Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 4
Ove la legge indichi un minimo e un massimo di una sanzione amministrativa, è rimesso al potere discrezionale del giudice determinare l'entità entro questi limiti, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi; in particolare il giudice non è tenuto a specificare i criteri seguiti nel commisurare la sanzione ne' la statuizione adottata al riguardo è censurabile in sede di legittimità' ove siano stati rispettati i limiti suddetti e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta.
Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine, tra cui anche l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta "ex" art. 18 della medesima legge n. 689 del 1981, a nulla rilevando in contrario che l'autorità amministrativa abbia provveduto a notificare in precedenza il verbale di contestazione; ove, poi, essendosi chiuso il procedimento penale, in esito a dibattimento, per estinzione del reato, gli atti vengano nuovamente trasmessi all'autorità amministrativa, l'interessato non ha ragione di dolersi della mancata audizione successivamente al venir meno della "vis attractiva", avendo egli avuto la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa nell'ambito del processo penale e potendosi d'altra parte l'autorità amministrativa, divenuta nuovamente competente, avvalere, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella sede.
La mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l'inammissibilità ove la procura stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, atteso che la posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale accede, in cui la sentenza è menzionata, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che essa è stata conferita in data anteriore a detta notifica.
Ove la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione con un reato e successivamente l'autorità giudiziaria, essendosi chiuso il procedimento penale per estinzione del reato, restituisca gli atti a quella amministrativa ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, da tale momento inizia nuovamente a decorrere un nuovo termine prescrizionale - in applicazione del principio generale dettato dall'art. 2935 cod. civ., che esclude il decorso della prescrizione se il diritto non può essere fatto valere -, atteso che l'autorità amministrativa soltanto da tale ricezione può esercitare il proprio diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione.
Commentari • 2
- 1. Connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reatoAvv. Filippo Cavirani · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che nell'ipotesi in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa – e sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della predetta legge, per quest'ultima violazione – la competenza a provvedere sia sul reato che sulla sanzione amministrativa si concentra in capo al giudice penale. Fin dall'inizio, è doveroso precisare che affinché rilevi la fattispecie di cui all'art. 24 della Legge 689/1981 è necessario che l'accertamento della violazione amministrativa costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'illecito penale. Infatti, …
Leggi di più… - 2. Procura redatta su foglio separato: mancanza di data e ammissibilità del ricorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8532 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
GO ID, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "GO ALLEVAMENTI BOVINI di GO ID & C. Sas", elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ANDREA MANCINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA REGIONALE A.S.L. N. 15 DI CUNEO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 19902/99 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 15 CUNEO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA 9 VIA P. DA PALESRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GO ID;
- intimato -
avverso la sentenza n. 245/99 del Tribunale di CUNEO, depositata il 24/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella Luccioli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI GH, in proprio e quale legale rappresentante della GH Allevamenti Bovini di GH VI & C. s.a.s., proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Cuneo all'ordinanza ingiunzione emessa dalla A.U.S.L. n. 15 di Cuneo, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 30.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 comma 3 del decr. legisl. n. 118 del 1992, per aver somministrato progesterone ad un vitello femmina. L'opponente deduceva tra l'altro l'illegittimità del provvedimento opposto per non avere l'Amministrazione competente proceduto alla sua audizione, eccepiva inoltre la prescrizione della pretesa sanzionatoria per essere passati cinque anni dall'accertamento della violazione ed ancora l'estinzione dell'obbligazione per essere decorso il termine posto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notifica del verbale di accertamento;
nel merito contestava che l'animale fosse stato trattato con sostanze non consentite ed infine prospettava l'omissione di motivazione in ordine alla misura della sanzione. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 24 agosto 1999 il Tribunale modificava l'ingiunzione opposta riducendo la sanzione a L. 20.000.000.
