CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2023, n. 29129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29129 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto da AT VI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17 marzo 2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti gli avvocati Ernesto Sibilio e NA Cielo, in sostituzione dell'avvocato SE ST, nell'interesse di VI AT, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29129 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Giudice per l'udienza preliminare di Napoli, con sentenza del 18 dicembre 2020, ha assolto, con il rito abbreviato, per non aver commesso il fatto VI AT dai delitti ascrittigli, aggravati dall'art. 7 del d. I. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, di partecipazione all'associazione camorristic:a denominata clan Di RO dal 2002 con condotta perdurante (capo A) e di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola (capo D), ritenendo che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, LV BU, appartenente al medesimo clan, avessero escluso che l'imputato, peraltro titolare di una propria attività lavorativa, fosse affiliato alla camorra, ma commettesse truffe assicurative e simulazioni di incidenti per proprio interesse, limitandosi ad essere amico del collaboratore e di LV Di RO. Inoltre, mancavano dichiarazioni di altri collaboratori sul suo conto e, infine, le intercettazioni andavano lette in un contesto che ne escludeva la responsabilità. La Corte distrettuale, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esaminando, per quello che interessa in questa sede, il collaboratore di giustizia LV BU e sentite le dichiarazioni spontanee dell'imputato, lo ha condannato alla pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione per tutti i reati, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al solo capo D) e applicando le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, oltre pene accessorie e misura di sicurezza. 2. Avverso la sentenza della Corte distrettuale ha proposto ricorso VI AT, tramite i propri difensori, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale e difetto di motivazione anche nei termini del travisamento della prova, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, in base al medesimo materiale probatorio (intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore di giustizia), aveva ribaltato la decisione assolutoria ritenendo la responsabilità di VI AT per il delitto di partecipazione al clan camorristico Di RO in assenza di elementi concreti. Infatti, erano state proprio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LV BU, già appartenente al citato clan ed amico di infanzia del ricorrente, a comprovare che questi commettesse truffe assicurative riconducibili ad interessi personali del solo LV Di RO o dei suoi familiari con i quali era legato da un risalente rapporto personale. Non vi era, dunque, alcuna sovrapposizione tra le condotte di AT e quelle del clan come risulta dal fatto che acquistasse cocaina da Di RO e la rivendesse in proprio ad un prezzo da sè stesso deciso;
o che fosse stato l'autista del collaboratore in situazioni personali 2 come quella del recupero di 100.000 C da RR Russo;
o che non fosse affiliato al clan ma si limitasse ad agevolarlo quando era in difficoltà economiche. In conclusione, è la stessa sentenza impugnata a rappresentare come le dichiarazioni di LV BU dimostrassero che il ricorrente non percepisse uno stipendio dall'associazione e avesse rapporti personali sporadici, peraltro solo con alcuni suoi esponenti, come dimostrato anche dall'episodio del 5 agosto 2014 (cosiddetta spedizione punitiva) in assenza di compenetrazione di interessi e affectio societatis. Sulla base di questi elementi andava esclusa la responsabilità di AT proprio alla luce dell'orientamento delle sezioni unite Modaffari per assenza dello strutturale e stabile inserimento dell'agente nella struttura associativa. 2.2. Difetto di motivazione in relazione agli artt. 121 e 546 lett. e) cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, omettendo l'esame dell'articolata memoria difensiva, non ha tenuto conto della diversa lettura delle conversazioni captate e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia proprio alla luce dell'essere il ricorrente nato e vissuto a Secondigliano, dove sin da piccolo era amico dei fratelli Di RO e di LV BU, da cui aveva preso le informazioni sul clan. Inoltre, nella memoria si spiegava come AT non avesse mai ordinato una spedizione punitiva ai danni di chi aveva fatto esplodere bombe-carta sotto l'abitazione del padre ( desumendolo proprio dal contenuto delle intercettazioni riportate nella sentenza che, peraltro, dimostravano che lo stesso BU, sin da prima del 14 ottobre 2014, avesse deciso di defilarsi dal clan per dedicarsi alle truffe assicurative, estranee ad esso. Anche l'episodio della cosiddetta "pistola parlata" desunto dalla conversazione del 27 aprile 2015 costituiva una mera spacconata di AT lì dove rappresentava all'interlocutore di volersi munire di una pistola della quale però non vi è stato alcun sequestro. