Sentenza 22 febbraio 2008
Massime • 1
Ferma l'autonomia tra il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari convalida il fermo e quello con cui applica all'esito dell'udienza di convalida una misura cautelare personale, qualora con il medesimo ricorso entrambi i provvedimenti vengano impugnati avanti al giudice di legittimità il procedimento deve seguire comunque le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. anche per la trattazione del ricorso avente ad oggetto il provvedimento della convalida del fermo, cui altrimenti deve essere applicata la procedura di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2008, n. 13199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13199 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 22/02/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 477
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 033879/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IJ, N. IL 17/12/1955;
avverso ORDINANZA del 31/08/2007 GIP TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito Il Procuratore generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto che venga dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare e, che, separato il procedimento relativo al ricorso avverso la convalida del fermo, ne venga disposta la trattazione ai sensi dell'art. 611 c.p.p.. Udito per TO IJ l'avvocato GULLOTTA Antonio, in sostituzione dell'avvocato Celestino Gentile, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 31 agosto 2007 il GIP del Tribunale di Salerno convalidava il fermo emesso dal P.M. in data 28 agosto 2007 nei confronti di TO IJ, indagato dei reati di tentato furto aggravato, violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato e, in accoglimento della richiesta formulata in detto atto, applicava allo stesso la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
In motivazione osservava il GIP che correttamente il P.M. aveva disposto il fermo, istituto la cui adozione prescinde dalla fase processuale, essendone prevista l'adozione in presenza di gravi indizi di colpevolezza della commissione di determinati titoli di reato e del ravvisato pericolo di fuga. Osservava poi che la condotta dell'indagato che, sorpreso in flagranza di tentato furto con scasso, aveva usato violenza contro gli agenti della polizia giudiziaria intervenuti a seguito di segnalazione, induceva a ritenere che lo stesso, una volta rimesso in libertà, si sarebbe dato alla fuga, e ciò tanto più che, da un lato, non appariva configurabile la desistenza volontaria, dall'altro, trattavasi di soggetto gravato da plurimi precedenti penali.
1.2 Avverso i due provvedimenti, l'uno di convalida del fermo e l'altro di applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere, ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei suoi difensori, TO IJ, e, premesso che essi costituiscono sostanzialmente un provvedimento unico e che il loro formale frazionamento è frutto di una "censurabile opzione procedimentale", inidonea a superare le obiezioni relative alla utilizzazione del potere di coercizione da parte del P.M., ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione di legge, per essere il potere del P.M. di adottare provvedimenti precautelari limitato alla sola fase delle indagini preliminari, come sarebbe dato desumere dal disposto dall'art. 384 c.p.p., comma 3, (rectius, 2) che subordina l'iniziativa di procedere a fermo, da parte della polizia giudiziaria, al fatto che il P.M. non ne abbia ancora assunto la direzione.
Evidenzia anche il ricorrente che, fuori da tale fase, il provvedimento di fermo è normativamente regolato dell'art. 307, comma 4, ove si stabiliscono le condizioni per la sua adozione nei confronti dell'imputato liberato per decorrenza dei termini, espressamente limitandola all'ipotesi di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare disposta ai sensi del comma 1, oppure, ove sia già stata pronunciata sentenza di condanna, all'ipotesi in cui si accerti che l'imputato stia per darsi alla fuga.
Secondo l'impugnante siffatta norma non avrebbe invero alcuna ragion d'essere ove il provvedimento di fermo fosse sempre adottabile in presenza dei presupposti di cui all'art. 384 c.p.p.. In realtà l'assetto normativo, limitando temporalmente l'esercizio del potere di fermo, sarebbe volto a precostituire un giudice diverso, competente all'applicazione delle misure coercitive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 279 c.p.p., giudice precostituito per legge all'adozione dei provvedimenti sarebbe stato non il GIP, ma il Tribunale in composizione monocratica, innanzi al quale pende il processo, alla stregua della corretta ricostruzione di un sistema processuale in cui la norma di chiusura - l'art. 307 c.p.p., comma 4, prevede che il provvedimento di applicazione delle misure coercitive emesso dal GIP debba essere trasmesso al giudice competente;
- violazione di legge con riguardo al provvedimento applicativo della misura in quanto totalmente privo di motivazione, contenendo esso un semplice e acritico riferimento alle risultanze del verbale di arresto.
