Sentenza 10 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2026
Parere interlocutorio 14 maggio 2026
Accoglimento
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/12/2025, n. 22284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22284 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22284/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12864/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12864 del 2022, proposto da R.B.1. Teleboario Sb S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Mossali, Stefano Cionini, Massimo Lualdi, con domicilio fisico eletto presso lo studio degli avvocati Cionini e Lualdi, in Legnano, alla via Torquato Taramelli n. 11/C, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Rosengarten Media S.r.l. in Fallimento, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto direttoriale del Direttore Generale della D.G.S.C.E.R.P. (Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Divisione V) del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), datato 14/10/2019, prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0061059.14-10-2019;
b) della “Graduatoria definitiva TV Commerciali - Annualità 2018” costituente l'Allegato A del provvedimento di cui al punto a);
c) dell’elenco “Importi spettanti alle TV Commerciali - Annualità 2018” costituente l'Allegato B – fascia A del provvedimento di cui al punto a), nella parte in cui ha attribuito alla controinteressata il contributo di fascia A;
d) dell’elenco “Importi spettanti alle TV Commerciali - Annualità 2018” costituente l'Allegato B – fascia B del provvedimento di cui al punto a), nella parte in cui ha attribuito alla controinteressata il contributo di fascia B;
e) di tutti gli atti amministrativi adottati funzionalmente alla ripartizione alle emittenti televisive a carattere commerciale dell'ulteriore quota di contributo derivante dall'extragettito Rai relativo all'annualità 2018, come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c) della L. n. 198/2016, assegnato ed erogato come da elenco dei pagamenti al 13/09/2020 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/images/stories/trasparenza/2020/ELENCO_IMPORTI_EXTRAGETTI_RAI_2018_COMMERCIALI_AL_13_settembre_2020.pdf);
f) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche se non conosciuto, inclusa la Relazione istruttoria - che risulta acquisita al prot. n. 60643 dell'11/10/2019 (così la prima riga del Decreto direttoriale 14/10/2019 impugnato);
nonché, ex artt. 32 e 117 c.p.a., avverso:
il silenzio serbato dal Ministero dello Sviluppo Economico sull'istanza 23/03/2022, ricevuta via PEC in data 27/03/2022, nella quale R.B.1 Teleboario SB S.r.l. richiedeva, tra l'altro, il proprio inserimento alla 100esima posizione della nella nuova graduatoria contributi Tv commerciali 2018 per il caso in cui fosse stato revocato il beneficio de quo alla società Rosengarten Media S.r.l., provvedendo altresì all'integrazione del contributo spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente, collocata, con l’emittente commerciale “TB TELEBOARIO”, in posizione 101 nella graduatoria definitiva relativa alla procedura di attribuzione dei contributi ex d.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2018, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento a cagione della illegittimità degli stessi dedotta sotto i seguenti profili:
“A) Violazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione, in particolare dei principi di legalità, di trasparenza, di buona amministrazione, di correttezza, di imparzialità ”.
Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente si duole della condotta dell’Amministrazione resistente che, dopo aver revocato il contributo concesso, sulla base della graduatoria a valere sull’anno 2018, alla controinteressata Rosengarten Media S.r.l., non avrebbe poi aggiornato, modificandola nell’assetto dei graduati, la stessa graduatoria e, pertanto, non avrebbe assicurato il dovuto conseguenziale scorrimento verso l’alto in favore della ricorrente, collocata in posizione inferiore rispetto alla controinteressata, né al conseguenziale conguaglio del contributo da questa ricevuto (conguaglio pari, in tesi, ad 111.467,09 euro rispetto al contributo di euro 146.069,76 attribuitole in ragione della posizione occupata in graduatoria).
“B) Violazione dell’art. 5, comma 6, d.P.R. n. 146/2017. Violazione dell’art. 1, commi 2 e 3, L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 1 D.P.C.M. n. 272/2010 relativamente alle tempistiche di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui all’Allegato “A” di tale regolamento ”.
Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente si duole del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla istanza con la quale la stessa, in data 23 marzo 2022, avuto contezza della decadenza della controinteressata dalla sua posizione in graduatoria e della conseguenziale revoca del contributo erogato in suo favore, richiedeva alla Amministrazione di voler procedere, assicurandole lo scorrimento, all’inserimento della emittente “TB TELEBOARIO” alla 100esima posizione della nuova graduatoria contributi Tv commerciali 2018, provvedendo altresì all’integrazione del contributo spettante.
