- dicare di per sé, indipendentemente da ogni contesto fattuale, la posizione dell'ex coniuge. Nella specie, infatti, la censura muove da una si- tuazione di fatto (la stabilità del rapporto in cui si troverebbe la PI e la piena disponibilità da parte della stessa dell'appartamento e dei redditi apparte- nenti al suo partner) che non risulta dalle premesse della sentenza impugnata, né tra le circostanze addot- te dal UD a fini probatori, a sostegno della tesi da lui fatta valere. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensa- Corte di Cassazione (r.n. 10401 01) est. V.Proto -5- I D A ) T E 4 A S zione tra le parti delle spese del giudizio di legitti- 7 : S O n O S P 7 R A 8 M mità. T I T 9 ' 1 S L I o A L z G r R A a
P.Q.M.
E T D m R L 6 E A I T La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. e D I N g g , N E e S G O b Così deciso il 19 maggio 2003 nella camera di E L O 9 1 L : t r O A A siglio della prima Sezione civile. ( D B Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Proto Mario Delli Priscøli Vinceneral IL CANCELLIERE comendo Harralyp CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 20 AGA. 7003 H IL CANCELLIERE Corte di Cassazione (r.n. 10401 01) est. V.Proto -6-