Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.
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Quando risulti la elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stesse: vi è la connessione logica e funzionale tra il processo in assenza e il rimedio ripristinatorio della rescissione del giudicato, che impone di adottare le medesime regole di apprezzamento della conoscenza del processo da parte dell'imputato, su cui grava l'onere di dedurre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 45329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45329 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
45 32 9 / 1 5 29 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2017 CC 28 ottobre 2015 Reg. Gen. N. 25445/2015 Composta da: Dott. Franco FIANDANESE - Presidente Dott. Giovanna VERGA - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE Dott. Fabrizio DI MARZIO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sulla richiesta ex art. 625-ter cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di: HE OR, nato in [...] il giorno 10/11/1985 visti gli atti e la richiesta;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio BALDI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'istanza; udito difensore del richiedente, Avv. Nello PIZZA, che ha concluso riportandosi al contenuto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del Tribunale di Avellino in data 3/12/2014 HE OR è stato dichiarato colpevole (in concorso con altri) dei reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate e, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, condannato a pena ritenuta di giustizia. : La predetta sentenza risulta essere divenuta irrevocabile in data 17/4/2015. 1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Avellino in data 4/6/2015 i difensori del condannato, muniti di procura speciale, proponevano "incidente di esecuzione" per rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. کار Con nota in data 5/6/2015 la richiesta veniva trasmessa per competenza a questa Corte Suprema. Rappresenta parte richiedente di non avere avuto conoscenza dell'instaurazione del procedimento a proprio carico in quanto il decreto che disponeva il giudizio emesso il 7/5/2014 per l'udienza dibattimentale del 3/12/2014 innanzi al Tribunale di Avellino non fu notificato all'imputato in quanto lo stesso risultava cancellato per irreperibilità dal Comune di San Michele di Serino con la conseguenza che il predetto atto venne poi notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nelle mani del difensore di ufficio. Tali modalità di notificazione vennero in tal modo eseguite sull'erroneo presupposto che l'imputato avesse dichiarato od eletto domicilio nel luogo in cui fu tentata la prima notificazione ma ciò non rispondeva alla realtà essendosi l'imputato rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. Ciò avrebbe dovuto determinare l'effettuazione di nuove ricerche dell'imputato, cosa che di fatto non è avvenuta, così di fatto privandolo della conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. Tutto ciò, a detta di parte ricorrente costituisce elemento tale da imporre la rescissione del giudicato di cui alla sentenza sopra menzionata. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di rescissione del giudicato è manifestamente infondata e, quindi, inammissibile. Deve innanzitutto essere evidenziato che nella stessa non si fa alcuna menzione di quando il condannato sarebbe venuto ad effettiva conoscenza dell'esistenza della sentenza pronunciata nei suoi confronti. ricorsoLa norma di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. prevede, infatti, che deve essere presentato a pena di inammissibilità entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento. Sulla base di un orientamento giurisprudenziale sorto in relazione alla richiesta di rimessione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen. ma il cui principio è ritenuto dall'odierno Collegio certamente valido anche nell'ipotesi di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. “è onere di chi chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione O l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto" (cfr. ex ceteris: Cass. Sez. 5, sent. n. 18979 del 28/01/2014, dep. 08/05/2014, Rv. 263166). Tale onere quantomeno di allegazione non risulta nel caso in esame essere stato adempiuto non potendosi certo far risalire tale 2 19 conoscenza ex officio dal momento dell'intervenuta esecuzione della sentenza, peraltro anch'esso neppure indicato nella richiesta. A ciò si aggiunga che la richiesta è manifestamente infondata anche nel merito atteso che dal verbale redatto dal personale della Questura di Avellino in data 27/10/2011 risulta che l'odierno richiedente ebbe formalmente ad eleggere domicilio in San Michele di Serino, via del Sabato n. 8, luogo ove poi fu infruttuosamente tentata la notifica essendo stato l'imputato cancellato dall'anagrafe per irreperibilità. Non sfugge che detto verbale redatto da pubblici ufficiali è atto pubblico il contenuto del quale fa fede fino a quando non ne sia stata dimostrata la falsità e che a nulla rileva che l'allora indagato si sia rifiutato di firmarlo atteso che, secondo consolidato e più recente orientamento di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, "la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio" (Cass. Sez. 4, sent. n. 22372 del 26/02/2015, dep. 27/05/2015, Rv. 263901; Sez. 3, sent. n. 23870 del 26/04/2013, dep. 03/06/2013, Rv. 256288; Sez. 5, sent. n. 35506 del 01/07/2010, dep. 01/10/2010, Rv. 248497). La procedura di notificazione degli atti processuali è stata quindi ritualmente eseguita e l'imputato è stato correttamente dichiarato "assente" nel corso del giudizio. Deve solo essere sottolineato che nel predetto verbale di identificazione dell'indagato - atto, come detto, caratterizzato di piena validità ed efficacia - si è anche correttamente evidenziato che l'allora indagato è stato reso edotto dell'obbligo di comunicare all'Autorità Giudiziaria ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione le successive sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore. Ora, l'art. 625-ter cod. proc. pen. stabilisce espressamente che il condannato con sentenza passata in giudicato può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo. Il disposto di detta norma deve essere comparato con il testo dell'art. 420-bis cod. proc. pen. (nel testo novellato dalla 1. 