Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del responsabile del servizio di economato di un ente pubblico (nella specie, un comune) che predisponga e sottoscriva mandati di pagamento intestati a se stesso con causali prive di qualsiasi riscontro per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolge il servizio di tesoreria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41093 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 1340
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 21900/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RB N. IL 05/10/1971;
avverso la sentenza n. 1632/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 02/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28.9.2009 il Tribunale di Torino, previa riqualificazione delle condotte di peculato sub A) in quelle di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 2, dichiarava n.d.p. nei confronti di NO AR in relazione ai fatti commessi fino al 22.3.2002 per intervenuta prescrizione;
dichiarava la predetta colpevole dei rimanenti reati così come riqualificati, condannandola a pena di giustizia.
2. A seguito di appello del P.M. e dell'imputato, la Corte di appello di Torino con sentenza del 2.3.2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha qualificato i fatti sub A) quali peculato ed ha rideterminato la pena inflitta.
3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore deducendo:
3.1. mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in merito a tutte le condotte contestate, in assenza del doveroso controllo su tutti i fatti posti a fondamento dell'accusa. In particolare, la sussistenza degli ammanchi di denaro è frutto di convincimenti soggettivi ed erroneamente è stato negato l'espletamento di una perizia, in presenza di un controllo meramente ragionieristico e formale, come si desumerebbe dalle dichiarazioni della ZO e del CONATO, senza che sia stato accertato l'effettivo ammanco di denaro dalle casse comunali.
3.2. mancanza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che, invece, devono correttamente inquadrarsi nella fattispecie della truffa aggravata. Ciò in quanto l'imputata, responsabile del servizio economato, non aveva il possesso o comunque la disponibilità giuridica del denaro oggetto di appropriazione: il possesso è in capo alla tesoreria comunale , la disponibilità giuridica è in capo alla amministrazione comunale. Cosicché gli ordinativi di pagamento emessi dall'economo costituiscono il presupposto logico e giuridicamente necessario per la materiale corresponsione delle somme possedute dalla Tesoreria. E la NO predisponeva i mandati non per occultare l'ammanco di denaro, bensì per entrare in possesso di quello stesso denaro.
3.3. nullità della sentenza in ordine al capo B) per violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2 in quanto, difformemente dalla contestazione che ipotizzava una falsità destinata ad occultare gli ammanchi, la sentenza ha accertato che l'emissione dei falsi mandati è stata funzionale all'impossessamento del denaro.
4. Deve preliminarmente rigettarsi l'istanza di rinvio dell'odierna udienza di trattazione giustificata dall'adesione del difensore alla astensione proclamata dalla Giunta dell'Unione delle camere penali. 4.1. È già stato affermato che nel giudizio di cassazione, l'adesione del difensore dell'imputato ad astensione collettiva dalle udienze non opera in riferimento a reati il cui termine di prescrizione maturi entro 90 giorni, come individuati dal codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura (Sez. 3, Sentenza n. 7620 del 28/01/2010 Rv. 246197 Imputato: Settecase.). Invero, il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati adottato il 4.4.2007, all'art. 4, lett. A), prevede che "l'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento...ai processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione ovvero...se pendenti nel giudizio di legittimità entro 90 giorni". Cosicché, come recentissimamente osservato ribadendosi il richiamato orientamento (Sez. 6, sent. n. 39248 del 12.7.2013, non massimata), la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione, laddove presentata nell'ambito di processi ricadenti in detta previsione, non legittima l'astensione nell'ambito dell'esercizio del diritto all'astensione collettiva dalle udienze.
4.2. Nella specie si verte in materia di reati di peculato che - non ancora prescritti - andranno a prescriversi a partire dal 3.10.2013 e, pertanto, entro il termine indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, la dichiarazione del difensore di adesione alla astensione proclamata dall'OUA non può essere considerata ai fini del rinvio della udienza.