Osservava in motivazione il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, che non era ravvisabile la prospettata nullità dell'ordinanza ingiunzione per non essersi proceduto all'audizione dell'incolpato, atteso che per effetto della connessione dell'illecito amministrativo con ipotesi di reato si era già verificato al momento della contestazione della violazione il trasferimento della competenza al giudice penale ed il relativo procedimento era gia iniziato, e che quindi il trasgressore aveva avuto la piena facoltà di svolgere le proprie difese dinanzi a detto giudice.
Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevava che il termine quinquennale era rimasto sospeso per tutto il corso del procedimento penale ed aveva ripreso a decorrere soltanto dalla data del 4 novembre 1997 in cui la sentenza di questa Suprema Corte definitiva del giudizio era stata trasmessa alla U.S.L. di Cuneo: pertanto al momento della emissione dell'ordinanza opposta detto termine era ben lungi dall'essere decorso.
Non risultava inoltre trascorso il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, atteso che il verbale di accertamento della violazione era stato notificato il 26 agosto 1992, dopo che il 21 luglio 1992 era pervenuto l'esito delle analisi eseguite dall'Istituto Zooprofilattico di Torino sul campioni prelevati il 9 luglio 1992. Nè vi era ragione per ripetere tale notifica una volta venuta meno la connessione con gli illeciti penali e restituiti gli atti dall'autorità giudiziaria.
In relazione al merito osservava che l'esito delle analisi di revisione operate sul campione di plasma valeva a fornire la prova del trattamento illecito, che lo stesso valore di progesterone riscontrato, in misura quasi tripla a quella indicata nella circolare n. 6 del 1989 del Ministro della Sanità, consentiva di escludere che la sua presenza fosse riconducibile a cause endogene;
che la consulenza tecnica richiesta appariva non necessaria, che sulla base della prova per testi espletata doveva escludersi che la bestia fosse stata di recente sottoposta a trattamenti farmacologici;
che conseguentemente era da ritenere che i valori di progesterone rilevati non avessero altra causa che la somministrazione di sostanze vietate. Aggiungeva che il GH, nella sua duplice qualità di titolare della omonima società e di responsabile in forza del contratto di soccida dell'allevamento, sottoposto al suo controllo completo e costante tramite personale tecnico e veterinario incaricato, non poteva considerarsi estraneo ed inconsapevole della somministrazione della sostanza illecita, effettuabile solo con iniezione e con costi rilevanti. Riteneva infine che, nonostante la gravità della violazione accertata, l'incensuratezza del trasgressore giustificasse la riduzione della sanzione nella misura suindicata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GH deducendo sei motivi illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso l'Azienda Sanitaria Locale n. 15 di Cuneo ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale fondato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, al sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza.
Deve essere altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale sollevata dal ricorrente per non essere stata indicata la data di redazione dell'atto ne' quella di sottoscrizione della procura in calce. Ed invero, per quanto attiene al primo rilievo, è da osservare che la data non costituisce uno degli elementi essenziali del ricorso e del controricorso, i quali, in quanto atti per i quali è prescritta la notificazione, acquistano l'efficacia processuale loro propria solo nel giorno in cui sono notificati. In relazione al secondo rilievo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale la mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso (o al controricorso) non ne determina l'inammissibilità ove la procura stessa sia stata trascritta - come nella specie - nella copia notificata del ricorso (o del controricorso), atteso che la posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale accede, in cui la sentenza è menzionata, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso (o del controricorso), così da risultare con certezza che essa è stata conferita in data anteriore a detta notifica (v. per tutte Cass. S.U. 2000 n. 1234; Cass. 1999 n. 13891, 1999 n. 7422; 1999 n. 4038; 1999 n. 462). Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 689 del 1981, si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di opposizione relativo alla mancata convocazione dell'incolpato, attesa l'obbligatorietà di detta convocazione a seguito della specifica richiesta effettuata con memoria difensiva al sensi del richiamato art. 18. Si precisa al riguardo che nell'ordinanza ingiunzione è contenuta l'erronea affermazione che la parte non aveva presentato nel termini scritti difensivi. Si rileva altresì che erroneamente il giudice di merito ha affermato che l'incolpato aveva avuto la facoltà di svolgere ogni opportuna difesa dinanzi al giudice penale, cui il rapporto relativo alla violazione era stato trasmesso prima ancora della contestazione della violazione stessa in sede amministrativa, atteso che dopo la sentenza della Corte di Cassazione dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione il procedimento amministrativo doveva continuare dalla fase in cui era stato interrotto. Si aggiunge che non era comunque applicabile la previsione di cui all'art. 24 comma 2 della legge n. 689 del 1981, atteso che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato era avvenuta il 15 febbraio 1993, mentre il verbale di contestazione era stato notificato il precedente 26 agosto 1992, la memoria difensiva era stata spedita il 7 settembre 1992 e l'illecito amministrativo era stato contestato dal pubblico ministero all'udienza dibattimentale dell'8 aprile 1994.
