Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2000, n. 536
CASS
Sentenza 3 febbraio 2000

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Massime1

L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n.6 cod.pen., secondo le modalità previste dall'art. 6 del d.l. 31.12.96, n.669 conv. nella l. 28.2.97, n.30, è applicabile a tutti i reati tributari, sia che incriminino condotte prodromiche, sia che l'evasione dell'imposta costituisca elemento costitutivo del reato; essa è applicabile anche se l'amministrazione finanziaria non si è costituita parte civile e richiede che il risarcimento sia avvenuto nelle forme previste dalla norma citata.

Commentario1

  • 1Nullità della sanzione al C.d.s. se l'accertamento avviene su area privata.
    http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 5 dicembre 2017

    Niente multa se l'infrazione viene contestata in un'area privata di sosta. Il deposito di una relazione da parte dei Carabinieri non vale come valida costituzione in giudizio, necessitando di un atto della Prefettura che ratifica e fa propri gli scritti difensivi della P.G. Nel caso di specie la sanzione era stata elevata dentro un autolavaggio, quindi in un'area di sosta privata. Ma tale decisione può essere ampliata ed applicata per analogia ad altre fattispecie consimili (benzinaio, parcheggio, eccetera). Il Giudice ha rilevato che “in tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l'affermazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2000, n. 536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 536
Data del deposito : 3 febbraio 2000

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