Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile, avendo - come il decreto che dispone il giudizio emesso all'esito dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen. - natura di mero atto di impulso processuale.
Commentari • 3
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1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Isernia disponeva il giudizio immediato ex art. 453, comma 1-bis cod. proc. pen. nei confronti di A. D. e M. M., imputati dei reati di cui agli artt. 110, 337, 582 e 585, 624-bis e 648 cod. pen.. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il predetto provvedimento proponevano ricorso per cassazione gli imputati, con atto a forma del comune difensore, articolando un unico motivo con il quale si contestava la violazione di legge per essere prevista, in ordine ai reati per cui si procede, la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cod. proc. pen. con conseguente insussistenza dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2014, n. 51216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51216 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/03/2014
Dott. PAOLONI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO RGo - Consigliere - N. 517
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 1961/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AV OI, nato a [...] il [...];
2. AH IK, nato a [...] il [...];
3. CH RG, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 04/12/2013 del G.I.P. del Tribunale di Bari;
esaminati il decreto impugnato, il ricorso e gli atti ostensibili;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del Pubblico Ministero (sostituto P.G. Dr. Geraci Vincenzo), che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
1. In parziale accoglimento della richiesta cautelare del p.m. il g.i.p. del Tribunale di Bari con ordinanza del 17.5.2013 ha applicato ai tre cittadini georgiani generalizzati in epigrafe e a numerosi altri loro connazionali la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato (capo A della rubrica) di associazione per delinquere di carattere transnazionale diretta alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la P.A. (così riqualificata ai sensi dell'art. 416 c.p. e L. n. 146 del 2006, art. 3 l'originaria contestazione di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.) e in ordine al reato fine (capo B) di concorso in estorsione pluriaggravata (anche dal carattere transnazionale della condotta illecita ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 4, così riqualificata l'originaria aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7). Nel prosieguo delle indagini il procedente p.m. ha esercitato l'azione penale, formulando il 17.10.2013 richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti di tutti i prevenuti in ordine ai reati loro ascritti, come in origine contestati (associazione criminosa di stampo mafioso e reato fine aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7).
2. Decidendo su tale richiesta del p.m., il g.i.p. del Tribunale di Bari ha valutato, per un verso, insussistenti le condizioni per procedersi al giudizio immediato "custodiale" disciplinato dall'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, (come introdotto dalla L. 24 luglio 2008, n. 125), ma ha ritenuto - per altro e congiunto verso - ricorrere i presupposti per il giudizio immediato c.d. ordinario previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1. Per l'effetto, rigettata la richiesta del p.m. ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, ha emesso in data 4.12.2013 decreto di giudizio immediato a carico degli imputati in relazione alle imputazioni come in origine loro contestate dal p.m..
In particolare il decidente G.I.P. ha rilevato l'inesistenza dei presupposti normativi per il giudizio immediato c.d. custodiale (art. 453 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter) per non essere stata avanzata la richiesta del p.m. sulla base del giudizio di riesame della misura cautelare applicata ai prevenuti, svoltosi con riguardo alla diversa definizione giuridica (rispetto all'iniziale accusa) attribuita ai fatti reato dal g.i.p. disponente la misura cautelare carceraria e - dunque - al di fuori di un effettivo contraddittorio processuale sull'accusa integrante la regiudicanda, ancorata dal p.m. alle iniziali contestazioni mosse agli imputati. Per converso lo stesso G.I.P., nel disporre il giudizio immediato c.d. ordinario, ha evidenziato l'evidenza degli elementi probatori acquisiti a carico degli imputati, sì da rendere superflua l'udienza preliminare.
3. Avverso il decreto di giudizio immediato hanno proposto, con il ministero del comune difensore, ricorso per cassazione i tre imputati, denunciando l'abnormità funzionale e strutturale del provvedimento.
