Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
In materia di competenza per territorio, la decisione della Corte di cassazione, se pure adottata nella fase delle indagini preliminari, ha efficacia vincolante per tutte le fasi del giudizio, salvo il caso di sopravvenienza di fatti nuovi che ne impongano un riesame.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani con ordinanza del 9 maggio 2025 ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la risoluzione della questione sulla competenza per territorio dopo che, a seguito della propria dichiarazione di incompetenza, i diversi giudici cui era stata trasmessa la richiesta del PM ai sensi degli artt. 22 e 27 c.p.p., avevano declinato la propria competenza e il procedimento era tornato pendente innanzi alla stessa Autorità giudiziaria (GIP di Trapani) che per primo aveva declinato la competenza. 2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente riassunta: il GIP del Tribunale di Trapani …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2013, n. 9413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9413 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/02/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 231
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 40077/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LZ MO LZ n. l'11 febbraio 1967;
2) LI SA LI AT n. il 26 ottobre 1973;
avverso la sentenza 7 dicembre 2011 - Corte di Appello di Palermo);
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Volpe Giuseppe, sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Zagami Debora, che, anche in sostituzione dell'avv. Lombardo Ignazio, ha concluso per entrambi i ricorrenti per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 7 dicembre 2011, depositata in cancelleria il 9 gennaio 2012, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 4 febbraio 2009 del Tribunale di Agrigento, assolveva Gaiem Salem dai reati di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3 e art. 110 c.p., D.L. 26 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 e comma 3 bis, lett. a) e b), confermando la condanna dei coimputati LZ MO LZ e LI SA LI AT, per gli stessi reati ascritti al Gaiem, alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro 165.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio e di quelle relative alla custodia cautelare in carcere.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata LZ MO LZ e LI SA LI AT, unitamente ad altri sodali, avevano costituito un'associazione a delinquere finalizzata all'ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio italiano, compiendo a tal fine, come mediatori, atti diretti a procurare loro Ingresso e in particolare ricevendo Ingenti somme di danaro spedite loro da vari paesi europei dai parenti e consegnando detto denaro tramite altro sodale (UR LD) agli stranieri intenzionati a entrare clandestinamente in Italia e pronti a partire via mare per la Sicilia.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dall'ascolto e dalla registrazione di numerose conversazioni captate sull'utenza in uso all'LZ, il cui numero di telefono era stato rinvenuto tra gli effetti personali di diversi clandestini sbarcati in Sicilia nel 2004 da cui emergeva, in modo inequivocabile, come il prefato tenesse le fila, con ruolo di preminenza, di un'organizzazione dedita alla raccolta e al trasferimento in Libia di valuta finalizzata al pagamento del viaggio in Italia. In particolare emergeva che l'LZ fungeva da tramite tra i parenti dei cittadini extracomunitari intenzionati a entrare nel nostro Paese clandestinamente e tale UR LD che curava, risiedendo in Libia, la consegna del danaro agli interessati affinché potessero pagare il viaggio. Dalle predette intercettazioni, seguitava il giudice in sentenza, emergeva chiaramente che l'Elkazy, faceva pervenire i soldi, giunti a Roma attraverso Wester Union, al LI, (peraltro dimorante nel medesimo centro di accoglienza dell'Eizaky) che provvedeva a consegnarli a sua volta al corriere Gaiem Salem che li faceva giungere al UR LD;
le attività di ascolto mettevano in luce stretti rapporti economici tra l'LZ e il LI legati da un forte sodalizio comune.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri rispettivi difensori hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione LZ MO LZ e LI SA LI AT chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente LZ MO LZ tre ordini di motivi:
a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata la violazione ed erronea applicazione dell'art. 8 c.p.p., comma 3 e la mancanza, contradaittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); in punto incompetenza territoriale il giudice dell'appello, se aveva correttamente individuato quale reato più grave quello ex D.L. 25 luglio 1998, n.286, art. 12, comma 1, non aveva tuttavia tenuto conto che,
trattandosi di reato di pericolo a consumazione anticipata ed eventualmente permanente, il giudice competente a conoscere del procedimento andava individuato ex art. 8 c.p.p., comma 3, in quello nel cui territorio aveva avuto inizio la consumazione, vale a dire quello di Roma dove erano avvenuti i contatti telefonici, gli Incontri tra gli imputati, nonché ritirati i soldi alla Wester Union;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva rilevata l'inosservanza degli artt. 178, 179 e 419 c.p.p. e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); veniva ribadita la nullità della sentenza dei primo grado per essere stata omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare rinviata per impedimento del Giudice dell'udienza preliminare;
infatti, la cancelleria aveva inviato via fax una comunicazione il cui tenore era chiaramente quello di un rinvio a data destinarsi dell'udienza già fissata del 22 gennaio 2007, in relazione al quale sarebbe stata quindi necessaria una nuova comunicazione;
c) con il terzo motivo di impugnazione veniva rilevata la violazione ed erronea applicazione dell'art. 42, primo 1 e la illogicità e contraddittorietà della motivazione;
il giudice non ha preso in debita considerazione le dichiarazioni della teste Woldembret che ha chiarito di non aver mai esplicitato al ricorrente le ragioni della dazione dei soldi.