Segnatamente il decidente avrebbe omesso di considerare che i pretesi attrezzi atti allo scasso rinvenuti a bordo dell'autovettura altro non erano se non che la normale dotazione di emergenza di ogni veicolo;
erroneamente sarebbe poi stata negata la configurabilità nella fattispecie della desistenza, sul presupposto della mancanza di spontaneità nell'agire dell'agente, laddove unico elemento decisivo ai fini di siffatta qualificazione sarebbe la volontarietà della condotta, indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata. Infine la tipologia delle lesioni riportate dagli agenti contrasterebbe con l'ipotesi accusatoria della violenta colluttazione in cui sarebbe stato impegnato il TO, e quindi con la configurabilità della tentata rapina, apparendo invece compatibile con l'urto tra i due veicoli la cui dinamica sarebbe in ogni caso controversa.
2.1 La Corte non ritiene anzitutto di accogliere la richiesta, avanzata dal Procuratore generale in udienza, di scissione delle doglianze formulate nei confronti del provvedimento di convalida del fermo da quelle aventi ad oggetto l'applicazione della misura coercitiva, con conseguente trattazione, le une, nelle forme di cui agli artt. 610 e 611 c.p.p., e le altre, in quelle delineate nell'art. 127 c.p.p.. Il collegio non ignora che l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto di polizia giudiziaria e l'ordinanza con la quale, in sede di convalida, il giudice per le indagini preliminari disponga l'applicazione di una misura coercitiva costituiscono provvedimenti, anche se contestuali, del tutto autonomi, per la loro natura e la loro "ratio", nonché soggetti, ciascuno, a uno specifico mezzo di impugnazione: e invero, dell'art. 391 c.p.p., comma 4, consente e al pubblico ministero e all'arrestato o al fermato di proporre immediatamente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla convalida, dando così segnatamente modo all'indiziato, anche quando sia stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare, di fare accertare da subito la mancanza dei presupposti che consentono il mezzo, ai sensi dell'art. 384 c.p.p., (confr. Cass. n. 1214 del 1990), laddove il provvedimento che dispone la misura coercitiva è, in via di principio, impugnabile con lo strumento del riesame, al fine di ottenerne la revoca o la modifica per mancanza dei presupposti che ne legittimano l'adozione, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.p., (Cass. n. 3592 del 1991), salva la proponibilità del ricorso per saltum, limitato tuttavia, per quanto di qui a poco meglio si vedrà, al solo vizio di "violazione di legge", ex art. 311 c.p.p., comma 2. Peraltro, se è pacifico che la trattazione del ricorso avverso la convalida del fermo o dell'arresto deve avvenire nelle forme di cui agli artt. 610 e 611 c.p.p., (essendo applicabile la disciplina generale, in mancanza di specifiche indicazioni sulle forme da osservare), nondimeno, quando, come nella fattispecie, la Corte venga adita sia per scrutinare la legittimità dell'ordinanza di convalida, sia per valutare quella del provvedimento applicativo della misura coercitiva, il procedimento segue le forme di cui all'art. 127 c.p.p., in quanto maggiormente conformate, a differenza di quelle in cui la decisione venga adottata de plano, al rispetto del principio del contraddittorio.
2.2 Merita precisare, ai fini della piena comprensione delle censure proposte e delle ragioni della scelta operata in dispositivo, che in data 1 agosto 2007 il giudice monocratieo del Tribunale di Salerno, dopo averne convalidato l'arresto in flagranza, dispose la misura cautelare della custodia in carcere di TO NJ, indagato insieme a un minore di tentato furto aggravato, tentata rapina impropria e lesioni personali.
Ma il Tribunale del riesame, innanzi al quale il provvedimento venne impugnato, ne ordinò la scarcerazione, per perdita di efficacia della misura a causa di un vizio di carattere procedurale. Il P.M. adottò allora decreto di fermo e ne chiese la convalida al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, contestualmente insistendo per l'emissione di altro provvedimento di custodia cautelare.
Con le due ordinanze oggetto del presente ricorso il GIP, da un lato, ha convalidato il nuovo fermo del TO, dall'altro, ha applicato la richiesta misura restrittiva, dichiarando altresì la propria incompetenza in favore del giudice monocratieo del Tribunale di Salerno innanzi al quale pende il giudizio direttissimo cui l'indagato è stato avviato.
