CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 9026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9026 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO TR nato a [...] il [...] avverso il decreto del 23/09/2021 del TRIBUNALE di VERCELLI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 9026 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 25/11/2022 Il Procuratore generale, M. Francesca •Loy, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NE TR ricorre avverso il decreto del 23 settembre 2021 del Tribunale di Vercelli che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di associazione di tipo mafioso e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 1997 al 1999 in Napoli, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 6 maggio 2022, definitiva il 27 gennaio 2004; 2) ai reati di omicidio e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 575 cod. pen. e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, commessi il 3 luglio 1996 in Napoli, giudicati dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza dell'8 aprile 2009, definitiva il 12 dicembre 2011; 3) al reato di associazione finalizzata al traffico della sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 74 T.U. stup., commesso fino al 2000 in Napoli, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 29 settembre 2011, definitiva il 18 febbraio 2013. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza depositata il 21 settembre 2018, aveva già rigettato la medesima istanza tra gli stessi reati oggetto della presente richiesta e che sempre il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, per tale ragione aveva dichiarato l'inammissibilità della reiterata istanza con decreto del 21 marzo 2019. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, con il provvedimento oggi impugnato, dopo aver evidenziato l'assenza di nuovi elementi, ne ha dichiarato l'inammissibilità. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del decreto impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la richiesta, a differenza delle precedenti istanze, era supportata da produzione documentale a sostegno della domanda. Pertanto, considerando che il primo giudice dell'esecuzione adito si era limitato a rigettare la richiesta, per la sua genericità e l'assenza di documentazione 2 a sostegno (e non in quanto infondata nel merito, contrariamente a quanto erroneamente affermato nel decreto impugnato) e che il secondo giudice dell'esecuzione adito aveva dichiarato de plano l'inammissibilità della nuova richiesta, in quanto priva di documentazione a supporto, il Tribunale di Vercelli - con il provvedimento oggi impugnato - non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta, posto che la difesa - a differenza di quanto avvenuto nei precedenti incidenti di esecuzione - aveva effettuato una reale produzione documentale a sostegno della domanda. In particolare, oltre a ulteriori sentenze di condanna, erano state allegate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia RI FA, IU EL e IU EL nei rispettivi verbali di interrogatorio, dalle quali si evinceva che le condotte svolte da NE nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso e quelle dallo stesso svolte nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti erano state poste in essere, senza soluzione di continuità, con riferimento al c.d. clan IU, al fine di agevolarne il prestigio. Dalla lettura delle sentenze, infatti, si poteva evincere che il reato di omicidio di NO era stato posto in essere nell'ambito dell'attività criminale dell'associazione di tipo mafioso, al fine di riaffermare la posizione dominante del sodalizio. Sul punto pertanto sarebbe stata necessaria una specifica valutazione del giudice all'esito di apposita udienza camerale, dopo aver provocato il contraddittorio tra le parti. La difesa, inoltre, aveva allegato le ordinanze del 27 novembre 2014 e del 10 dicembre 2019, con la quali - rispettivamente - il Tribunale di Napoli e la Corte di appello di Napoli, quali giudici dell'esecuzione, avevano riconosciuto ad SI VI, coimputato di DO nel procedimento sub 3, e a RE PP il vincolo della continuazione tra il reato associativo ex art. 74 T.U. stup. e la medesima associazione di tipo mafioso riconducibile al c.d. clan IU. Anche la Corte di appello di Napoli, quale giudice della cognizione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i richiamati reati a favore di TO PP e Mocca rd i Pietro. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che, in tema di incidente di esecuzione, si sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione». L'art. 666 comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, pertanto, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato emesso de plano fuori dai casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'incidente di esecuzione, previo avviso alle parti e ai difensori, si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Nel quadro delineato, infatti, il Tribunale di Vercelli non ha fatto giusta applicazione del principio di diritto - che in questa sede deve essere ribadito - secondo il quale un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto definitivo preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino - come è avvento nel caso di specie - nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. 4 .Y\1\
