Sentenza 29 gennaio 2001
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- 1. Procura redatta su foglio separato: mancanza di data e ammissibilità del ricorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 2 3 4 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT R Oggetto CONTRATTI SEZIONE SECONDA CIVILE J'OPERA E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 16766/98 Cron.2556 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 397 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 05/10/00 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IL, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio BIANCA FRANCESCO CARLO, che lo difende unitamente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritt 6000 all'avvocato TREZZI ETTORE, giusta delega in atti;
GEN. 2001 ricorrente CELLFRE - LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
ON CO, CA IA nella loro qualità di eredi di ON ST, elettivamente domiciliati in ROMA CG575258 GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato VIA CG575259 GELERA GIORGIO, che li difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 GIARRUSSO GIAN PAOLO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. Zanell controricorrenti 1582 per diritti L. 6000 27 MAR 250 -1- IL CANCELLIERE nonchè
contro
ON RO;
intimata avverso la sentenza n. 642/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Francesco Carlo BIANCA, difensore del che ha chiesto l'accoglimento del ricorrente ricorso;
udito l'Avvocato Giorgio GELERA, difensore dei ج reistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. DIRITTI RITTI BA 3 ANG -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1989 ST ON - premesso che quale titolare dell'omonima officina meccanica, aveva eseguito ri- parazioni di numerose macchine agricole su incarico FI AN al quale aveva anche venduto alcune apparecchiature;
che all'esito di questi rapporti negoziali era risultato creditore di £.41.320.120, in tal misura ridotto il debito di costui di £.74.170.120 a seguito degli “acconti" ricevuti in £. 32.850.000 - convenne in giu- dizio, dinanzi al tribunale di Crema, l'AN perché fosse condannato al pagamen- to di £.41.320.120, oltre agli interessi, nonchè al risarcimento del danno da svalu- tazione monetaria. Costituitosi nel giudizio, l'AN chiese il rigetto della domanda e ricon- venne il ON perché fosse condannato al risarcimento del danno da responsabi- lità processuale. Istruita la causa con l'espletamento di una c.t.u. del mezzo di prova testi- moniale, dell'interrogatorio delle parti nonché con l'acquisizione di documenti, il tribunale adito, con sentenza del 25 gennaio 1994, avendo ritenuto rinunziata, per- chè non riprodotta nelle conclusioni definitive, la domanda riconvenzionale, in par- ziale accoglimento di quella principale condannò l'AN a pagare al ON la somma, richiesta, di £.41.320.120 oltre agli interessi dal 24 ottobre 1988 nonchè le spese del giudizio. Adita con il gravame dell'AN, cui hanno resistito AN e RC ON nonché LU IO, eredi di ST ON deceduto nelle more del giudizio, la corte d'appello di Brescia, con sentenza del 18 dicembre 1997, inpar- 3 ziale riforma della decisione impugnata ha ridotto il debito dell'appellante a £.36.770.120 e ha compensato in parte le spese dei due gradi di giudizio. Ha osservato la corte di merito nella disamina dei motivi del gravame che inutilmente con il primo l' AN si era doluto dell'aver il tribunale omesso di pronunziare sull'eccezione di prescrizione la quale, sebbene “forse genericamente avanzata era comunque riferibile al disposto del n° 5 dell'art. 2955 c.c", non era stata oggetto di rinunzia “secondo quanto adombrato dal tribunale". Invero, l'eccezione era stata formulata dall'AN nella sua prima difesa in prime cure "in modo assai generico e stringato", come aveva ammesso l'appellante medesimo, nel contesto di un atto incentrato sul diniego della permanenza del suo debito perché estinto con il pagamento;
nel corso del procedimento di primo grado l'appellante aveva "sostanzialmente trascurato l'eccezione" e nelle conclusioni de- finitive, dopo aver analiticamente contestato la fondatezza della domanda di con- troparte ed ulteriormente contestato l'ammissibilità della c.t.u. ed i suoi esiti, si era limitato ad una generica richiesta di rigetto di tutte le avverse pretese, senza alcun cenno a quella eccezione neppure "illustrata” nella comparsa conclusionale. 