Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16950
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Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 609-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che il nucleo del racconto della persona offesa sia rimasto costante e che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato la credibilità della persona offesa, anche alla luce dei riscontri oggettivi e della natura della relazione. La valutazione del consenso è stata ritenuta conforme ai principi di diritto.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità della persona offesa

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della credibilità della persona offesa sia stata adeguata e che la natura della relazione sia stata correttamente considerata. I comportamenti successivi al fatto e il tempo trascorso per la querela sono stati ritenuti spiegabili nel contesto della relazione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione agli elementi di riscontro

    La Corte ha confermato la validità dei riscontri esaminati dai giudici di merito, ritenendo che abbiano adeguatamente supportato l'affermazione di responsabilità.

  • Rigettato
    Travisamento della prova peritale e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che le censure relative alle lesioni siano infondate, ma ha poi dichiarato il reato estinto per prescrizione.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del reato e omessa pronuncia

    La Corte ha accolto il motivo, dichiarando il reato estinto per prescrizione.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 609-bis, ultimo comma e 133 c.p.

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto la questione non era stata dedotta in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16950
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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