Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE 177 /02 INN ME D PORO ITALIANO PREMADICAUSAZIONE Ogget:to assicurazioca- Cincolegiace strodes. SEZIONE TERZA CIVILE Respeitagove Олим Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: curstory Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 17351/99 Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 21232/99 5040 Consigliere Cron. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 565 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 29/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE 3.10 sul ricorso proposto da: per diritti 13 FEB. 2002 il ASSICURAZIONI SPA, quale Impresa Designata GENERALI IL CANCELLIERE per la Regione Cmpania, in persona dei Suoi legali rappresentanti dott. Adriano Porri e Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SIANO SILVIO, LLOYD NAZIONALE IN LCA, BELLO ANTONIO;
intimati °e sul 2° ricorso n 21232/99 proposto da:2001 domiciliato in ROMA VIA 2052 SIANO SILVIO, elettivamente -1- MAPUTO 18 SC A INT 16, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO CHICCA, difeso dall'avvocato FRANCESCO DE SIMONE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, quale Impresa Deisignata per la Regione Campania, in persona dei Suoi Legalirappresentanti Adriano Porri e Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA PZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 3356/99 del Tribunale di NAPOLI, II Sezione Civile emessa il 19/05/1999, depositata il 21/05/99; RG.10176/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato GURGO ANTONIO (per delega Avv. Augeri Erasmo); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per riunione dei giudizi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Lloyd, in subordine rigetto del ricorso principale nonchè -2- dell'incidentale. -3- Svolgimento del processo 1. - VI SI conveniva in giudizio la società LI ed TO LO: con la citazione a comparire davanti al pretcre di Napoli, notificata il 9 ed il 24.4.1991, esercitava l'azione diretta per il risarcimento del danno da circolazione stradale prevista dagli artt. 18 e 23 della L. 24 dicembre 1969, n. 990. Nel corso del giudizio l'LI veniva assorbita dal Lloyd Nazionale e questo era messo in liquidazione coatta amministrativa. L'attore comunicava la pendenza del giudizio al commissario liquidatore del Lloyd Nazionale ed alla società Assicurazioni Generali, quale impresa designata (art. 25 della legge 990 del 1969). Né il commissario liquidatore né le Assicurazioni Generali intervenivano nel giudizio.
2. Il pretore, con sentenza dell'11.4.1995, dichiarava la responsabilità del convenuto, condannava l'LI al risarcimento del danno, dichiarava opponibile la sentenza alle Assicurazioni Generali. - La sentenza era impugnata.
3. Il tribunale dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Assicurazioni Generali;
compensava tra le parti le spese del giudizio: ciò con sentenza del 19.5.1999. 4. Le Assicurazioni Generali ne hanno chiesto la cassazione con ricorso notificato tra il 14 ed il 30.9.1999. 3 al ricorso VI SI, che ha sua volta Ha resistito proposto ricorso incidentale con il controricorso notificato il 21.10.1999. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a 1. distinti procedimenti, che debbono essere riuniti perché sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. Il ricorso principale è ammissibile. Non è infatti corrispondente a diritto la difesa svolta dal che la procura apposta a margine del ricorso nonresistente possa essere considerata speciale, com'è prescritto dall'art. 365 cod. proc. civ., perché non è datata né ci sono in essa sufficienti riferimenti alla sentenza da impugnare. La procura stesa a margine del ricorso per cassazione, quando la sua esistenza è attestata sulla copia consegnata all'altra parte, presenta il necessario requisito di specialità, sotto ambedue gli aspetti prima indicati, a meno che, in base al suo testo, quale risulta dall'originale, si debba escludere sia stata conferita per 10 scopo per cui il difensore della parte l'ha ricorso per cassazione contro lautilizzata, cioè per proporre sentenza con esso impugnata (in termini analoghi, Sez. Un. 29 novembre 2000 n. 1234; Sez. I, 22 giugno 2001 n. 8532).
3. Il ricorso principale contiene un motivo. La cassazione della sentenza vi è chiesta per violazione di di diritto e per nullità derivante da violazione di norme norme 4 sul procedimento, oltre che per vizi di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 100 e 111 dello stesso codice e 25, commi 2 e 3, L. 24 dicembre 1969, n. 990). 3.1. - Il motivo attiene alla interpretazione delle disposizioni dettate dai commi 2 e 3 dell'art. 25 della legge 990 del 1969 - i quali regolano la prosecuzione del processo quando l'assicuratore, contro cui era stata esercitata l'azione diretta, è messo in liquidazione coatta amministrativa. Il secondo comma dell'art. 25, in particolare, dispone che, entro determinati limiti di risarcibilità, la sentenza pronunciata in confronto dell'assicuratore è opponibile alla impresa designata dal Fondo di garanzia, а condizione che la pendenza del giudizio 2 le sia stata comunicata.
