Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8532
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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Ove la legge indichi un minimo e un massimo di una sanzione amministrativa, è rimesso al potere discrezionale del giudice determinare l'entità entro questi limiti, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi; in particolare il giudice non è tenuto a specificare i criteri seguiti nel commisurare la sanzione ne' la statuizione adottata al riguardo è censurabile in sede di legittimità' ove siano stati rispettati i limiti suddetti e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta.

Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine, tra cui anche l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta "ex" art. 18 della medesima legge n. 689 del 1981, a nulla rilevando in contrario che l'autorità amministrativa abbia provveduto a notificare in precedenza il verbale di contestazione; ove, poi, essendosi chiuso il procedimento penale, in esito a dibattimento, per estinzione del reato, gli atti vengano nuovamente trasmessi all'autorità amministrativa, l'interessato non ha ragione di dolersi della mancata audizione successivamente al venir meno della "vis attractiva", avendo egli avuto la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa nell'ambito del processo penale e potendosi d'altra parte l'autorità amministrativa, divenuta nuovamente competente, avvalere, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella sede.

La mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l'inammissibilità ove la procura stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, atteso che la posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale accede, in cui la sentenza è menzionata, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che essa è stata conferita in data anteriore a detta notifica.

Ove la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione con un reato e successivamente l'autorità giudiziaria, essendosi chiuso il procedimento penale per estinzione del reato, restituisca gli atti a quella amministrativa ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, da tale momento inizia nuovamente a decorrere un nuovo termine prescrizionale - in applicazione del principio generale dettato dall'art. 2935 cod. civ., che esclude il decorso della prescrizione se il diritto non può essere fatto valere -, atteso che l'autorità amministrativa soltanto da tale ricezione può esercitare il proprio diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione.

Commentari2

  • 1Connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato
    Avv. Filippo Cavirani · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    L'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che nell'ipotesi in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa – e sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della predetta legge, per quest'ultima violazione – la competenza a provvedere sia sul reato che sulla sanzione amministrativa si concentra in capo al giudice penale. Fin dall'inizio, è doveroso precisare che affinché rilevi la fattispecie di cui all'art. 24 della Legge 689/1981 è necessario che l'accertamento della violazione amministrativa costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'illecito penale. Infatti, …

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  • 2Procura redatta su foglio separato: mancanza di data e ammissibilità del ricorsoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8532
Data del deposito : 22 giugno 2001

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