Ciò posto, osserva il collegio che è anzitutto infondato il primo motivo di ricorso, volto a far valere l'illegittimità del decreto di fermo per pretesa limitazione dei poteri coercitivi "precautelari" del P.M. alla sola fase delle indagini preliminari.
Questa Corte ha invero ripetutamente chiarito che, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p., comma 1, il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. anche nei confronti di persona detenuta per un precedente titolo di custodia cautelare, che debba essere rimessa in libertà per ragioni esclusivamente formali (confr. Cass. 2 febbraio 2005, n. 8124). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, nessuna disposizione di legge vieta che, sussistendone i presupposti, sia emesso dal P.M. provvedimento di fermo, dopo che sia esaurita, per motivi esclusivamente formali, la vicenda relativa a un precedente titolo di custodia cautelare. E invero il potere del P.M. di disporlo ha come unico presupposto l'esistenza di "specifici elementi" che facciano ritenere "fondato il pericolo di fuga" della persona gravemente indiziata di uno dei delitti indicati nell'art. 384 c.p.p.. Nè siffatte conclusioni sono scalfite dai rilievi di carattere sistematico svolti dal ricorrente: e invero, il secondo comma dell'art. 384 c.p.p., al pari del capoverso successivo, regolamenta e limita i poteri di fermo della polizia giudiziaria, non già del pubblico ministero, mentre dell'art. 307, comma 4, disciplina una figura affatto peculiare di fermo, quella disposta, ancora una volta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare applicatagli ai sensi del comma 1, o versando nelle condizioni previste dal comma 2, lett. b) della medesima disposizione, "stia per darsi alla fuga". Entrambe le norme, dunque, lungi dall'avere una funzione delimitativa, con procedimento a contrario, del potere di fermo del P.M., dettano le condizioni in cui esso può essere esercitato dalla polizia giudiziaria.
La correttezza di siffatta opzione ermeneutica è del resto avvalorata dal rilievo della gravissima lacuna altrimenti insita nel sistema, che proprio in casi come quello oggetto del giudizio a quo non conoscerebbe strumento idoneo a bloccare illieo et statim la persona gravemente indiziata di reato, della quale si abbia ragione di ritenere che stia per darsi alla fuga.
Non è superfluo aggiungere che la giurisprudenza di legittimità, ferma sulle posizioni innanzi enunciate, si è piuttosto divisa sulla necessità, ai fini della legittimità del fermo, che l'indagato sia stato preventivamente posto in libertà (in senso negativo, Cass. n. 8124 del 2005, già citata, e n. 7082 del 2005; in senso affermativo, invece, Cass. n. 3867 del 1999 e n. 286 del 1998), problema che per la verità nella fattispecie il ricorrente neppure ha prospettato.
2.3 L'esame del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il provvedimento applicativo della misura, va condotto tenendo presente che dal principio, innanzi ricordato, per cui il ricorso immediato in cassazione avverso una misura cautelare è consentito solo per "violazione di legge" (art. 311 c.p.p., comma 2), la giurisprudenza di questa Corte ha desunto che la scelta di tale mezzo non consente di dedurre il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti così gravi da risultare apparente e in realtà inesistente, di guisa che il denunciato vizio si traduca, in sostanza, nella censura di violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, (Cass. Pen. sez. feriale, 3 settembre 2004, n. 35671; Cass. Pen.
sez. 1^, 13 marzo 2003, n. 14441). Di tanto evidentemente consapevole, il ricorrente ha formalmente lamentato la mancanza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato. Ma la doglianza non ha alcun fondamento, avendo per contro il giudice di merito esplicitato in maniera dettagliata e persuasiva i motivi per i quali le argomentazioni volte a connotare in termini di liceità una condotta criminosa grave, sorpresa dalla forza pubblica in via di svolgimento, erano null'altro che lambiccate tesi difensive: segnatamente, dopo avere ricostruito i momenti salienti della vicenda, ha evidenziato il decidente come fosse assolutamente inverosimile l'assunto dell'indagato di essersi introdotto nottetempo nel garage per parlare col gestore e cercare lavoro e come non potesse assolutamente parlarsi di desistenza, a fronte della rocambolesca fuga e degli episodi di violenza ai quali si abbandonò il TO per sfuggire alla cattura. In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008