Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della RCA l'art. 25 della legge 990/69 che regola il caso in cui nel corso del giudizio di cognizione l'impresa assicuratrice venga posta in liquidazione, disponendo all'uopo che quando il giudizio prosegue nei confronti della liquidazione la sentenza è opponibile all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio stesso le sia stata comunicata dall'interessato con atto notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario, deve interpretarsi nel senso che la sentenza emessa nel corso del giudizio è opponibile all'impresa designata alla sola condizione dell'avvenuta "denuntiatio litis", indipendentemente dal fatto che il giudizio di cognizione sia proseguito o meno anche nei confronti della liquidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8601 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, nella sua qualità di impresa designata alla gestione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato MAGNANI SERGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RT IE, DI EF LB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAVOUR 58, presso lo studio dell'avvocato DI EF LB, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 22424/97 del Tribunale di ROMA, Sez. IV^ emessa il 18/11/1997, depositata il 18/12/97; RG. 3351/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato SERGIO MAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del gravame. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3.7.90 Di OR AR e AV MI, quali esercenti la potestà sul figlio minore DA, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma CC NT e la RE Ass.ni per sentirli condannare al risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale verificatosi il 27.1.89. I convenuti non si costituivano sebbene ritualmente citati.
Nel corso del giudizio la RE veniva posta in liquidazione e gli attori comunicavano ad essa ricorrente Assitalia, quale impresa designata, la pendenza della lite ex art. 25 della l. 990/69. Il giudizio, quindi, proseguiva senza la partecipazione della liquidazione della RE ed all'esito dello stesso il Tribunale con sentenza del 24.3.94 condannava i convenuti al pagamento della somma di lire 8.500.000, oltre interessi e spese con distrazione al procuratore antistatario. La sentenza veniva notificata all'Assitalia e successivamente gli attori facevano seguire il pignoramento presso l'istituto S. Paolo delle somme di proprietà dell'Assitalia. Quest'ultima si opponeva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando la opponibilità della sentenza, atteso che il giudizio di cognizione non era proseguito nei confronti della liquidazione come richiesto dall'art. 25 della legge 990/69. Si costituivano gli opposti contestando la rilevanza della mancata prosecuzione del giudizio nei confronti della liquidazione.
Il Pretore con sentenza dell'8.6.96 rigettava la opposizione assegnando le somme pignorate. A seguito di impugnazione dell'Assitalia, il Tribunale di Roma con sentenza del 22.1.98 rigettava l'appello.
Osservava, tra l'altro, il Tribunale che l'art. 25 della l. 990/69 nel prevedere la prosecuzione del giudizio nei confronti della liquidazione della impresa assicuratrice non richiede la costituzione di un nuovo rapporto processuale con il commissario liquidatore da instaurarsi mediante interruzione e successiva riassunzione. È sufficiente che il giudizio prosegua nei confronti delle parti originarie così da spiegare i suoi effetti anche nei confronti della liquidazione. In concreto, il processo non essendo, stato interrotto, non comportava necessità di riassunzione. La sua prosecuzione nei confronti delle parti originarie non poteva perciò non spiegare efficacia nei confronti della liquidazione producendo l'evento della prosecuzione nei confronti del liquidatore richiesto come presupposto per la opponibilità della sentenza alla impresa designata. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'Assitalia affidandolo a tre motivi illustrati da memoria.
Hanno resistito con controricorso DA Di OR divenuto maggiorenne nelle more e l'avv. Alberto Di Stefano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione l'Assitalia, denunziata la violazione dell'art. 25 II^ comma della l. 990/69 con riferimento all'art. 23 della stessa legge ed in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il Tribunale di Roma abbia errato nel ritenere opponibile ad essa ricorrente, quale impresa designata, la sentenza emessa nel giudizio tra Di OR AR e AV MI da una parte ed CC NT e RE ass.ni in "bonis" dall'altra, sentenza posta a titolo della esecuzione alla quale essa Assitalia si è opposta. Sostiene, al riguardo, l'Assitalia che per la opponibilità della sentenza alla impresa designata nel caso in cui nel corso del giudizio la impresa in "bonis" venga posta in liquidazione occorrono due condizioni, la prima la "denuntiatio litis" alla impresa designata, la seconda, la prosecuzione del giudizio nei confronti della liquidazione dell'istituto assicuratore. In concreto, è stata effettuata la sola "denuntiatio litis" mentre non è stato il giudizio proseguito nei confronti del commissario liquidatore, condizione quest'ultima ritenuta invece non necessaria da parte dei secondi giudici.