3.1.1. Il tribunale ha così interpretato la norma. La comunicazione ha lo scopo di provocare l'impresa designata a partecipare al giudizio in modo da evitare una decisione della causa a sé sfavorevole. E, per far valere le sue difese, l'impresa può intervenire in giudizio sia in primo grado sia anche in appello. Ma, anche se non interviene, la sentenza le sarà opponibile, perché è stata avvertita della pendenza del giudizio e per sua scelta non si è avvalsa della facoltà di difendersi. Da queste premesse il tribunale ha tratto le conseguenze che si espongono. 55 L'impresa designata, che non sia stata parte del giudizio di primo grado, può intervenire in appello, ma allo scopo di far valere ragioni attinenti al merito della decisione. Stabilire se sono state Osservate le condizioni perché la sentenza pronunciata contro l'assicuratore si possa opporre all'impresa designata, non attiene al merito della decisione, ma alla sua esecuzione. L'impresa designata, se intende discutere di questo, ha a sua disposizione non l'appello, ma l'opposizione all'esecuzione. Né importa che, nel caso concreto, il giudice di primo grado dichiarato opponibile la sentenza all'impresa designata, avesse perché l'opponibilità non richiede d'essere dichiarata, in quanto . deriva dalla legge in base a determinati elementi, e sussiste in base a questi elementi anche se non dichiarata dal giudice dell'azione diretta. Da ciò è derivato che l'appello delle Assicurazioni Generali è stato dichiarato inammissibile. Il tribunale ne ha tuttavia affrontato anche il merito con il quale le Assicurazioni Generali avevano sostenuto che la sentenza non era loro opponibile. E non lo era perché al commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice era stata solo data comunicazione della pendenza del giudizio, mentre avrebbe dovuto esservi citato perché vi comparisse. Il tribunale ha considerato che essere il giudizio proseguito contro l'assicuratore, in persona del suo legale rappresentante, e contro la liquidazione coatta, rappresentata dal commissario non 6 liquidatore, avrebbenon consentito di considerare la sentenza opponibile all'impresa designata. Tuttavia, il commissario liquidatore era poi intervenuto in appello, sicché erano venute a maturare le condizioni perché la sentenza fosse opponibile. 3.1.2. - La critica della decisione è affidata a questi argomenti. giudizio iniziato contro l'assicuratore laRispetto al posizione dell'impresa designata può essere equiparata а quella del successore nel rapporto controverso: perciò l'impresa può proporre appello anche se non è intervenuta nel giudizio di primo grado. Accertare le condizioni della opponibilità della sentenza non spetta al giudice dell'esecuzione, ma al giudice davanti al quale pende il giudizio nel corso del quale si verifica la messa in liquidazione coatta dell'assicuratore. Nel caso l'appello era anche fondato. Lo era perché, per essere opponibile all'impresa designata, la sentenza di primo grado deve essere pronunciata in un giudizio proseguito contro il commissario liquidatore e, in mancanza, a determinare l'opponibilità della sentenza di primo grado, non può valere la costituzione del commissario liquidatore in appello. 3.2. - La Corte Osserva che la sentenza presenta una duplice motivazione, la prima attinente alla ammissibilità dell'appello, la seconda al merito della questione posta con l'impugnazione. L'attuale ricorrente non si è doluta del fatto che il giudice di secondo grado, dopo aver detto inammissibile l'appello, abbia 7 affrontato il merito e perciò non si è limitata a chiedere la cassazione di questa seconda pronuncia nella prospettiva di far poi valere la questione della opponibilità della sentenza con l'opposizione all'esecuzione. L'attuale ricorrente si è doluta invece sia del fatto che il tribunale abbia detto inammissibile l'appello sia del fatto che lo abbia giudicato non fondato. Così facendo, però, ha accettato il modo in cui il giudice di secondo grado ha esercitato i suoi poteri. Ciò ha comportato, per la ricorrente, la necessità di non limitarsi alla critica della ragione attinente alla ammissibilità dell'appello e di affrontare anche la questione della opponibilità della sentenza di primo grado. Si trattava, infatti, di dimostrare, che la decisione sul merito avrebbe dovuto essere diversa e che la violazione di norma processuale in cui era incorso il giudice di appello era stata decisiva. - per ragioni Se non che il motivo di ricorso mentre è fondato in parte diverse da quelle sostenute dalla ricorrente sotto il profilo che l'appello era ammissibile, non lo è sotto