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 10, 12 e 14 I. 497 del 1974 e 530 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha fondato la responsabilità del ricorrente per i delitti di cui al capo D) sulla sola conversazione numero 2478 dell'ottobre 2014 in cui AT evoca " o fierr", collegandola ad altra telefonata del 27 aprile 2015 che invece è priva di valore dimostrativo cosicché il termine ferro non risulta corrispondere ad un'arma. 2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto applicare la fattispecie della partecipazione associativa per come sanzionata al 2011 (da 7 a 10 anni), data a cui il collaboratore di giustizia fa risalire l'interesse alle ultime pratiche assicurative, visto che l'incontro con MI DO, avvenuto nel 2017, non era ricollegabile ad alcuna vicenda criminale. 3 Anche l'aumento per la continuazione non è corretto essendo la detenzione assorbita nel porto dell'arma. 2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. perché la condotta di VI AT andava inquadrata come concorso esterno proprio in assenza dell' affectio partecipativa e di collegamento con gli interessi associativi per come sopra comprovato. 3. Con memoria difensiva del 27 marzo 2023 i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando la sentenza della Corte EDU dell' 8 luglio 2021 nel procedimento Maestri
contro
Italia relativa ai principi che devono fondare la rinnovazione istruttoria del giudizio di appello e alla necessità di accertare la volontà dell'imputato di rendere interrogatorio, non avvenuto nella specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo e il quinto motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente perché attengono entrambi al ruolo di partecipe di VI Gatl:a all'associazione camorristica, sono inammissibili perché si risolvono in una sostanziale critica dell'esito decisorio del giudizio e postulano una diversa lettura del complesso degli elementi probatori acquisiti. 2. Con la sentenza impugnata VI AT è stato condannato per essere appartenente al clan Di RO, associazione a delinquere di stampo camorristico aggravata dalla disponibilità di armi ex art. 416-bis, comma 4, cod. pen., oltre che per i delitti di detenzione e porto illegale di armi. 2.1. Il giudice di primo grado, ritenendo inidoneo, in sé, il contenuto delle intercettazioni, aveva assolto il ricorrente in quanto LV BU, qualificato come collaboratore attendibile, da un lato, aveva escluso che AT fosse affiliato al clan e, dall'altro, aveva spiegato che conoscesse le dinamiche interne al gruppo camorristico solo perché lui stesso lo aveva messo a parte considerandolo un fratello. Alla luce di questo il Tribunale aveva concluso, in assenza di altre fonti dichiarative, che l'attività investigativa avesse dimostrato esclusivamente che AT fosse legato da vincoli di amicizia con numerosi affiliati e limitasse la propria attività delinquenziale al ramo delle truffe assicurative. Al contrario, la Corte di appello, con la rinnovazione dell'istruttoria, avvenuta proprio con l'esame del collaboratore di giustizia Tamburino, aveva accertato che questi, pur avendo dichiarato che AT non fosse affiliato e non percepisse uno 4 stipendio dall'associazione, aveva confermato come egli agevolasse comunque il clan a cui forniva opportunità di guadagno nei momenti di difficoltà. Grazie a questa precisazione, la Corte era pervenuta ad un'opposta determinazione rispetto al Tribunale ritenendo AT responsabile dei delitti contestatigli dopo un' articolata e riscontrata valutazione delle dichiarazioni di LV BU, anche in forza del contenuto delle intercettazioni e della partecipazione a numerosi incontri riservati, tra il 2014 e il 2017, con esponenti di spicco sia del clan Pagnozzi che del clan dei Casalesi. 2.2. La sentenza impugnata ha accertato l'attendibilità intrinseca del racconto di BU, non contestata dal ricorso, in base ad elementi specifici, coerenti e riscontrati, primo tra tutti la conoscenza di AT da quando erano bambini e, come lui, inserito all'interno dell'associazione di camorra occupandosi sia di truffe assicurative e falsi sinistri stradali, sia di acquisto di cocaina che poi rivendeva, sia di prestito di denaro a LV Di RO, sia di finanziamento di una squadra che doveva commettere delle rapine nelle banche nel Nord Italia, sia di collette per aiutare i familiari degli associati deceduti. Inoltre, un'attività di rilievo svolta da AT era anche quella di essere stato suo autista, all'epoca in cui BU era referente del clan Di RO sul territorio, su mandato proprio di MA Di RO quando questo era detenuto. In tale veste il ricorrente lo accompagnava alle riunioni del clan e a quelle con altri gruppi di camorra, talvolta anche partecipandovi;
lo portava a recuperare i soldi di prestiti personali, di estorsioni, di cessione di cocaina;
lo conduceva a comprare proiettili o armi. Inoltre, AT supportava l'associazione avendo rapporti diretti con più esponenti di vertice del clan, come LV Di RO e GI SE (entrambi condannati quali partecipi all'associazione camorristica in esame e ad associazione parallela finalizzata al traffico di stupefacenti e a diversi reati-fine tutti aggravati dalla finalità di agevolazione del clan Di RO); chiedeva l'intervento di LV BU per risolvere questioni personali sia con metodi intimidatori che in veste di appartenente all'associazione di camorra;