67/2014) che al comma 2, nella parte qui di interesse, così testualmente recita: 3 کار "Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ... nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". In sostanza, come è stato correttamente evidenziato anche in una relazione al riguardo redatta dall'Ufficio del Massimario di questa Corte Suprema, sul piano generale, la disciplina introdotta dalla I. 67/2014 si articola avendo come riferimento tre categorie di situazioni, e cioè che al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale: 1) vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data della udienza e questi abbia espressamente rinunciato a parteciparvi;
2) non vi sia la prova certa della conoscenza dell'imputato della data della udienza, ma, al contempo, vi siano una serie di "fatti o atti" da cui si fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l'imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi;
3) non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato né della data dell'udienza, né della esistenza del procedimento penale. In riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza. Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell'imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420 bis, cod. proc. pen., fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420 bis, comma 4). Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420 quater cod. proc. pen). Deve, poi, essere rilevato che la I. 67/2014 non è intervenuta sul sistema delle notificazioni che quindi nel caso in esame per quanto concerne il decreto che dispone il giudizio furono regolarmente eseguite essendo stata tentata dapprima la notificazione dell'atto presso il domicilio eletto ma essendo la stessa non andata a buon fine in quanto l'imputato è risultato "cancellato per irreperibilità dal Comune di San Michele di Serino" la notifica del decreto stesso venne poi 4 effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nelle mani del difensore di ufficio che peraltro non risulta avere eccepito alcunché riguardo. In sostanza, per quanto qui interessa, il sistema sembra ruotare sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso dell'art. 625-ter cod. proc. pen. attorno alla "incolpevole" mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo. Ora è pacifico che nel caso in esame l'imputato era a conoscenza del procedimento essendo stato con il menzionato verbale redatto da personale della Questura di Avellino Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in data - 27/10/2011 identificato ed invitato ad eleggere domicilio per le notificazioni proprio in relazione al reato di rapina aggravata accertato nel territorio di Avellino in pari data per il quale è, successivamente, proceduto nei suoi confronti. E', inoltre, altrettanto pacifico che al momento dell'elezione di domicilio erano state fatte presenti all'HE le conseguenze alle quali sarebbe andato incontro qualora il domicilio dichiarato od eletto non fosse stato idoneo e le modalità con le quali avrebbe dovuto operare in caso di mutamento dello stesso. Ne consegue che la (regolare) notificazione del decreto che dispone il giudizio eseguita non direttamente nelle mani dell'imputato od in luogo da questi indicato ma esclusivamente presso il difensore di ufficio potrebbe sì potenzialmente aver dato luogo alla mancata conoscenza da parte dell'imputato della data di celebrazione del processo ma ciò è derivato esclusivamente da una sua condotta non certo "incolpevole" che, in quanto tale, non consente di ritenere configurate le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 625-ter cod. proc. pen. per ottenere la rescissione del giudicato. D'altro canto, diversamente opinando, si potrebbe giungere al paradosso che la volontaria elezione o dichiarazione di un domicilio inidoneo non seguita da un'attivazione dell'interessato a comunicare eventuali mutamenti di quanto dichiarato possa diventare un agevole escamotage per vanificare l'esito del processo in absentia attraverso il ricorso (potenzialmente attuabile anche a distanza di anni) al rimedio di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. con tutte le immaginabili deleterie conseguenze non solo sull'economia processuale e sulla esigenza di rapido accertamento dei reati e dei loro responsabili a beneficio della collettività, ma anche sui tempi di estinzione dei reati per prescrizione atteso che per espresso dettato normativo la sospensione del processo ex art. 420-quater 5 p cod. proc. pen. può essere disposta solo "fuori dei casi previsti dagli articoli 420- bis e 420-ter" cod. proc. pen. Per tutte le ragioni sopra indicate la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di HE OR deve essere dichiarata inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato consegue la condanna della parte privata istante al pagamento delle spese processuali attesa la natura di impugnazione dell'istanza proposta a norma dell'art. 625 ter cod. proc. pen. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, sent. n. 23426 del 15/04/2015, dep. 01/06/2015, Rv. 263795). Stante la particolarità della situazione non ritiene il Collegio di dover irrogare al richiedente anche la sanzione del versamento a favore della cassa delle ammende della ulteriore somma prevista dall'art. 616 cod. proc. pen Poiché dalla presente decisione non deriva la rimessione in libertà del richiedente si dispone che a cura della Cancelleria si provveda agli adempimenti di cui all'art. 94 disp.att. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2015. Il Consiglierefester sore Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Dr. Franco FIANDANESE franco Fandence DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 NOV. 2015. IL A DI CA ✓ CarcelliereCANCELLERE- M E R P U Claudia Fiarein J O N E 160