l'altro aspetto, quello della opponibilità od inopponibilità della sia pure, questa volta, per ragioni diverse da quelle sentenza indicate dal giudice di secondo grado. Il ricorso deve essere quindi rigettato, ma alla motivazione della sentenza impugnata vanno apportate correzioni (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). - Quando l'assicuratore convenuto con l'azione diretta 3.3. messo in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio può proseguire in confronto dell'assicuratore, davanti al giudice dove è stato iniziato e secondo le regole del processo di cognizione (Cass. 22 giugno 2001 n. 8601; Corte cost., ord., 25 febbraio 1999 n. 48; Cass. 23 giugno 1997 n. 5574). Ciò significa che se, ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., il processo doveva ed è dichiarato interrotto, esso va riassunto e allora deve esserlo in confronto del commissario liquidatore (Sez. Un. 17 ottobre 1984 n. 5229). Se invece le condizioni prima indicate non si sono verificate, il processo può proseguire contro la società assicuratrice costituita in giudizio in persona del suo rappresentante, e in suo confronto saranno rese pronunce, che, formulate in termini di condanna, verso la liquidazione coatta avranno efficacia di accertamento, senza che il commissario liquidatore debba essere citato. Invece, perché la sentenza sia opponibile, come sentenza di condanna, alla impresa designata, a questa deve essere data la comunicazione relativa alla pendenza del giudizio. E questo basta per concludere nel senso che il motivo di appello non era fondato, perché è pacifico che la comunicazione, all'impresa designata, era stata data. - Si è già visto che, entro i limiti fissati dalla legge, dei 3.4. occorsi prima della messa in liquidazione coatta danni dell'assicuratore, risponde il Fondo di garanzia, il quale, dunque, negli stessi limiti, subentra nella titolarità passiva del rapporto. Rispetto ai giudizi già iniziati contro l'assicuratore per farne valere la responsabilità, gli effetti della messa in liquidazione sono stati disciplinati dalla legge 990 apportando modifiche sia alla disciplina di diritto processuale comune propria del fenomeno, che è un fenomeno di successione а titolo particolare nel diritto controverso (Sez. Un. 4 luglio 1985 n. 4042; Sez. III, 1 agosto 2001 n. 10490), sia alla disciplina di diritto processuale concorsuale applicabile alla liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche si spiegano con due contrapposte esigenze. Da un lato, in consonanza con la funzione del sistema della assicurazione obbligatoria, perciò nell'interesse del danneggiato, si è inteso conservare l'attività processuale svolta e rendere più semplici i meccanismi di accertamento della responsabilità in confronto del Fondo. Dall'altro, ai congegni ordinati alla continuazione del processo si è commesSO anche il compito di rendere più agevole l'ingresso nel processo da parte dello stesso Fondo e delle e questo perché, siccome attraverso imprese che lo rappresentano: la disciplina del Fondo si è inteso assicurare l'effettività del sistema, il suo più economico funzionamento risponde ad un interesse che va oltre quello delle parti dell'originario rapporto assicurativo. 10 comuneOrbene, secondo la disciplina di diritto processuale (art. 111, quarto comma, cod. proc. civ.), alla posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso inerisce che il successore possa impugnare la sentenza e quindi proporre appello, anche se non ha preso parte al giudizio in cui la decisione è stata pronunciata. Lo stesso si può dire a proposito dell'impresa designata e non può quindi essere accolta la diversa tesi sostenuta al riguardo dal pubblico ministero nelle sue conclusioni orali. Invero, la disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 25 della legge 990 del 1969 non ha la funzione di limitare i poteri processuali propri del successore a titolo particolare, costringendolo ad intervenire in primo grado, se vuole conservare la legittimazione ad impugnare la sentenza. Risponde bensì alla funzione di cui si è prima detto, rendere più agevole la esplicazione dei suoi poteri. Dunque, la legge ha solo inteso condizionare ad un ulteriore adempimento quello che, nella disciplina di diritto processuale comune, è effetto della successione nel rapporto controverso ovverosia la opponibilità della sentenza al successore. La tesi qui accolta non è d'altra parte contrastata da quanto dispone il terzo comma dell'art. 25 il quale si limita a disciplinare il modo in cui l'impresa designata fa valere le sue difese, quando interviene nel