5Doveva concludersi che questa rilevata generica formulazione dell'eccezione non autorizzava il giudice ad esercitare i suoi poteri d'ufficio per in- dividuarne il tipo e che, ove quella potesse ritenersi ritualmente dedotta, nondime- no doveva rilevarsi la sua successiva rinunzia. Correttamente altresì il tribunale aveva ammesso il mezzo di prova testi- moniale, oltre il limite di valore indicato dall'art. 2721 c.c., e disposto una c.t.u.. L'esito dell'interpello dell'AN aveva fatto acquisire l'esistenza di rap- porti negoziali con il ON improntati “a grande familiarità ed affidati ad accordi verbali", così che il tribunale aveva in questi rilevato l'ipotesi derogatoria dell'art.2721 c.c. L'esito del mezzo di prova testimoniale, segnatamente l'audizione del teste Merico, particolarmente informato dei fatti di causa in ragione della sua qualità di ex dipendente del ON, quindi particolarmente attendibile, aveva confermato l'esistenza delle prestazioni da costui puntualmente annotate. La consulenza tecnica era stata correttamente disposta al fine della stima di dette prestazioni ed i due mezzi istruttori avevano correttamente indotto il tribu- nale alla quantificazione del credito in £.74.170.000, misura indicata nella doman- da giudiziale e dalla quale avrebbero dovuto essere detratti gli "acconti❞versati q dall'AN. Questi, nella misura di £.37.400.000, non di £.32.850.000 indicate dal Do- neda e ritenuta dal tribunale, dovevano desumersi dalle copie degli assegni bancari emessi dall'AN e dal medesimo prodotte. Inutilmente costui aveva sollecitato il “meccanismo di cui all' 210 c.p.c. per ricercare presso istituti di credito eventuali ulteriori assegni emessi in favore del ON e non prodotti”, non essendo consentite finalità meramente "esplorati- ve" al mezzo istruttorio. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo quattro motivi di doglian- za, ricorre l'AN; resistono con controricorso solamente gli intimati RC Do- neda e LU IO 105 Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai nn.3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorren- te denunzia la violazione e, comunque, la falsa applicazione degli artt. 2937 c.c e 112 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione sul punto, decisivo della controversia pro- spettato dalle parti, del diniego dell'eccezione di prescrizione. In proposito il giudice dell'appello - sostiene l'AN - l'ha ritenuta taci- tamente rinunciata, pur avendone rilevato la proposizione con una formulazione "assai generica e stringata” nella comparsa di costituzione, perché non espressa- mente riprodotta nei successivi atti difensivi né nelle conclusioni definitive in prime cure. Non si è avveduto il giudice del merito, il quale ha esposto una motivazio- ne inadeguata quanto all'intellegibile riferibilità dell'eccezione alla fattispecie indi- cata nell'atto di appello, che l'essersi la parte limitata nelle conclusioni definitive precisate in prime cure, alla richiesta di rigetto delle avverse pretese non comporta un' implicita rinuncia all'eccezione di prescrizione per la carenza, in siffatto com- portamento processuale, di una manifestazione di volontà assolutamente incompa- tibile con quella di avvalersi ulteriormente dell'eccezione "propria”. Queste doglianze non possono indurre alla cassazione della pronunzia im- pugnata. In punto di diniego dell'eccezione di prescrizione la corte territoriale ha esposto due distinte "rationes decidendi", ciascuna idonea a sorreggere la pronun- zia in esame. 6 La prima concerne la formulazione della pretesa eccezione in forma gene- rica ammessa dallo stesso appellante, odierno ricorrente tale da consentirne - l'intellegibilità. La seconda ragione attiene ad un'implicita rinunzia dell'eccezione di pre- scrizione ove questa potesse ritenersi ritualmente dedotta. Entrambe le ragioni sono oggetto di censure nel motivo di ricorso. Di queste è certamente inaccoglibile la prima poiché è principio di diritto che se la parte interessata non è tenuta, nell'eccepire la prescrizione, a specificare la norma di legge ed il tipo di prescrizione invocate, nondimeno è tenuta a fornire le specifiche indicazioni di fatto tali da rendere intelligibile l'eccezione stessa poi- chè una sua formulazione generica non consente, stante la preclusione dell'art. 2938 c.c., al giudice di esercitare i suoi poteri officiosi al fine di individuare il tipo/ di prescrizione in concreto operante. Dall'esposto principio non si è certamente discostato il giudice del merito ed avendo ritenuto l'eccezione proposta in prime cure in "forma stringata e generi- ca" tale non consentire la sua intelligibilità ne ha ravvisato in primo luogo la sua non rituale proposizione. Né il ricorrente ha avuto cura di riprodurre nel ricorso, dalla cui esposizio- ne solamente questa corte può trarre sufficiente conoscenza dei "fatti- sostanziali e processuali di causa" (art 366 n°3 c.p.c.) l'eccezione di