Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16950 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
16950-26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Sent. n.
615
UDIENZA PUBBLICA
DEL
26/03/2026
R.G.N. 41994/2025
CA RA
Presidente
NT Di TA
Relatore
RI EN
UB RI
MA SA TT
ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio Qa richiesta di parte ☑Imposto della legge ELLIERE ESPERTO Don.ssa Elisabetta Arrabito
Deposituta in Cancelleria
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Oggi 12 MAG. 2026
AC LO, nato a [...] il [...]
_XE ESPERTO Dox.ssa Elisabetta Arpebito
avverso la sentenza del 17/07/2025 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NT Di TA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aumento per la continuazione per le lesioni, inammissibilità nel resto;
udito per la parte civile l'avv. Giuseppe Viggiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Cristiano Michela che ha concluso chiedendo l'annullamento per vizio motivazionale della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/07/2025, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa in data 20/06/2023, all'esito del dibattimento, dal Tribunale di Torino, con la quale AC LO era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 609-bis cod.pen. (capo a) e 582 cod.pen (capo b) - per aver costretto OR MA, con violenza consistita nel costringerla a girarsi e a piegarsi, a subire un rapporto sessuale anale e condannato alla pena di anni quattro di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando sei motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 609-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la mancanza di consenso è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 609-bis cod.pen. e che la valutazione di credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa deve essere rigorosa e penetrante, mentre, nella specie tale penetrante e rigorosa verifica era del tutto mancata. I Giudici di merito, sia in primo grado che in grado di appello, avevano rilevato che le dichiarazioni della persona offesa erano state sempre costanti relativamente al manifestato dissenso a un rapporto anale;
con l'atto di appello, però, si era evidenziato che le variazioni del racconto avevano riguardato le modalità di manifestazione del dissenso (resistenza passiva, allontanamento dell'imputato e tentativo di divincolarsi, manifestazione verbale di dissenso); la persona offesa aveva, inoltre, offerto versioni diverse anche in ordine al suo consenso a rapporti diversi da quello anale (rapporti completi non anali, rapporto orale, dissenso a qualunque tipo di rapporto sessuale). La Corte territoriale aveva fatto mal governo del principio di valutazione frazionata della prova dichiarativa, in quanto aveva dato rilievo nel narrato accusatorio al costante riferimento al dissenso ad un rapporto anale, senza considerare le variazioni del racconto summenzionato si ponevano quale antecedente logico di tale parte del racconto e compromettevano la credibilità della dichiarante. La Corte territoriale, inoltre, aveva erroneamente considerato gli esiti della proctoscopia e le dichiarazioni rese dalla teste TO, quali riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa;
in particolare, sia le dichiarazioni del teste MI (proctologo che visitò la persona offesa subito dopo il fatto) che le risultanze della perizia disposta in sede di rinnovazione istruttoria in appello non avevano fornito risposte conclusive in ordine alla avvenuta consumazione di un rapporto anale;
del pari, le dichiarazioni rese dalla
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teste TO non costituivano riscontro alle dichiarazioni della persona offesa: ancora, la Corte di appello aveva specificamente intercettato e descritto svariati indicatori di possibile inaffidabilità della persona offesa, con i quali, però, non si era confrontata o si era confrontata in maniera del tutto insufficiente;
manifestamente viziata poi, era l'argomentazione che il mendacio dell'imputato rendeva irrilevanti le incoerenze della persona offesa rispetto alla tipologia di rapporto a cui avrebbe espresso il consenso, dovendo, invece, distinguersi i due aspetti valutativi, autonomi ed indipendenti tra di loro;
ancora, non condivisibile ed illogica era motivazione afferente la valutazione del comportamento processuale della persona offesa, che in udienza aveva tenuto un atteggiamento oppositivo, teso a sottrarsi alle domande relative a temi centrali della vicenda. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità della persona offesa e di attendibilità delle sue dichiarazioni in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a). Argomenta che entrambi i Giudici di merito avevano attribuito un ruolo centrale e dirimente nella valutazione di attendibilità della persona offesa alla "natura squilibrata" della relazione con l'imputato, sia per escludere l'intento calunnatorio che per giustificare i comportamenti tenuti dalla predetta nell'immediatezza e subito dopo il fatto;