Con il secondo motivo si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta non necessità della convocazione del ricorrente.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati.
Ritenuto che
, come è noto, quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa (v. sul punto Cass. 2000 n. 4638, 1996 n. 4462), infondatamente il ricorrente prospetta la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di procedere all'audizione del GH, che in seguito alla notifica del verbale di accertamento ne aveva fatto richiesta con memoria difensiva al sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981: ed invero la connessione tra l'illecito amministrativo in oggetto ed ipotesi di reato in considerazione della quale, come ha rilevato il Tribunale e come incontestato tra le parti, al momento in cui il GH aveva formulato la richiesta di audizione era già stata effettuata la trasmissione del rapporto all'autorità giudiziaria - precludeva all'autorità amministrativa di procedere all'audizione stessa, a nulla rilevando in contrario che detta autorità avesse provveduto a notificare in precedenza il verbale di contestazione. Nè il ricorrente ha ragione di dolersi per non essere stata detta audizione disposta dopo la restituzione degli atti da parte di questa Corte di Cassazione a seguito della pronuncia di estinzione del reato connesso di cui all'art. 5 lett. a) della legge n. 283 del 1962 per intervenuta prescrizione, atteso che - come ha correttamente rilevato il giudice di merito - il trasgressore aveva avuto la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa nell'ambito del processo penale. Va al riguardo considerato che il giudice penale, sostituendosi all'autorità amministrativa, esercita il potere di accertamento attraverso un'attività di cognizione che offre le più ampie possibilità di difesa garantite dal processo penale e che d'altro canto l'autorità amministrativa divenuta nuovamente competente ad irrogare la sanzione può avvalersi di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella sede al fini dell'assunzione delle proprie determinazioni. Con il terzo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la pretesa sanzionatoria doveva ritenersi estinta per prescrizione, per essere ampiamente decorso il termine quinquennale senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo. Si deduce inoltre che a seguito della sentenza di condanna del Pretore in sede penale era stata disposta l'archiviazione del procedimento amministrativo e che dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sarebbe dovuto procedere alla notifica di un nuovo verbale di contestazione nel termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Anche tale motivo è infondato, in entrambe le censure in cui esso si articola. Quanto al primo rilievo, va osservato che esso appare formulato in termini assolutamente generici ed apodittici, a fronte delle puntuali argomentazioni in diritto del Tribunale, il quale ha correttamente ricordato che nell'ipotesi in cui la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione con un reato e successivamente l'autorità giudiziaria restituisca gli atti a quella amministrativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 il termine prescrizionale inizia nuovamente a decorrere
- in applicazione del principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., che esclude il decorso della prescrizione se il diritto non può essere fatto valere dal giorno in cui gli atti stessi pervengono all'autorità amministrativa, potendo quest'ultima solo dopo tale ricezione esercitare il proprio potere di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione. In applicazione di tale principio lo stesso Tribunale ha puntualmente verificato che all'epoca di emissione dell'ordinanza ingiunzione il termine prescrizionale, computato dalla data di ricezione della sentenza penale definitiva del giudizio, era ben lungi dall'essere decorso. Quanto al secondo rilievo, è appena il caso di rilevare che le argomentazioni svolte nel rigettare il secondo motivo di ricorso soccorrono per escludere che la notifica del verbale di contestazione, già peraltro effettuata nella prima fase, avesse ragione di essere ripetuta dopo la restituzione degli atti dal giudice penale.