Inoltre per LI SA LI AT venivano sviluppati nel gravame quattro ordini di motivi:
a) con il primo motivo di doglianza veniva eccepita la violazione dell'art. 8 c.p.p., comma 3 e la mancanza della motivazione;
veniva in particolare formulata la medesima eccezione di incompetenza sovra riportata;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dell'art. 601 c.p.p. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello con relativa impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello del 7 dicembre 2011; l'avviso era stato notificato si al domicilio dichiarato (trattasi di un centro di accoglienza per cittadini extracomunitari in Roma) ma non a mani del ricorrente, ma di un soggetto qualificatosi come convivente;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva rilevata contraddittorietà e illogicità della motivazione;
la decisione si era fondata sulla solo lettura delle intercettazioni telefoniche senza correlarle con gli altri elementi di prova;
trattasi oltretutto di pochissime intercettazioni e relative a un periodo molto breve;
dalle stesse non emergevano inoltre gli estremi de l'associazione criminosa, ne' tantomeno la consapevolezza del prevenuto in ordine alla finalità delle erogazioni di danaro, ne' era stata sufficientemente valutata la prova dichiarativa della teste Woldembret.
d) con il quarto motivo di doglianza veniva censurata la mancata applicazione dell'art. 114 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato in relazione al profilo della sollevata eccezione di incompetenza territoriale e merita sul punto accoglimento con carattere assorbente di tutti gli altri motivi di gravame.
Deve rilevarsi che la questione della competenza territoriale, in questo procedimento, era stata già posta all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale infatti, con decisione sentenza 3 ottobre 2006, ancorché in sede cautelare, con riferimento al reato associativo per cui l'eccezione era stata sollevata, aveva confermato la competenza del Tribunale di Palermo mentre non era stata presa in considerazione a tali fini la già elevata imputazione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per la quale le indagini si presentavano ancora incomplete.
Deve tuttavia anche osservarsi che, secondo un orientamento giurisprudenziale che questo Collegio ritiene di dover condividere, la decisione del Supremo Collegio in materia di competenza per territorio, pur adottata nella fase delle indagini preliminari e più specificatamente in fase cautelare, resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, fatto salvo il caso della sopravvenienza di fatti nuovi che inducano a riesaminare la determinazione della competenza (Cass., Sez. 1, 29 aprile 2011, n. 20992, Conf. comp. in proc. De Vito Pisciceli, rv. 250117). Ed è proprio dalle stesse sentenze di merito che risulta con chiarezza che, nel prosieguo del giudizio e successivamente alla citata pronuncia del Supremo Collegio, sia emerso che il reato più grave, ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, e comma 3 bis, lett. a) e b) è stato consumato in Roma così realizzando quella sopravvenienza di fatti nuovi che legittima il riesame della determinazione della competenza sull'eccezione in rito tempestivamente avanzata dalla difesa. È poi appena il caso qui di rammentare che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 è un reato a condotta libera e a consumazione anticipata, che non richiede l'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato (Cass., Sez. 1, 13 novembre 2007, n. 46280, Confi, comp. in proc. Serban e altro, rv. 238429; n. 35629 del 2005, rv. 232390) sicché nella fattispecie, a prescindere dal successivo sbarco dei clandestini sul territorio italiano poi effettivamente verificatosi, il delitto si era già anteriormente integrato e consumato in Roma, ove i due imputati vivevano presso la stessa comunità e avevano operato attivamente per il funzionamento del proprio sodalizio criminale, accordandosi e coordinandosi tra loro, ritirando il danaro trasmesso dalla Wester Union e inoltrandolo in Libia attraverso il proprio corriere.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p., come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza emessa il 4 febbraio 2009 dal Tribunale di Agrigento e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013