Il p.m. ha formulato una unica richiesta di giudizio immediato riconducibile alla previsione di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 bis senza enunciare eventuali richieste subordinate o gradate. Respinta giustamente tale richiesta del p.m. in ragione della diversità dei reati contestati dal p.m. rispetto a quelli resi oggetto del provvedimento coercitivo adottato nei confronti dei tre prevenuti e confermato in sede di riesame, impropriamente lo stesso g.i.p. ha ritenuto di poter procedere nelle forme del giudizio immediato ordinario (art. 453 c.p.p., comma 1 e art. 454 c.p.p., comma 1). Decisione assunta in assenza di specifica (subordinata) richiesta del p.m. e, quindi, in violazione dell'art. 328 c.p.p.. A fronte di un'unica richiesta di giudizio immediato del p.m. espressa ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis l'impugnato provvedimento del g.i.p. è affetto anche da abnormità strutturale, contenendo due statuizioni decisorie tra loro opposte e antitetiche, ove si considerino la piena autonomia delle due diverse tipologie di giudizio immediato e i differenti presupposti legittimanti l'uno o l'altro giudizio. Nè possono nutrirsi dubbi sulla riconducibilità della richiesta di giudizio immediato del p.m. all'ipotesi c.d. custodiale di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, dal momento che solo questa era la richiesta proponibile, essendo decorsi nel caso di specie più di 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 454 c.p.p., comma 1) ma meno di 180 giorni dall'esecuzione della misura cautelare applicata agli imputati (art. 453 c.p.p., comma 1 bis). Censure che sono ribadite con motivi nuovi e con una memoria del difensore dei ricorrenti, rispettivamente depositati in cancelleria il 24.2.2014 e il 6.3.2014, che riprendono la tematica della abnormità, evidenziando tra l'altro la non pertinenza delle conclusioni scritte del P.G. in sede in tema di inoppugnabilità del decreto di giudizio immediato emesso dal g.i.p. pugliese (numerosi essendo i casi in cui la S.C. ha riconosciuto l'abnormità di provvedimenti giudiziari insuscettibili di autonomo gravame).
4. Il ricorso è inammissibile per palese infondatezza dei motivi di doglianza.
4.1. Innanzitutto, diversamente da quanto si adduce in ricorso, il decreto dispositivo del giudizio immediato c.d. ordinario adottato dal p.m. al pari dell'omologo decreto di rinvio a giudizio emesso dal g.u.p. ai sensi dell'art. 429 c.p.p. è qualificabile come provvedimento sottratto ad impugnazione.
Vuoi perché, l'art. 456 c.p.p., comma 1 statuisce - come ricorda il concludente P.G. in sede - l'applicabilità al giudizio immediato del disposto dell'art. 429 c.p.p., con l'effetto che il primo mutua i caratteri strutturali dell'ordinario decreto dispositivo del giudizio emesso al termine di udienza preliminare, ivi compresa l'inoppugnabilità per la sua natura di mero atto di impulso processuale;
evenienza pacifica per la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 2, n. 40408 del 8.10.2008, Leggieri, Rv. 241869). Vuoi perché a maggior ragione il decreto dispositivo del giudizio immediato è in modo espresso riconosciuto inoppugnabile dalla medesima giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 35295 del 20.4.2011, Di Rocco, Rv. 250851: "Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile").
4.2. Nessun peculiare profilo di abnormità funzionale o strutturale è ravvisabile, in secondo luogo, nella impugnata decisione del g.i.p. Decisione adottata, a fronte dell'univoca determinazione del p.m. in punto di esercizio dell'azione penale, nel pieno rispetto del principio ne procedat iudex ex officio fissato per il giudice delle indagini preliminari dall'art. 328 c.p.p., comma 1 e, anzi, in nome della effettività del contraddittorio processuale tra accusa e imputati, virtualmente vulnerata da un provvedimento che fosse stato emesso ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis. Giova precisare che, dinanzi alla oggettiva richiesta di rinvio a giudizio degli imputati avanzata dal p.m., è inconferente il complementare rilievo censorio dei ricorrenti sulla asserita inosservanza del termine previsto dall'art. 454 c.p.p., comma 1 per il giudizio immediato ordinario (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato), giacché la decisione con cui il g.i.p. dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato in sede di legittimità, non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al g.i.p. al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato del p.m. (cfr.: Sez. 6 n 6989 del 10.1.2011, Rv. 249463;
Sez. 3, n. 31728 del 28.3.2013, En Naoumi, Rv. 256733- e da ultimo dopo l'odierna pronuncia: Sez. U, n. 42979 del 26.6.2014, Squicciarino, rv 260017-260018).
Tanto chiarito, l'impugnato decreto del g.i.p., lungi dall'essere avulso dal sistema processuale, costituisce espressione dei poteri riconosciuti allo stesso giudice dall'ordinamento e non soltanto non produce una eventuale stasi del procedimento (quale si sarebbe determinata con la restituzione degli atti al p.m. dopo il rigetto della richiesta ex art. 453 c.p.p., comma 1 bis), ma lo inscrive in un quadro di economia processuale e di doverosa celerità, conforme ai principi dettati dall'art. 6 CEDU ("tempo ragionevole") e art. 111 Cost. ("ragionevole durata").
All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si reputa equo stabilire in misura di Euro 1.000 (mille) pro capite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014