Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Il decreto che dispone il giudizio non è impugnabile ed eventuali censure possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 30588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30588 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 725
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 22924/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ GI nato il [...];
avverso il decreto emesso il 22-5-07 dal Gip presso il Tribunale di Taranto;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
UZ GI ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto 22-5-07 con il quale il Gip presso il Tribunale di Taranto aveva disposto il di lui rinvio a giudizio per rispondere del reato di partecipazione qualificata ad associazione finalizzata alla commissione di più delitti di flirto, truffa e falso (capo A) nonché di plurimi episodi di furto (capo B) e di truffa (capo C). Ha dedotto l'impugnante l'abnormità di detto provvedimento:
per incompatibilità del Gip ex art. 34 c.p., per omessa decisione sulla richiesta di incidente probatorio avanzata da un coimputato, che avrebbe riverberato effetti anche per il UZ, per essere stato disposto il rinvio a giudizio "con un incomprensibile avviso di fissazione dell'udienza camerale affetto da nullità per carenze formali e sostanziali emergenti dal testo stesso".
Le censure sono manifestamente infondate.
Avverso il decreto che dispone il giudizio non è previsto alcun mezzo di impugnazione per cui ogni censura al medesimo deve essere fatta valere nella successiva fase dibattimentale (Cass. 18-10-96 n. 5388 Rv. 206083).
D'altro canto il provvedimento de quo non può dirsi abnorme, posto che esso rientra in uno schema previsto dal nostro sistema processuale e nei poteri dell'organo che l'ha emesso. S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 1000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di 1000,00 Euro. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2008