giudizio. Così fissata la posizione dell'impresa designata, si deve dire essa le permette non solo di impugnare le statuizioni della che 11 sentenza che riguardano il processo sul rapporto controverso, ma anche quelle, in concreto contenute nella sentenza, che dichiarano esserle la sentenza opponibile. E' bensì vero, come ha ritenuto il tribunale, che la parte, richiesta di eseguire la condanna in qualità di avente causa della persona contro cui il titolo giudiziale è stato formato, può provocare su tale punto un accertamento e che tale accertamento costituisce oggetto del giudizio di opposizione alla esecuzione. Ma se quella medesima parte è stata chiamata come successore nel processo ed in esso si è discusso di tale sua qualità, l'accertamento compiuto nel giudizio di merito non si presterà ad essere rimesso in discussione in sede di opposizione. Al caso del successore chiamato nel processo, può essere equiparato, nella disciplina speciale prevista dalla legge 990 del 1969, quello della impresa designata avvertita della pendenza del ciò nel senso di rendere possibile, già nel processo processo pendente, l'accertamento delle condizioni di opponibilità della sentenza: in questo è da vedere un riflesso della prima delle esigenze sopra messe in rilievo, semplificare per il danneggiato la consecuzione del risarcimento dovutogli. Dunque, avere il giudice di primo grado accertato che all'impresa designata era stata data comunicazione della pendenza del giudizio;
avere lo stesso giudice ritenuto ciò sufficiente a rendere opponibile la decisione all'impresa designata ed averlo dichiarato nella sentenza consisteva appunto nell'avere risolto la 12 questione della soggezione del successore agli effetti della pronuncia resa sull'azione diretta. Le Assicurazione Generali avevano dunque non solo il potere, ma anche l'onere di impugnarla. Questo serve a dire che l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Ma, per quanto si è osservato prima, avrebbe dovuto essere esaminato e rigettato, sia pure non con la motivazione adottata dal giudice di appello, ma confermando quella del giudice di primo grado.
4. Il ricorso incidentale contiene un motivo. Vi si chiede la cassazione del capo della sentenza, con cui sono state dichiarate compensate le spese del giudizio di secondo grado. Il ricorrente denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 92 dello stesso codice). Sostiene che la motivazione in base alla quale le spese sono state dichiarate compensate non è logica. 4.1. - Il ricorso può essere esaminato, anche se non è stato alle parti del processo diverse dalle Assicurazioninotificato Generali. delle spese infatti, sulla obbligazione di rimborso Verte, processuali proc. civ., la e, come si desume dall'art. 97 cod. soccombenti, se qualità di litisconsorti, anche necessari, dei 13 pure porti alla loro condanna, non impone neppure che tale condanna sia solidale, anche se lo consente. Questo significa che, compensate tra le parti le spese di un grado di giudizio, anche nei processi a litisconsorzio necessario, statuizione sulle spese, ne può essere se è impugnata la sola chiesta la riforma o la cassazione in confronto di una o più tra le altre parti soccombenti, anziché di tutte: nel qual caso il giudice non potrà porre а carico delle parti intimate l'onere delle spese che avrebbe potuto dover essere sopportato dalle parti assenti.
4.2. Il motivo non è però fondato. Il giudice di secondo grado ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di compensare le spese del giudizio di appello e queste ragioni, nel loro complesso, costituiscono una adeguata giustificazione della scelta compiuta.
5. Le Assicurazioni Generali sono soccombenti. La maggiore importanza della decisione sul fondo della causa, che le Assicurazioni Generali hanno inteso rimettere in discussione, giustifica che la società sia condannata a rimborsare all'altra parte le spese di questo grado di giudizio, che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti ricorsi, li rigetta;
condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 1.100.000 14 568,10- pari a Euro, delle quali lire 900.000 per onorari di avvocato, pari a 464,81 Euro. Così deciso il giorno 29 novembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore фосціный IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria oggi, li 13,11.1 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 41,32 170.43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Z Registrato in gat * 7 MAG. 2007 186018 carie 4 $170,43 versare C p. Dirigente Area Servipy 1 Response Carvati G MAG TRATE DTRON 15