Sostiene, infatti, la ricorrente la sussistenza dell'obbligo, a carico alla resistente P.A., “ di governare gli effetti della revoca dei benefici ex d.P.R. 146/2017 comminata alla controinteressata (quindi dell’autotutela esercitata), di fatto concludendo e completando, alla luce del sopravvento provvedimento ablativo, il procedimento di attribuzione del contributo ex d.P.R. n. 146/2017, modificando graduatoria e ripartizione degli importi, in tal senso rinnovando l’esercizio dei propri poteri ”. L’Amministrazione, omettendo di aggiornare la graduatoria dopo la decadenza dalla stessa della controinteressata, non avrebbe provveduto a concludere il procedimento di attribuzione dei contributi entro il termine di legge (180 giorni), con conseguente illegittimità del suo silenzio.
“C) Violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. e degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza ”.
Secondo la parte ricorrente, infine, la condotta silente ed inerte dell’Amministrazione avrebbe violato il principio della collaborazione e della buona fede e le avrebbe determinato un grave pregiudizio economico.
2. Si è costituita l’Amministrazione resistente opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto. Nella memoria difensiva la resistente ha chiesto, preliminarmente, integrarsi il contraddittorio nei confronti delle altre emittenti presenti in graduatoria “ che potrebbero essere pregiudicate dall’azione intrapresa”, mediante notifica del gravame per pubblici proclami.
3. In vista della udienza straordinaria di smaltimento del 21 novembre 2025 le parti hanno depositato reciproche memorie conclusive.
4. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente va disattesa la richiesta dell’Amministrazione resistente di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le emittenti graduate, in ragione della circostanza che, rispetto al petitum recato nel ricorso all’esame del Collegio, in capo a queste ultime sussiste una posizione di cointeresse e non di controinteresse che ne giustificherebbe e renderebbe necessario il coinvolgimento ai sensi dell’articolo 49 c.p.a.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. La procedura per l’attribuzione del contributo ex d.P.R. n. 146/2017, a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione della informazione, è una procedura comparativa. Il citato d.P.R. prevede, infatti, una graduazione delle emittenti che chiedano di accedere al contributo, sulla base di un punteggio attribuito a ciascuna in relazione a tre parametri (art. 6, comma 1):
- numero medio dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi (c.d. “Criterio A”).
- media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente come rilevati dall’Auditel (c.d. “Criterio B”);
- costi sostenuti per spese in tecnologie innovative (c.d. “Criterio C”).
Il comma 5 del citato articolo prescrive invero che “ Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento”.
Il Regolamento prevede, infatti, l’attribuzione a ciascuno di tali criteri di uno specifico “peso” e di uno specifico punteggio, riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate al Regolamento stesso.
Ai sensi dell’articolo 5 del citato d.P.R., all’esito della istruttoria delle domande, il Ministero redige e pubblica la “ graduatoria” dei soggetti ammessi, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6 e degli importi dei contributi spettanti, proporzionali al contributo.
Il punteggio attribuito a ciascuna emittente, dunque, ne determina la collocazione in graduatoria ed il corrispondente contributo. Contributo che, peraltro, varia quantitativamente ed in maniera significativa a seconda che le emittenti siano, poi, collocate entro le prime 100 posizioni in graduatoria o meno. Infatti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, “ Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1”.
Orbene, tanto chiarito circa il meccanismo procedurale, è evidente che:
- le emittenti concorrano tra loro per l’attribuzione del contributo maggiore;
- per le emittenti televisive commerciali, qual è quella della ricorrente, la collocazione entro le prime 100 posizioni giovi un contributo più alto, assorbendo i primi 100 graduati il 95% delle risorse disponibili nell’annualità;
- eventuali residui del Fondo debbano essere riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria proporzionalmente al punteggio loro attribuito.
Da ciò non può non conseguire la conclusione secondo la quale la graduatoria che si viene a formare a valle della valutazione delle domande, in caso di rinuncia, decadenza o esclusione di una emittente candidatasi, è soggetta, come in ogni procedura concorsuale e comparativa, a scorrimento: il venir meno di una emittente dalla graduatoria determina, come effetto conseguenziale, nel rispetto del suddetto procedimento comparativo, la necessità di ricollocare i graduati, in ragione del punteggio loro attribuito, rispetto alla od alle posizioni liberatisi in graduatoria.