Con il quarto motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si afferma che nel disattendere la richiesta di consulenza tecnica di ufficio il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione. Si precisa che tale indagine appariva essenziale in quanto non era stata accertata l'età del bovino e perché nessun altro degli oltre 5000 animali presenti nell'allevamento era risultato positivo alle analisi. Anche tale motivo è infondato. Ed invero il Tribunale con motivazione congrua e logica, e quindi non suscettibile di censure in questa sede, ha osservato che le precise risultanze delle analisi di revisione sul campione di plasma prelevato e la rilevanza del valore di progesterone riscontrato, tale da escludere la sua riconducibilità a cause endogene, anche in considerazione dell'età dell'animale, che ha ritenuto come accertata in quattro mesi, rendevano del tutto superflua la consulenza tecnica richiesta dall'opponente. Sono peraltro chiaramente inammissibili in questa sede gli ulteriori rilievi svolti nel motivo in esame diretti a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio esaminato ed utilizzato dal giudice di merito.
Con il quinto motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha errato nella valutazione delle prove orali espletate in relazione alla responsabilità dell'opponente, non tenendo conto che non era stata fornita la prova della sua volontà o possibilità di partecipare o di consentire, stante la rilevanza del giro di affari e del numero di animali presenti nell'allevamento, alla somministrazione di sostanze ad effetto anabolizzante. La censura è inammissibile. Essa infatti appare chiaramente diretta a soLtt4tare, nonostante il riferimento formale al vizio di motivazione, una valutazione delle prove testimoniali diversa da quella compiuta dal Tribunale, attraverso la prospettazione di una pratica impossibilità del GH di far fronte agli obblighi di controllo e vigilanza a suo carico.
Con l'ultimo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto ridurre la sanzione al minimo, stante l'incensuratezza dell'incolpato ed in considerazione delle incertezze emerse in ordine all'età dell'animale ed alla possibilità che il tasso di progesterone riscontrato fosse fisiologico per animali di quelle caratteristiche.
Tale motivo va esaminato, per evidenti ragioni logiche, unitamente all'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale l'Azienda Sanitaria Locale n. 15, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, deduce che nel ridurre l'importo della sanzione il giudice di merito è incorso in un errore logico, avendo egli stesso accertato l'estrema gravità della violazione commessa in relazione al tasso di sostanza illecita riscontrato e la colpevolezza del GH, ed avendo per contro richiamato l'incensuratezza dell'agente, che costituisce un elemento del tutto estraneo al criteri di valutazione considerati dal legislatore e che comunque riguarda un solo aspetto della personalità, del quale peraltro nella specie non vi era prova in atti.
Le opposte censure sono infondate. Va al riguardo ricordato che ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dal suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, ne' la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (v., tra le altre Cass. 1998 n. 11054; 1996 n. 10670; 1996 n. 5499). Nella specie il Tribunale, riducendo l'entità della sanzione inflitta a L. 20.000.000, ha da un lato richiamato la gravità dell'infrazione, desunta dal tasso di concentrazione di progesterone, tale da non consentire l'applicazione del minimo della sanzione stessa, dall'altro lato ha fatto riferimento alla incensuratezza del trasgressore, quale elemento certamente attinente alla sua personalità, così correttamente applicando i criteri enunciati nell'art. 11 e fornendo idonea motivazione.
I due ricorsi vanno in conclusione rigettati.
La prevalente soccombenza del ricorrente principale giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 120.000, oltre L.
2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001