Con il secondo mezzo di annullamento l'Assitalia, denunziata la violazione dell'art. 25 della l. 990/69 anche con riferimento agli artt. 98, 100 e 101 della legge fallimentare, lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto non necessaria la prosecuzione del giudizio nei confronti del commissario liquidatore che al contrario, doveva partecipare allo stesso.
Con il terzo mezzo di impugnazione la Soc. Assitalia, denunziata la violazione ed errata interpretazione dell'art. 25 della l. 990/69 in riferimento agli artt. 299 e 300 c.p.c., lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che non essendo stato interrotto il processo non vi fosse necessità di riassunzione e che quindi "la sua prosecuzione nei confronti delle parti originarie non poteva non spiegare efficacia nei confronti della liquidazione producendo in tale modo l'evento della prosecuzione nei confronti del liquidatore richiesto come presupposto per la opponibilità della sentenza alla impresa designata".
Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono prive di fondamento.
Il problema sottoposto all'esame del Collegio è la interpretazione dell'art. 25 secondo comma della l. 990/69 che regola il caso in cui nel corso del giudizio di cognizione venga posta in liquidazione la impresa assicuratrice ed, all'uopo, dispone che quando il giudizio prosegue nei confronti della liquidazione la sentenza è opponibile alla impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio stesso le sia stata comunicata dall'interessato con atto notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
In concreto, la comunicazione è stata ritualmente eseguita dagli attori alla impresa designata Assitalia ma non è stato convenuto nel giudizio di cognizione il commissario liquidatore della impresa assicuratrice, come dispone l'art. 23 della citata legge, ed il giudizio stesso è proseguito nei confronti della sola impresa assicuratrice RE "in bonis".
Sostiene, ora, la ricorrente che la sentenza del Tribunale del 24.3.94 non avrebbe potuto esserle opposta difettando la chiamata in causa del liquidatore della RE Ass.ni con la ulteriore conseguenza della inefficacia del precetto e del pignoramento eseguiti nei suoi confronti.
Tale tesi non può essere, però, condivisa da questa Corte, in quanto la interpretazione da dare all'art. 25, II comma, della citata legge è che la sentenza sia opponibile alla impresa designata alla sola condizione della avvenuta "denuntiatio litis", indipendentemente dal fatto che il giudizio di cognizione sia proseguito o meno anche nei confronti della liquidazione.
Tale ultimo problema, va, comunque, eventualmente, sollevato nello stesso giudizio di cognizione al quale, però, l'Assitalia non ha partecipato pur avendone avuto comunicazione quale impresa designata e pur potendo, quindi, intervenire per fare valere le sue ragioni. Le vicende riguardanti la liquidazione e la sua chiamata in causa attengono, infatti, alla regolarità del giudizi di cognizione che essendosi nella specie chiuso con una sentenza passata in cosa giudicata ha posto quest'ultima preclusione ad ogni questione sul punto.
Nella conseguente fase di esecuzione l'avente diritto, ben può;
quindi, opporre alla impresa designata la sentenza di condanna nei confronti della sola impresa in "bonis" purché, come nella specie, sia stata data rituale comunicazione alla impresa designata ex art. 25, 2^ comma, 1.990/69.
Quest'ultima, conclusivamente, non poteva in sede di esecuzione sollevare istanze aventi ad oggetto, ai fini della opponibilità del titolo, la mancata citazione del liquidatore della RE in sede cognitiva essendo, tra l'altro, il relativo problema coperto dal giudicato.
La decisione del Tribunale di Roma che in sede di opposizione ha ritenuto irrilevante ai fini della opponibilità della sentenza alla impresa designata Assitalia la mancata riassunzione del giudizio nei confronti del commissario liquidatore della RE Ass.ni non merita in definitiva alcuna censura.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001