Né può diversamente opinarsi in ragione dell’assenza di una norma specifica nel d.P.R. n. 146/2017 che preveda il suddetto meccanismo di scorrimento, che, invero, è connaturale alla natura selettiva e comparativa della procedura. La valutazione di ciascun emittente, in termini di collocazione in graduatoria, è, infatti, una valutazione relativa e non assoluta, essendo elaborata in rapporto con le altre concorrenti; sicchè nel caso in cui il numero dei concorrenti si riduca o aumenti, tale valutazione, a carattere comparativo, deve necessariamente essere aggiornata, pena l’infedeltà della graduazione rispetto al numero dei graduati.
Quanto alla redistribuzione del contributo revocato, anche al fine di poter far fronte ai conguagli dovuti ai graduati che in esito al liberarsi di posizioni in graduatoria abbiano goduto di uno scorrimento in posizione più favorevole, trattasi anche in questo caso di una necessaria conseguenza della revoca del contributo alla controinteressata.
Innanzitutto, come visto, l’articolo 6, comma 2, prevede espressamente un meccanismo di redistribuzione delle risorse che residuino a valle della distribuzione dello stanziamento fra le diverse emittenti concorrenti, in ragione del contributo spettante a ciascuna, in favore delle prime 100 graduate. Il ché già dimostra come il legislatore abbia, invece, espressamente previsto un meccanismo di riassorbimento di tutte le risorse stanziate nell’anno al quale si riferisce la procedura selettiva fra i migliori graduati della stessa, senza che dalla procedura di attribuzione dei contributi possano residuare economie per l’Amministrazione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 146/2017, recante la “ Clausola di invarianza finanziaria ”: “1.I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e delle risorse assegnate al Ministero in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per le finalità di cui all' articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Sicché essendo le risorse annualmente destinate alla erogazione dei contributi vincolate a tal fine, le stesse, in caso di restituzione a seguito di revoca, in ragione del ridetto vincolo di destinazione, non possono che essere ridestinate a finanziare i contributi spettanti alle emittenti in relazione alla procedura annuale per la quale sono state stanziate, al fine di contribuire, nella ridetta annualità, al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse posti dalla norma istitutiva del Fondo per il pluralismo e l’innovazione della informazione, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
Diversamente operando la revoca di un contributo finirebbe per generare una economia per l’Amministrazione inspedibile a causa del citato vincolo di destinazione, in violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e comunque di quanto come visto previsto dall’articolo 6, comma 2, in punto di redistribuzione dei residui.
8. Quanto al silenzio serbato dall’Amministrazione sulla istanza della ricorrente, volta all’aggiornamento della graduatoria, lo stesso, alla luce di quanto sin qui concluso, deve essere dichiarato illegittimo, frustrando l’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi ormai ben oltre i termini di legge (siano essi ordinari che speciali) ed ancora oggi non rimediata, la ratio del procedimento comparativo di cui al d.P.R. n. 146/2017 che è quella di attribuire a ciascuna emittente un contributo proporzionale alla posizione da questa ricoperta in graduatoria in ragione del punteggio ottenuto e rispetto alle altre concorrenti.
Non procedere alla modifica della graduatoria, a valle di una decadenza o rinuncia di una emittente presente nella stessa, significa conservare gli effetti di una graduatoria che non esprime più, in maniera veritiera, l’effettiva graduazione delle emittenti concorrenti.
Donde l’obbligo dell’Amministrazione di attivarsi nei sensi suddetti e la conseguenziale illegittimità del silenzio serbato rispetto alla sollecitazione di tali adempimenti.
9. Il ricorso, in conclusione, è fondato e va accolto, dovendo l’Amministrazione aggiornare la posizione della ricorrente rispetto alla graduatoria relativa all’annualità 2018 e rispetto all’allegato elenco dei graduati, alla luce della decadenza della controinteressata e della revoca del contributo erogato in suo favore, con conseguenziale adeguamento della sua posizione e conguaglio del contributo alla stessa dovuto.
11. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | TA TR |
IL SEGRETARIO