promuoveva una spedizione punitiva, concretamente realizzata da SE, BU e NT TR, esponenti di vertice del clan, per realizzare un'azione esemplare nei confronti degli autori dell'atto intimidatorio commesso ai danni suoi e del padre, così riaffermando il potere dei Di RO sul territorio. Alla luce di tutto questo, la sentenza impugnata, in termini coerenti e logici, ha escluso il ridimensionamento operato dal giudice di primo grado ad un ruolo di AT quale mero amico degli affiliati, e pur confermando che non fosse formalmente aderente e non ricoprisse un ruolo determinato, era comunque un soggetto a disposizione che contribuiva, concretamente, e non in modo sporadico, 5 al perseguimento degli interessi dell'associazione camorrista nelle forme e nei modi che, di volta in volta, si presentavano. 2.3. Secondo un articolato e ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata (si veda pag. 34), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, non è richiesto che ciascun componente del sodalizio sia protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata o assuma un ruolo determinato, bastando che vi siano gli indicatori fattuali dai quali inferire il nucleo essenziale della condotta partecipativa ovverosia «la compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio» intesa nei termini di «messa a disposizione» di ogni propria risorsa personale e per qualsiasi impiego criminale richiesto, nella consapevolezza del contributo fornito alla metodologia sopraffattoria del gruppo per perseguirne i comuni fini (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, RV 231670). La partecipazione, dunque, deve manifestarsi non con una semplice adesione morale, improduttiva di effetti, ma presuppone l'incondizionata disponibilità, anche materiale, in favore del sodalizio, desumibile da comportamenti di fatto quali la qualità dell'adesione, il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità dell'affiliando e da chi lo propone, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, ecc. (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281054). E' proprio questo tipo di comportamento a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del gruppo criminale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897). D'altra parte, l'art. 416-bis, comma 1 cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «far parte di un'associazione di tipo mafioso» cosicché, a livello strutturale, il reato è a forma libera e di pura condotta, perfezionandosi con il compimento di una determinata azione o con l'entrare a far parte dell'associazione, e costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo l'ordine pubblico (Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169). 3. Manifestamente infondato e reiterativo è anche il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del carattere armato del gruppo criminale al quale AT apparteneva. La Corte territoriale ha disatteso, in maniera argomentata, detta censura già formulata con l'atto di appello, ricordando che il clan Di RO costituisce un'articolazione la cui disponibilità di armi è «testimoniata dalle numerose azioni di fuoco oggetto di precedenti provvedimenti giudiziari» oltre che dagli stessi fatti giudicati nel presente procedimento e, in relazione alla consapevolezza del carattere armato dell'associazione da parte del ricorrente, ha richiamato anche il 6 contenuto delle intercettazioni con BU (progressivo 1782 del 17 settembre 2014) che veniva accompagnato da AT proprio nell'armeria, e la sua stessa vicinanza con soggetti apicali del sodalizio che avevano commesso azioni armate. Si tratta di elementi inequivoci affermati anche in relazione ad altre espressioni storiche della criminalità organizzata camorristica (Sez. 2, n. 50714 dl 07/11/2019, Caputo). 4. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto pretende di condurre, la Corte di cassazione a rivalutare nel merito gli elementi probatori acquisiti al giudizio. La sentenza impugnata alle pagine 40-41, infatti, con argomenti logici e coerenti, non contrastati dal ricorso se non attraverso una non consentita e generica lettura alternativa, peraltro inverosimile, come quella di una mera spacconata di AT, ha correttamente fondato la responsabilità di questi per il capo D) sulla conversazione numero 2478 dell'ottobre 2014. In questa „coi» il ricorrente, parlando con tale Lello, racconta di avere intimidito un consulente mostrandogli appunto la pistola (o fierr). Detto dialogo viene collegato, dai giudici di merito, ad altro, del 27 aprile 2015, nel quale l'imputato, mentre parla con NA Viglione, minaccia con chiarezza di utilizzare la pistola («domani mattina può succedere pure la tarantella però che mi metto la pistola addosso chiamo a mio fratello dico porta il motorino e ti schiatto...»). Sulla base di questi elementi, e vista la distanza temporale intercorrente tra le due conversazioni, la sentenza impugnata ha correttamente concluso per la continuazione tra il delitto di porto illegale dell'arma e quello di detenzione, con i rispettivi aumenti, proprio alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata, secondo cui l'assorbimento sussiste solo quando «la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussiste altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta» (Sez. 6, n. 46778 del 09/07/2015, Coscione, Rv.265489), con un preciso onere di allegazione a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 18410 del 09/04/2013, Vestita, Rv. 255687). 