P.Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli. Così deciso il 25/11/2022
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 9026 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 25/11/2022 Il Procuratore generale, M. Francesca •Loy, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NE TR ricorre avverso il decreto del 23 settembre 2021 del Tribunale di Vercelli che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di associazione di tipo mafioso e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 1997 al 1999 in Napoli, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 6 maggio 2022, definitiva il 27 gennaio 2004; 2) ai reati di omicidio e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 575 cod. pen. e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, commessi il 3 luglio 1996 in Napoli, giudicati dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza dell'8 aprile 2009, definitiva il 12 dicembre 2011; 3) al reato di associazione finalizzata al traffico della sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 74 T.U. stup., commesso fino al 2000 in Napoli, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 29 settembre 2011, definitiva il 18 febbraio 2013. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza depositata il 21 settembre 2018, aveva già rigettato la medesima istanza tra gli stessi reati oggetto della presente richiesta e che sempre il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, per tale ragione aveva dichiarato l'inammissibilità della reiterata istanza con decreto del 21 marzo 2019. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, con il provvedimento oggi impugnato, dopo aver evidenziato l'assenza di nuovi elementi, ne ha dichiarato l'inammissibilità. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del decreto impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la richiesta, a differenza delle precedenti istanze, era supportata da produzione documentale a sostegno della domanda. Pertanto, considerando che il primo giudice dell'esecuzione adito si era limitato a rigettare la richiesta, per la sua genericità e l'assenza di documentazione 2 a sostegno (e non in quanto infondata nel merito, contrariamente a quanto erroneamente affermato nel decreto impugnato) e che il secondo giudice dell'esecuzione adito aveva dichiarato de plano l'inammissibilità della nuova richiesta, in quanto priva di documentazione a supporto, il Tribunale di Vercelli - con il provvedimento oggi impugnato - non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta, posto che la difesa - a differenza di quanto avvenuto nei precedenti incidenti di esecuzione - aveva effettuato una reale produzione documentale a sostegno della domanda. In particolare, oltre a ulteriori sentenze di condanna, erano state allegate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia RI FA, IU EL e IU EL nei rispettivi verbali di interrogatorio, dalle quali si evinceva che le condotte svolte da NE nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso e quelle dallo stesso svolte nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti erano state poste in essere, senza soluzione di continuità, con riferimento al c.d. clan IU, al fine di agevolarne il prestigio. Dalla lettura delle sentenze, infatti, si poteva evincere che il reato di omicidio di NO era stato posto in essere nell'ambito dell'attività criminale dell'associazione di tipo mafioso, al fine di riaffermare la posizione dominante del sodalizio. Sul punto pertanto sarebbe stata necessaria una specifica valutazione del giudice all'esito di apposita udienza camerale, dopo aver provocato il contraddittorio tra le parti. La difesa, inoltre, aveva allegato le ordinanze del 27 novembre 2014 e del 10 dicembre 2019, con la quali - rispettivamente - il Tribunale di Napoli e la Corte di appello di Napoli, quali giudici dell'esecuzione, avevano riconosciuto ad SI VI, coimputato di DO nel procedimento sub 3, e a RE PP il vincolo della continuazione tra il reato associativo ex art. 74 T.U. stup. e la medesima associazione di tipo mafioso riconducibile al c.d. clan IU. Anche la Corte di appello di Napoli, quale giudice della cognizione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i richiamati reati a favore di TO PP e Mocca rd i Pietro. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che, in tema di incidente di esecuzione, si sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione». L'art. 666 comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, pertanto, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato emesso de plano fuori dai casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'incidente di esecuzione, previo avviso alle parti e ai difensori, si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Nel quadro delineato, infatti, il Tribunale di Vercelli non ha fatto giusta applicazione del principio di diritto - che in questa sede deve essere ribadito - secondo il quale un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto definitivo preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino - come è avvento nel caso di specie - nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. 4 .Y\1\
P.Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli. Così deciso il 25/11/2022