su tale aspetto, però, la Corte territoriale, in particolare, aveva espresso argomentazioni apparenti e manifestamente illogiche, dando rilievo solo alle dichiarazioni della persona offesa e senza considerare una serie di univoche emergenze processuali di segno opposto sia documentali che dichiarative - che avevano fatto emergere un sentimento di astio e risentimento della donna nei confronti dell'imputato; anche i comportamenti tenuti dalla donna dopo il fatto (contatti telefonici, invio di mail, comunicazione e consumazione di rapporti sessuali con l'imputato). Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a). Espone che la Corte territoriale aveva evidenziato, quali riscontri esterni al narrato accusatorio, i tabulati telefonici, le dichiarazioni dei testi DI e TO. Con riferimento ai tabulati telefonici rimarca che la Corte di appello non si era confrontata con i rilievi mossi dalla difesa nei motivi di appello;
in particolare, non era stato spiegato perché il "buco" di quattro ore (dalle ore 18:42 alle ore 22:35 del 7/8/2016) di totale assenza di traffico telefonico tra l'imputato e la persona non fosse compatibile con uno dei tanti e documentati "appostamenti" che la persona offesa era solita effettuare fuori dai luoghi di servizio dell'imputato; ancora, si era giustificato in maniera manifestamente illogica la circostanza che la
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persona offesa non aveva fornito agli inquirenti la sua secondo utenza telefonica che, pertanto, non era stata oggetto di accertamento in ordine ai relativi tabulati;
infine, non era stato considerato che la persona offesa aveva parlato di telefonate intercorse tra l'imputato e la moglie durante il fatto solo a dibattimento, risultando, quindi, carente la motivazione su tale aspetto e sugli orari di tali telefonate. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste DI, rimarca che le stesse presentavano innegabili criticità e che tanto non era stato messo in discussione dalla difesa, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello. Con riferimento, poi, alle dichiarazioni rese dalla teste TO, rimarca che la Corte territoriale aveva confermato le valutazioni del primo giudice, discostandone solo sotto il profilo della misura della valenza di riscontro, con motivazione carente, illogica e contraddittoria;
in particolare, non era stato considerato che la persona offesa non aveva mai riferito di persone informate sui fatti, che la teste aveva indicato un luogo diverso quale teatro dei fatti ed aveva riferito di una discussione tra le parti e solo a seguito di specifica domanda aveva riferito della costrizione ad un rapporto anale. Rimarca, infine, che tra i testi della parte civile erano stati ammessi anche i genitori della stessa ed altra persona, ma a che a tali testi la difesa aveva rinunciato dopo che la persona offesa aveva dichiarato di non aver raccontato niente a nessuno. Con il quarto motivo deduce travisamento della prova peritale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità della persona offesa e di attendibilità delle sue dichiarazioni in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b). Argomenta che la Corte territoriale aveva travisato le risultanze della perizia medica disposta, che davano atto che il referto di P.S. non aveva valore probante in punto di accertamento delle lesioni di cui al capo b); inoltre, la persona offesa aveva riferito solo di cefalea quale conseguenza degli schiaffi che avrebbe ricevuto dall'imputato dopo la violenza sessuale e la Corte di appello, con argomentazioni illogiche, aveva fatto riferimento a eventuale "ferita sotto i capelli" che non sarebbe stata riscontrata dai sanitari;
inoltre, il dolore in regione epigastrica annotato nel referto di P.S. non poteva rappresentare un elemento di riscontro in quanto riferito dalla dichiarante e non accertato dai sanitari;
inoltre, ai fini della valutazione di attendibilità della persona offesa, andava rilevato che i periti avevano rideterminato la prognosi di guarigione in 7/10 giorni, mentre la donna, in dibattimento, aveva dichiarato, a distanza di sette anni dai fatti, di avere ancora postumi delle lesioni;
ancora, non erano state valutate le dichiarazioni rese dalle testo dott.ssa Petruzzi, medico di base della persona offesa, che aveva visitato la persona offesa in data 30/09/2016 e dalla teste TO che non aveva riferito di
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percosse subite dalla persona offesa ma solo di una discussione tra la stessa e l'imputato. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 609-bis, ultimo comma e 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Espone che la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità e che l'erronea applicazione di una circostanza attiene alla corretta qualificazione del fatto;
