Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9467
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

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La "datio in solutum" è astrattamente attuabile anche attraverso un negozio "mortis causa" sicché è possibile che con un legato il testatore preveda che una nuova prestazione (oggetto del legato) sostituisca una prestazione precedentemente dovuta e tale disposizione testamentaria determina l'estinzione della obbligazione preesistente purché sia seguita dalla successiva manifestazione di volontà del legatario (convergente con la volontà del testatore) consistente nella mancata rinuncia al legato (che implica l'intenzione di rinunciare ad ogni pretesa relativa all'obbligazione preesistente). Tale meccanismo non è, tuttavia, applicabile ove l'obbligazione preesistente riguardi prestazioni dovute al prestatore di lavoro in base a disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi. In questo caso, infatti, la rinuncia ai relativi crediti è invalida, ai sensi dell'art. 2113, comma primo, cod. civ., e il legato che, disponendo una prestazione diversa da quella iniziale, preveda tale rinuncia reca una condizione contraria a norma imperativa la quale, con i limiti di cui all'art. 626 cod. civ., si considera come non apposta. (Fattispecie relativa ad un legato con il quale erano state lasciati ad una collaboratrice familiare una somma di denaro e l'usufrutto della casa con l'intendimento di estinguere il preesistente debito per retribuzioni e trattamento di fine rapporto).

Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare - che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario - il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini - che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati - può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'"universum ius" (sicché la successione è a titolo di legato).

Commentari5

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    L'institutio ex re certa – indice: Cos'è Come funziona Il calcolo della quota Alienazione della res certa Unico erede Divisione ereditaria L'articolo 588 del codice civile definisce la differenza tra disposizione a titolo universale e particolare. Al secondo comma della norma citata si fa menzione dell'“institutio ex re certa” che contempla l'assunzione della qualità di erede da parte di chi però è stato chiamato a succedere in beni e diritti determinati. Nella successione testamentaria, il testatore può infatti disporre istituendo un erede per un bene determinato e cioè manifestando la volontà di lasciare ad uno dei chiamati un particolare diritto. Nella maggior parte delle ipotesi si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9467
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9467
Data del deposito : 12 luglio 2001

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