5. Il motivo di ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Escluso che il ricorso abbia ad oggetto anche le circostanze attenuanti generiche, visto che queste sono state applicate dalla sentenza - in equivalenza rispetto all'aggravante - e l'art. 62-bis cod. pen. è menzionato solo nel titolo del motivo (pagina 27), la censura concerne l'epoca di cessazione della permanenza del delitto associativo che viene fatta retrocedere al 2014, data in cui la sanzione era più bassa (da 7 a 10 anni di reclusione). 7 Va premesso che la condotta contestata all'imputato, per come accertata nella sentenza impugnata, riguarda la partecipazione di AT all'associazione camorristica, denominata clan Di RO, «dal 2002 con condotta perdurante». La sentenza, a pag. 29, riporta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, LV Tannburrino, secondo il quale l'attività delle truffe assicurative, affidate al AT da LV Di RO, si era protratta dal 2014 al 2019tè noto che in tema di reato permanente, nell'ipotesi in cui manchi l'indicazione della sua durata, per finzione giuridica, la cessazione è data dalla pronuncia della sentenza di primo grado, come più volte affermato da questa Corte. Al limitato fine che qui interessa, è indifferente che l'esito del giudizio sia di affermazione o meno della penale responsabilità dell'imputato. Infatti, in entrambi i casi essa consegue pur sempre all'accertamento del fatto che, nel reato permanente, non può in alcun modo prescindere dalla durata di esso per soffermarsi invece solo sul suo momento di inizio (Sez. 5, n. 36928 del 18/04/2008, Pandolfino, Rv. 241579; Sez. 6, n. 12302 del 04/10/2000, Drago, Rv. 217950). Alla luce di questi principi di diritto, ed in assenza della prova dell'estromissione dell'imputato dall'associazione criminosa o dal suo recesso, costituisce elemento del tutto irrilevante, oltre che sconfessato dal contenuto della sentenza, che le prove della condotta partecipativa di AT siano riferibili al massimo al 2014. Il motivo di ricorso concernente l'aumento in relazione al capo D) è stato già esaminato al paragrafo che precede cui si rinvia. 6. Il motivo contenuto nella memoria difensiva del 27 marzo 2023 è manifestamente infondato. La sentenza della Corte EDU dell' 8 luglio 2021 nel procedimento Maestri
contro
Italia, nel solco di altre del medesimo consesso, ha sancito il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, con alcune condizioni: che non vi sia stata apposita citazione dell'imputato per l'esame innanzi al giudice d'appello prima di essere condannato e che le dichiarazioni rese in primo grado siano state decisive ai fini dell'assoluzione. A questo principio si è attenuta anche la giurisprudenza di questa Corte che nella sentenza emessa a Sezioni Unite, Dasgupta, ha sancito la necessità, per il giudice di appello, di procedere, anche di ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, sia del testimone che dell'imputato, nel caso di riforma della sentenza assolutoria in base ad un diverso apprezzamento dell'attendibilità di quella dichiarazione ritenuta decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488). 8 Nel caso di specie, invece, il ribaltamento decisionale da parte della Corte di merito si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LV BU, di cui è stato rinnovato in appello l'esame per approfondirne e specificarne le parti concernenti proprio la posizione di AT all'interno dell'associazione camorristica, senza alcuna correlazione con le dichiarazioni rese dall'imputato. Risultano, quindi, evidenti le difformità tra il caso deciso dalla Corte EDU ed il caso oggetto del ricorso (Sez. 6 n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631). Premesso che la giurisprudenza costituzionale ha stabilito il principio secondo il quale le sentenze pronunciate dalla Corte di Strasburgo, ancorché tendenti ad assumere un valore generale e di principio, vanno comunque legate al caso che le ha originate (C. Cost. n. 49 del 2015), nella specie manca il presupposto su cui si è fondata la sentenza Maestri
contro
Italia: che il ricorrente avesse reso dichiarazioni in primo grado di contenuto decisivo ai fini assolutori e che non gli fosse stato garantito il diritto ad essere sentito personalmente dinnanzi ai giudici di appello. Inoltre, non risultano sussistenti gli altri elementi su cui era stata fondata la citata pronuncia della Corte EDU in quanto AT ha presenziato al processo;
non ha richiesto, nè si è sottoposto, ad esame;
ha reso solo l'interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice per le indagini preliminari del cui contenuto non vi è menzione;
nel giudizio di appello si è limitato a rendere spontanee dichiarazioni, dopo quelle del collaboratore di giustizia, con generiche affermazioni che lungi dal contrastarle non hanno inciso in alcun modo, con connotati di decisività, sulla ricostruzione del fatto e sulla sua responsabilità. 7. Dagli argomenti esposti consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna di AT al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2023 La Consigliera estensora Il P si e t#1