argomenta, quindi, che la Corte territoriale non aveva fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di minore gravità del fatto, non avendo considerato, a tal fine le modalità del fatto (inserimento della condotta in una relazione extraconiugale piuttosto violenta protrattasi per anni ed improntata quasi esclusivamente su rapporti sessuali), il grado di violenza e coartazione ( di entità lieve moderata, come evincibile dalle risultanze della perizia) e l'entità della lesione alla libertà sessuale (desumibile dal comportamento tenuto dalla persona offesa dopo il fatto). Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157,159,160, ult. comma, 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. eccependo l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod. pen. di cui al capo b) alla data del 7.2.2024 e l'omessa pronuncia sul punto da parte della sentenza impugnata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del ricorso;
il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.prco.pen.; il difensore della parte civile ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente al sesto motivo mentre per i restanti motivi è complessivamente infondato e va rigettato.
2. I motivi primo, secondo, terzo e quarto tutti aventi ad oggetto la valutazione di attendibilità della persona offesa e la conseguente affermazione di responsabilità di responsabilità dell'imputato, sono infondati.
2.1. Va osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Cfr., Sez U, n.41461 del 19/07/2012, [...];
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Sez.2, n.43278 del 24/09/2015, Rv.265104 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, [...]). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004,[...]). Anche più di recente si è ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Cfr. Sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312-01). Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa;
tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cfr. Sez.2, n.7667 del 29/01/2015, Rv.262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...]; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, [...]). Nella specie, i Giudici di appello hanno confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati contestati, richiamando e condividendo la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, fondate sulle convergenti risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi escussi, dai tabulati telefonici, dalla documentazione sanitaria, dalle risultanze della perizia espletata;
hanno, quindi, fornito specifica risposta alle censure mosse con l'atto di appello e qui riproposte. In particolare, la Corte territoriale, a conferma della valutazione di attendibilità e credibilità della persona offesa, ha evidenziato che il nucleo del racconto reso dalla persona offesa era rimasto costante nel tempo e che il narrato
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accusatorio aveva trovato plurimi riscontri oggettivi, rimarcando anche che la persona offesa era stata escussa in dibattimento, a quasi sette anni di distanza dal fatto dopo aver precedentemente fornito la sua versione dei fatti per ben cinque volte, un numero tale da lasciare spazio a incoerenze e variazioni nel corso del tempo ed ingenerare insofferenza rispetto alla prospettiva di dover raccontare ancora una volta le stesse circostanze. Ha, quindi, evidenziato e valutato, rispondendo alle censure difensive mosse con l'atto di appello, la natura del rapporto intercorso tra la persona offesa e l'imputato, la rilevanza essenziale dei tabulati telefonici come riscontro al narrato accusatorio, "alibi falso" fornito dall'imputato, la natura non calunniosa delle dichiarazioni della persona offesa (pp36,37,38,39,40,4142,43,44,45 della sentenza impugnata). Ha, poi, rimarcato che la persona offesa aveva sempre dichiarato di non volere il rapporto sessuale di tipo anale di cui all'imputazione a causa delle sue condizioni di salute e di aver manifestato tale dissenso all'imputato, il quale aveva ignorato la sua contrarietà e l'aveva costretta a subirlo (p 47 e 49 della sentenza impugnata). I Giudici di appello hanno anche spiegato che non risultava rilevante se la persona offesa avesse o meno dato il consenso ad altro tipo di rapporto e quale (circostanza in ordine alla quale le varie dichiarazioni rese dalla persona offesa non erano coerenti), atteso che risultava elemento centrale ed essenziale del racconto accusatorio la manifestata contrarietà della donna al rapporto anale che le veniva imposto dall'imputato. Va rimarcato che la valutazione della Corte di appello è conforme ai principi di dritto affermati da questa Corte in subiecta materia. Si è affermato, infatti, in tema di violenza sessuale, che la sussistenza del consenso all'atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell'atto stesso (Sez 3, n. 7873 del 19/01/2022, [...], che ha affermato l'irrilevanza della antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa); ed esso deve essere relativo all'atto sessuale in itinere ed alle sue modalità iniziali (cfr. Sez.3, n. 39428 del 21/09/2007, Rv.237930 01, che ha affermato che il consenso iniziale all'atto sessuale non è sufficiente quando quest'ultimo si trasformi, in itinere, in atto violento, consumandosi il rapporto con forme e modalità non volute dalla vittima) e perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità (cfr Sez.3, n. 25727 del 24/02/2004, Rv.228687-01, che ha affermato che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno in itinere a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso nonchè Sez.3, n. 15010 del 11/12/2018, dep.05/04/2019,