5. Il ricorso è infondato.
6. Il primo motivo è inammissibile per aspecificità, risultando sostanzialmente riproduttivo dell'identico motivo di appello. La sentenza impugnata - con motivazione logica e priva di vizi giuridici - ha ritenuto accertata la materialità dei fatti ascritti all'imputata facendo sul punto rinvio agli accertamenti condotti in primo grado - la cui sentenza aveva esaminato e rigettato l'analoga impostazione difensiva - rigettando la doglianza difensiva osservando che le anomalie contabili rilevate nell'ambito dei controlli effettuati non costituivano "mere irregolarità contabili" bensì "esborsi effettivi, maggiorati, diversi od ulteriori rispetto a quelli previsti e contabilizzati". In particolare, le appropriazioni oggetto di contestazione - oggetto di verifica da parte del segretario comunale e del revisore dei conti, oltreché dalla G.d F. - avevano riguardo a quattro tipologie di mandati relative al pagamento dello stipendio della stessa NO maggiorato di 300 Euro mensili, pagamento all'economo con indicazione di somme maggiorate rispetto alle fatture ed ai pagamenti effettuati ai creditori, pagamenti all'economo di somme già corrisposte al creditore e, pertanto, con duplicazione di spesa e, infine, pagamenti all'economo con causali prive di qualsiasi riscontro. Ed il controllo documentale condotto ha consentito di accertare - con incensurabile valutazione in fatto - l'esistenza degli ammanchi, secondo la nozione in termini di "assenza assoluta di destinazione....: non in cassa, non in beni acquistati, non corrispondente a prestazioni o servizi descritti in giustificativi di spesa".
7. Il secondo motivo è infondato.
7.1. Secondo costante orienta mento, la nozione di possesso idonea a integrare il delitto di peculato ha un significato molto più ampio di quello civilistico, in quanto comprende sia il possesso mediato (o disponibilità giuridica) - come potere di disporre del bene mediante ordini o mandati - sia il possesso immediato (o disponibilità materiale) della cosa - come la mera detenzione, l'uso e la semplice custodia - i quali si ricolleghino comunque all'ufficio o al servizio cui il pubblico ufficiale o l'incaricato è rispettivamente preposto anche per effetto di semplice occasionalità o in dipendenza di una prassi più o meno ortodossa o di una tollerata attività di fatto (Sez. 6, Sentenza n. 15921 del 04/06/1990 Rv. 185903 Imputato:
GALVANO). Ancora, la nozione di possesso di danaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti "uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi (Sez. 6, Sentenza n. 11633 del 22/01/2007 Rv. 236146 Imputato: Guida).
7.2. La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 9, perché l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso (Sez. 6, Sentenza n. 32863 del 25/05/2011 Rv. 250901, P.G. in proc. Pacciani e altri). L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 9, va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, Sentenza n. 35852 del 06/05/2008 Rv. 241186 Imputato: Savorgnano.).
7.3. La Corte di merito si è attenuta ai richiamati insegnamenti allorquando - accogliendo la originaria prospettazione accusatoria del peculato e con ineccepibile ricostruzione in fatto - ha evidenziato che era l'NO, nella qualità di responsabile del servizio di economato, a predisporre e sottoscrivere i mandati intestati a sè medesima, contenenti indicazioni infedeli secondo le tipologie accertate, per poi riscuoterli personalmente presso la banca che svolgeva il servizio di tesoreria per il Comune e senza che essa banca potesse svolgere alcun controllo svolgendo il solo ruolo di "mero pagante". Invero, alla stregua dell'orientamento di legittimità richiamato, non v'è dubbio che la predisposizione dei mandati di pagamento da parte di chi ha - come il responsabile dell'ufficio economato di un ente comunale - la disponibilità giuridica diretta delle somme comunali individua l'atto dispositivo ed il momento appropriativo sanzionato dalla norma incriminatrice.
8. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
8.1. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051; Sez. 6, Sentenza n. 6346 del 09/11/2012 Rv. 254888).
8.2. Nella specie alcuna immutazione risulta essersi verificata in quanto la condanna ha riguardato la condotta falsificatrice contestata e la circostanziale finalità occultatrice sulla quale fa leva la doglianza, contestata ex art. 61 c.p., n. 2, è stata recepita dalla sentenza impugnata la quale ascrive alla falsità la natura di "espediente per mascherare formalmente l'operazione di prelievo delle somme" comunali.
9. Tuttavia, deve rilevarsi la intervenuta estinzione per prescrizione dei residui delitti di falso sub B), commessi successivamente al 22.3.2002 (in relazione a quelli precedenti già è stata statuita la prescrizione), essendo decorso il periodo temporale massimo previsto in anni sette e mesi sei, fino al 7.6.2013 (considerando la data di emissione degli ultimi mandati di pagamento in linea temporale).
9.1. La correlata conseguenza sanzionatoria, consistente nell'aumento della pena determinato in mesi due di reclusione dalla sentenza gravata, può essere officiosamente elisa, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), in questa sede.
10. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione ai reati di falso sub B), commessi successivamente al 22.3.2002, eliminando la corrispondente pena di mesi due di reclusione;
il ricorso va nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di falso sub B), commessi successivamente al 22.3.2002, ed elimina la corrispondente pena di mesi due di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013