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti gli avvocati Ernesto Sibilio e NA Cielo, in sostituzione dell'avvocato SE ST, nell'interesse di VI AT, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29129 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Giudice per l'udienza preliminare di Napoli, con sentenza del 18 dicembre 2020, ha assolto, con il rito abbreviato, per non aver commesso il fatto VI AT dai delitti ascrittigli, aggravati dall'art. 7 del d. I. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, di partecipazione all'associazione camorristic:a denominata clan Di RO dal 2002 con condotta perdurante (capo A) e di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola (capo D), ritenendo che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, LV BU, appartenente al medesimo clan, avessero escluso che l'imputato, peraltro titolare di una propria attività lavorativa, fosse affiliato alla camorra, ma commettesse truffe assicurative e simulazioni di incidenti per proprio interesse, limitandosi ad essere amico del collaboratore e di LV Di RO. Inoltre, mancavano dichiarazioni di altri collaboratori sul suo conto e, infine, le intercettazioni andavano lette in un contesto che ne escludeva la responsabilità. La Corte distrettuale, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esaminando, per quello che interessa in questa sede, il collaboratore di giustizia LV BU e sentite le dichiarazioni spontanee dell'imputato, lo ha condannato alla pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione per tutti i reati, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al solo capo D) e applicando le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, oltre pene accessorie e misura di sicurezza. 2. Avverso la sentenza della Corte distrettuale ha proposto ricorso VI AT, tramite i propri difensori, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale e difetto di motivazione anche nei termini del travisamento della prova, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, in base al medesimo materiale probatorio (intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore di giustizia), aveva ribaltato la decisione assolutoria ritenendo la responsabilità di VI AT per il delitto di partecipazione al clan camorristico Di RO in assenza di elementi concreti. Infatti, erano state proprio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LV BU, già appartenente al citato clan ed amico di infanzia del ricorrente, a comprovare che questi commettesse truffe assicurative riconducibili ad interessi personali del solo LV Di RO o dei suoi familiari con i quali era legato da un risalente rapporto personale. Non vi era, dunque, alcuna sovrapposizione tra le condotte di AT e quelle del clan come risulta dal fatto che acquistasse cocaina da Di RO e la rivendesse in proprio ad un prezzo da sè stesso deciso;
o che fosse stato l'autista del collaboratore in situazioni personali 2 come quella del recupero di 100.000 C da RR Russo;
o che non fosse affiliato al clan ma si limitasse ad agevolarlo quando era in difficoltà economiche. In conclusione, è la stessa sentenza impugnata a rappresentare come le dichiarazioni di LV BU dimostrassero che il ricorrente non percepisse uno stipendio dall'associazione e avesse rapporti personali sporadici, peraltro solo con alcuni suoi esponenti, come dimostrato anche dall'episodio del 5 agosto 2014 (cosiddetta spedizione punitiva) in assenza di compenetrazione di interessi e affectio societatis. Sulla base di questi elementi andava esclusa la responsabilità di AT proprio alla luce dell'orientamento delle sezioni unite Modaffari per assenza dello strutturale e stabile inserimento dell'agente nella struttura associativa. 2.2. Difetto di motivazione in relazione agli artt. 121 e 546 lett. e) cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, omettendo l'esame dell'articolata memoria difensiva, non ha tenuto conto della diversa lettura delle conversazioni captate e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia proprio alla luce dell'essere il ricorrente nato e vissuto a Secondigliano, dove sin da piccolo era amico dei fratelli Di RO e di LV BU, da cui aveva preso le informazioni sul clan. Inoltre, nella memoria si spiegava come AT non avesse mai ordinato una spedizione punitiva ai danni di chi aveva fatto esplodere bombe-carta sotto l'abitazione del padre ( desumendolo proprio dal contenuto delle intercettazioni riportate nella sentenza che, peraltro, dimostravano che lo stesso BU, sin da prima del 14 ottobre 2014, avesse deciso di defilarsi dal clan per dedicarsi alle truffe assicurative, estranee ad esso. Anche l'episodio della cosiddetta "pistola parlata" desunto dalla conversazione del 27 aprile 2015 costituiva una mera spacconata di AT lì dove rappresentava all'interlocutore di volersi munire di una pistola della quale però non vi è stato alcun sequestro. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 10, 12 e 14 I. 497 del 1974 e 530 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha fondato la responsabilità del ricorrente per i delitti di cui al capo D) sulla sola conversazione numero 2478 dell'ottobre 2014 in cui AT evoca " o fierr", collegandola ad altra telefonata del 27 aprile 2015 che invece è priva di valore dimostrativo cosicché il termine ferro non risulta corrispondere ad un'arma. 2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto applicare la fattispecie della partecipazione associativa per come sanzionata al 2011 (da 7 a 10 anni), data a cui il collaboratore di giustizia fa risalire l'interesse alle ultime pratiche assicurative, visto che l'incontro con MI DO, avvenuto nel 2017, non era ricollegabile ad alcuna vicenda criminale. 3 Anche l'aumento per la continuazione non è corretto essendo la detenzione assorbita nel porto dell'arma. 2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. perché la condotta di VI AT andava inquadrata come concorso esterno proprio in assenza dell' affectio partecipativa e di collegamento con gli interessi associativi per come sopra comprovato. 3. Con memoria difensiva del 27 marzo 2023 i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando la sentenza della Corte EDU dell' 8 luglio 2021 nel procedimento Maestri
contro
Italia relativa ai principi che devono fondare la rinnovazione istruttoria del giudizio di appello e alla necessità di accertare la volontà dell'imputato di rendere interrogatorio, non avvenuto nella specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo e il quinto motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente perché attengono entrambi al ruolo di partecipe di VI Gatl:a all'associazione camorristica, sono inammissibili perché si risolvono in una sostanziale critica dell'esito decisorio del giudizio e postulano una diversa lettura del complesso degli elementi probatori acquisiti. 2. Con la sentenza impugnata VI AT è stato condannato per essere appartenente al clan Di RO, associazione a delinquere di stampo camorristico aggravata dalla disponibilità di armi ex art. 416-bis, comma 4, cod. pen., oltre che per i delitti di detenzione e porto illegale di armi. 2.1. Il giudice di primo grado, ritenendo inidoneo, in sé, il contenuto delle intercettazioni, aveva assolto il ricorrente in quanto LV BU, qualificato come collaboratore attendibile, da un lato, aveva escluso che AT fosse affiliato al clan e, dall'altro, aveva spiegato che conoscesse le dinamiche interne al gruppo camorristico solo perché lui stesso lo aveva messo a parte considerandolo un fratello. Alla luce di questo il Tribunale aveva concluso, in assenza di altre fonti dichiarative, che l'attività investigativa avesse dimostrato esclusivamente che AT fosse legato da vincoli di amicizia con numerosi affiliati e limitasse la propria attività delinquenziale al ramo delle truffe assicurative. Al contrario, la Corte di appello, con la rinnovazione dell'istruttoria, avvenuta proprio con l'esame del collaboratore di giustizia Tamburino, aveva accertato che questi, pur avendo dichiarato che AT non fosse affiliato e non percepisse uno 4 stipendio dall'associazione, aveva confermato come egli agevolasse comunque il clan a cui forniva opportunità di guadagno nei momenti di difficoltà. Grazie a questa precisazione, la Corte era pervenuta ad un'opposta determinazione rispetto al Tribunale ritenendo AT responsabile dei delitti contestatigli dopo un' articolata e riscontrata valutazione delle dichiarazioni di LV BU, anche in forza del contenuto delle intercettazioni e della partecipazione a numerosi incontri riservati, tra il 2014 e il 2017, con esponenti di spicco sia del clan Pagnozzi che del clan dei Casalesi. 2.2. La sentenza impugnata ha accertato l'attendibilità intrinseca del racconto di BU, non contestata dal ricorso, in base ad elementi specifici, coerenti e riscontrati, primo tra tutti la conoscenza di AT da quando erano bambini e, come lui, inserito all'interno dell'associazione di camorra occupandosi sia di truffe assicurative e falsi sinistri stradali, sia di acquisto di cocaina che poi rivendeva, sia di prestito di denaro a LV Di RO, sia di finanziamento di una squadra che doveva commettere delle rapine nelle banche nel Nord Italia, sia di collette per aiutare i familiari degli associati deceduti. Inoltre, un'attività di rilievo svolta da AT era anche quella di essere stato suo autista, all'epoca in cui BU era referente del clan Di RO sul territorio, su mandato proprio di MA Di RO quando questo era detenuto. In tale veste il ricorrente lo accompagnava alle riunioni del clan e a quelle con altri gruppi di camorra, talvolta anche partecipandovi;
lo portava a recuperare i soldi di prestiti personali, di estorsioni, di cessione di cocaina;
lo conduceva a comprare proiettili o armi. Inoltre, AT supportava l'associazione avendo rapporti diretti con più esponenti di vertice del clan, come LV Di RO e GI SE (entrambi condannati quali partecipi all'associazione camorristica in esame e ad associazione parallela finalizzata al traffico di stupefacenti e a diversi reati-fine tutti aggravati dalla finalità di agevolazione del clan Di RO); chiedeva l'intervento di LV BU per risolvere questioni personali sia con metodi intimidatori che in veste di appartenente all'associazione di camorra;