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Rv.275393-01, che ha affermato che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà). I Giudici di appello hanno, poi, valutato come non incidente in senso negativo sulla valutazione di attendibilità il comportamento tenuto dalla persona offesa successivamente al fatto (la stessa riferiva di aver fumato una sigaretta insieme all'imputato), spiegando che esso si inseriva ed era coerente con la natura del rapporto che la donna viveva con l'imputato; hanno, del pari, ritenuto non incidente in senso negativo sulla attendibilità della persona offesa il tempo decorso tra il fatto e la presentazione della querela, spiegando che anche tale circostanza, di per sé neutra, era spiegabile con la natura della relazione che la donna aveva avuto con l'imputato (pp 48 e 49 della sentenza impugnata). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Il ricorrente, peraltro, propone censure che si pongono al limite dell'ammissibilità, essendo essenzialmente volte a contestare la ricostruzione in fatto dei Giudici di merito, la capacità dimostrativa delle risultanze istruttorie ed il relativo apprezzamento da parte dei Giudici di merito, sollecitando anche, a fronte di un percorso argomentativo non censurabile in questa sede, una rivalutazione del quadro probatorio, precluso in sede di legittimità 3. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La violazione di legge dedotta non ha costituito oggetto di motivo di appello, come si ricava dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017, Rv.270627-01). Va, pertanto, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originarial dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del
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24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.
4. Con il sesto motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato contestato di lesioni personali al capo b) e l'omessa pronuncia sul punto da parte della Corte di appello.
Tale motivo, come anticipato, è fondato.
Va ricordato che le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "E' ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen." (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266818-01). Si è precisato che nel caso in cui con il ricorso per cassazione è dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità; l'ammissibilità del ricorso, si è osservato, non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non abbia eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio;
L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". Tanto è avvenuto nella specie. Il reato di cui all'art. 582 cod.pen, contestato al capo b) dell'imputazione - consumatosi in data 7.8.2016 - si è effettivamente estinto per prescrizione in data 27.7.2024, tenuto conto del termine prescrizionale massimo (pari ad anni sette e mesi sei) e dei periodi di sospensione del procedimento (pari a 171 giorni). Erroneamente la Corte di appello non dichiarava il reato in questione estinto per intervenuta prescrizione e, pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione. Pertanto, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr
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Sez.6, n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), va dichiarata ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., la estinzione del reato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato in questione, confermandosi le statuizioni civili relative a tale reato.
5. A seguito della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) può procedersi alla rideterminazione della pena in questa sede in base disposto dell'art. 620 lett 1) cod.proc.pen, in anni tre e mesi dieci di reclusione, così eliminando la porzione di pena irrogata a titolo di continuazione per tale reato.
6. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione ed il ricorso va rigettato nel resto con ridetermina la pena in complessivi anni tre e mesi dieci di reclusione.
7. Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate sulla base del DM n. 147/2022, all'impegno profuso, all'oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso. Ridetermina la pena in complessivi anni tre e mesi dieci di reclusione. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 26/03/2026
Il Consigliere estensore NT Di TA
Il Presidente
CA RA
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente CA RA
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