promuoveva una spedizione punitiva, concretamente realizzata da SE, BU e NT TR, esponenti di vertice del clan, per realizzare un'azione esemplare nei confronti degli autori dell'atto intimidatorio commesso ai danni suoi e del padre, così riaffermando il potere dei Di RO sul territorio. Alla luce di tutto questo, la sentenza impugnata, in termini coerenti e logici, ha escluso il ridimensionamento operato dal giudice di primo grado ad un ruolo di AT quale mero amico degli affiliati, e pur confermando che non fosse formalmente aderente e non ricoprisse un ruolo determinato, era comunque un soggetto a disposizione che contribuiva, concretamente, e non in modo sporadico, 5 al perseguimento degli interessi dell'associazione camorrista nelle forme e nei modi che, di volta in volta, si presentavano. 2.3. Secondo un articolato e ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata (si veda pag. 34), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, non è richiesto che ciascun componente del sodalizio sia protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata o assuma un ruolo determinato, bastando che vi siano gli indicatori fattuali dai quali inferire il nucleo essenziale della condotta partecipativa ovverosia «la compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio» intesa nei termini di «messa a disposizione» di ogni propria risorsa personale e per qualsiasi impiego criminale richiesto, nella consapevolezza del contributo fornito alla metodologia sopraffattoria del gruppo per perseguirne i comuni fini (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, RV 231670). La partecipazione, dunque, deve manifestarsi non con una semplice adesione morale, improduttiva di effetti, ma presuppone l'incondizionata disponibilità, anche materiale, in favore del sodalizio, desumibile da comportamenti di fatto quali la qualità dell'adesione, il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità dell'affiliando e da chi lo propone, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, ecc. (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281054). E' proprio questo tipo di comportamento a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del gruppo criminale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897). D'altra parte, l'art. 416-bis, comma 1 cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «far parte di un'associazione di tipo mafioso» cosicché, a livello strutturale, il reato è a forma libera e di pura condotta, perfezionandosi con il compimento di una determinata azione o con l'entrare a far parte dell'associazione, e costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo l'ordine pubblico (Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169). 3. Manifestamente infondato e reiterativo è anche il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del carattere armato del gruppo criminale al quale AT apparteneva. La Corte territoriale ha disatteso, in maniera argomentata, detta censura già formulata con l'atto di appello, ricordando che il clan Di RO costituisce un'articolazione la cui disponibilità di armi è «testimoniata dalle numerose azioni di fuoco oggetto di precedenti provvedimenti giudiziari» oltre che dagli stessi fatti giudicati nel presente procedimento e, in relazione alla consapevolezza del carattere armato dell'associazione da parte del ricorrente, ha richiamato anche il 6 contenuto delle intercettazioni con BU (progressivo 1782 del 17 settembre 2014) che veniva accompagnato da AT proprio nell'armeria, e la sua stessa vicinanza con soggetti apicali del sodalizio che avevano commesso azioni armate. Si tratta di elementi inequivoci affermati anche in relazione ad altre espressioni storiche della criminalità organizzata camorristica (Sez. 2, n. 50714 dl 07/11/2019, Caputo). 4. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto pretende di condurre, la Corte di cassazione a rivalutare nel merito gli elementi probatori acquisiti al giudizio. La sentenza impugnata alle pagine 40-41, infatti, con argomenti logici e coerenti, non contrastati dal ricorso se non attraverso una non consentita e generica lettura alternativa, peraltro inverosimile, come quella di una mera spacconata di AT, ha correttamente fondato la responsabilità di questi per il capo D) sulla conversazione numero 2478 dell'ottobre 2014. In questa „coi» il ricorrente, parlando con tale Lello, racconta di avere intimidito un consulente mostrandogli appunto la pistola (o fierr). Detto dialogo viene collegato, dai giudici di merito, ad altro, del 27 aprile 2015, nel quale l'imputato, mentre parla con NA Viglione, minaccia con chiarezza di utilizzare la pistola («domani mattina può succedere pure la tarantella però che mi metto la pistola addosso chiamo a mio fratello dico porta il motorino e ti schiatto...»). Sulla base di questi elementi, e vista la distanza temporale intercorrente tra le due conversazioni, la sentenza impugnata ha correttamente concluso per la continuazione tra il delitto di porto illegale dell'arma e quello di detenzione, con i rispettivi aumenti, proprio alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata, secondo cui l'assorbimento sussiste solo quando «la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussiste altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta» (Sez. 6, n. 46778 del 09/07/2015, Coscione, Rv.265489), con un preciso onere di allegazione a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 18410 del 09/04/2013, Vestita, Rv. 255687). 5. Il motivo di ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Escluso che il ricorso abbia ad oggetto anche le circostanze attenuanti generiche, visto che queste sono state applicate dalla sentenza - in equivalenza rispetto all'aggravante - e l'art. 62-bis cod. pen. è menzionato solo nel titolo del motivo (pagina 27), la censura concerne l'epoca di cessazione della permanenza del delitto associativo che viene fatta retrocedere al 2014, data in cui la sanzione era più bassa (da 7 a 10 anni di reclusione). 7 Va premesso che la condotta contestata all'imputato, per come accertata nella sentenza impugnata, riguarda la partecipazione di AT all'associazione camorristica, denominata clan Di RO, «dal 2002 con condotta perdurante». La sentenza, a pag. 29, riporta le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, LV Tannburrino, secondo il quale l'attività delle truffe assicurative, affidate al AT da LV Di RO, si era protratta dal 2014 al 2019tè noto che in tema di reato permanente, nell'ipotesi in cui manchi l'indicazione della sua durata, per finzione giuridica, la cessazione è data dalla pronuncia della sentenza di primo grado, come più volte affermato da questa Corte. Al limitato fine che qui interessa, è indifferente che l'esito del giudizio sia di affermazione o meno della penale responsabilità dell'imputato. Infatti, in entrambi i casi essa consegue pur sempre all'accertamento del fatto che, nel reato permanente, non può in alcun modo prescindere dalla durata di esso per soffermarsi invece solo sul suo momento di inizio (Sez. 5, n. 36928 del 18/04/2008, Pandolfino, Rv. 241579; Sez. 6, n. 12302 del 04/10/2000, Drago, Rv. 217950). Alla luce di questi principi di diritto, ed in assenza della prova dell'estromissione dell'imputato dall'associazione criminosa o dal suo recesso, costituisce elemento del tutto irrilevante, oltre che sconfessato dal contenuto della sentenza, che le prove della condotta partecipativa di AT siano riferibili al massimo al 2014. Il motivo di ricorso concernente l'aumento in relazione al capo D) è stato già esaminato al paragrafo che precede cui si rinvia. 6. Il motivo contenuto nella memoria difensiva del 27 marzo 2023 è manifestamente infondato. La sentenza della Corte EDU dell' 8 luglio 2021 nel procedimento Maestri
contro
Italia, nel solco di altre del medesimo consesso, ha sancito il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, con alcune condizioni: che non vi sia stata apposita citazione dell'imputato per l'esame innanzi al giudice d'appello prima di essere condannato e che le dichiarazioni rese in primo grado siano state decisive ai fini dell'assoluzione. A questo principio si è attenuta anche la giurisprudenza di questa Corte che nella sentenza emessa a Sezioni Unite, Dasgupta, ha sancito la necessità, per il giudice di appello, di procedere, anche di ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, sia del testimone che dell'imputato, nel caso di riforma della sentenza assolutoria in base ad un diverso apprezzamento dell'attendibilità di quella dichiarazione ritenuta decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488). 8 Nel caso di specie, invece, il ribaltamento decisionale da parte della Corte di merito si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LV BU, di cui è stato rinnovato in appello l'esame per approfondirne e specificarne le parti concernenti proprio la posizione di AT all'interno dell'associazione camorristica, senza alcuna correlazione con le dichiarazioni rese dall'imputato. Risultano, quindi, evidenti le difformità tra il caso deciso dalla Corte EDU ed il caso oggetto del ricorso (Sez. 6 n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631). Premesso che la giurisprudenza costituzionale ha stabilito il principio secondo il quale le sentenze pronunciate dalla Corte di Strasburgo, ancorché tendenti ad assumere un valore generale e di principio, vanno comunque legate al caso che le ha originate (C. Cost. n. 49 del 2015), nella specie manca il presupposto su cui si è fondata la sentenza Maestri
contro
Italia: che il ricorrente avesse reso dichiarazioni in primo grado di contenuto decisivo ai fini assolutori e che non gli fosse stato garantito il diritto ad essere sentito personalmente dinnanzi ai giudici di appello. Inoltre, non risultano sussistenti gli altri elementi su cui era stata fondata la citata pronuncia della Corte EDU in quanto AT ha presenziato al processo;
non ha richiesto, nè si è sottoposto, ad esame;
ha reso solo l'interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice per le indagini preliminari del cui contenuto non vi è menzione;
nel giudizio di appello si è limitato a rendere spontanee dichiarazioni, dopo quelle del collaboratore di giustizia, con generiche affermazioni che lungi dal contrastarle non hanno inciso in alcun modo, con connotati di decisività, sulla ricostruzione del fatto e sulla sua responsabilità. 7. Dagli argomenti esposti consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna di AT al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2023 La Consigliera estensora Il P si e t#1