prescrizione onde consen- tire la richiesta verifica della adeguatezza della motivazione resa dal giudice del merito di non poter riferire l'eccezione stessa alla fattispecie indicata dal n° 5 dell'art. 2955 c.c. 7 Con il secondo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., l'AN denunzia la violazione dell'art. 2721 c.c. nonché il vizio di motivazione sul punto, decisivo della controversia prospettato dalle parti, della concretezza dell' ipotesi derogatoria del limite di valore di ammissibilità della prova testimoniale. Sul punto la corte di merito osserva il ricorrente si è sbarazzata della questione riprodotta con specifico motivo di gravame esponendo la sola adesione a quanto in proposito affermato dal tribunale: così non adempiendo all'obbligo di una compiuta disamina della doglianza. Il giudice del merito non si è, comunque, avveduto che i rapporti di ami- cizia e di familiarità “inter partes” non avrebbero potuto indurre all'ipotesi deroga- toria del II comma dell'art. 2721 c.c. del limite di ammissibilità del mezzo di prova testimoniale che come nella specie concerneva 1""an” ed il “quantum” di rapporti contrattuali di notevole entità economica. Questi avrebbero dovuto essere docu- mentalmente provati dal creditore, imprenditore commerciale, secondo quanto pre- visto dall'art. 2214 c.c. Queste censure non trovano consenso. Rammenta la corte che le nullità concernenti l'ammissione el l'espletamento del mezzo di prova testimoniale hanno carattere "relativo" conse- guendo esse da inosservanze di una disciplina dettata non da ragioni di ordine pub- blico ma nell'esclusivo interesse delle parti. Dette nullità, pertanto, non sono rilevabili "ex officio iudicis” ma ai sen- sensi del II comma dell'art. 157 c.p.c. debbono essere denunziate dalla parte con- trointeressata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi: con la con- 8 seguenza che detta nullità non può essere fatta valere per la prima volta in sede di impugnazione (in proposito vedasi la giurisprudenza di questa corte consolidatasi a seguito della pronunzia delle ss.uu. n° 264/97). Nella specie, il ricorrente non osservando il precetto di cui al n° 366 n° 3 c.p.c., della compiuta esposizione dei “fatti - sostanziali e processuali di causa" non ha,con la specifica indicazione della concreta modalità, di aver tempestiva- mente dedotto, nei termini qui prospettati, la questione di inammissibilità del mez- zo di prova testimoniale, così precludendo alla Corte la necessaria verifica della correttezza della censura. Le residue censure, con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità, si risolvono in una critica dell'esercizio del potere discrezionale del giudice del meri- to. Con il terzo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione dell'art.61 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito, sostiene l'AN, ha, nel disattendere specifiche do- glianze, valorizzato le risultanze di una c.t.u. ammessa a fini, impropri, probatori. Quel giudice dopo aver rilevato la vaghezza degli esiti probatori dei fatti costitutivi della pretese creditorie, che ne avrebbero logicamente comportato il ri- getto, ha ritenuto ammissibile quel mezzo istruttorio al fine della verifica del "quantum" di prestazioni acquisite nella loro entità con un 'inammissibile mezzo di prova testimoniale esorbitante dai limiti dell'art. 2721c.c.. 0 Né quel giudice ha considerato che, nella mancanza di precisi parametri di riferimento, quali fatture analitiche, schede di lavorazioni e listini prezzi, dei quali avrebbe dovuto tener conto il c.t.u., le stime di costui risultavano del tutto sogget- tive e personali. Senza considerare che, ammesse la familiarità e l'amicizio cui erano im- prontate le relazioni delle parti, si sarebbe dovuto tener conto degli “abbattimenti" del credito operati dal ON in favore dell'odierno ricorrente. Neanche questo motivo trova consenso. Non considera il ricorrente che il giudice del merito può affidare al consu- lente tecnico la valutazione, anche sotto il profilo economico, dei fatti acquisiti all'esito dell'attività istruttoria o dati per pacifici dalle parti ( c.d. consulenza dedu- cente, in proposito vedasi anche la pronunzia della ss.uu. n° 9522/98). Il che si è nella specie verificato poichè il giudice del merito ha ritenuto di affidare al c.t.u. la valutazione economica delle specifiche prestazioni effettuate dal ON in favore dell'AN la cui entità, sotto il profilo della quantità e della loro consistenza, aveva ritenuto acquisita dalle dichiarazioni testimoniali del Merico, dopo averne verificato l'attendibilità, il quale aveva confermato la veridicità delle analitiche annotazioni di dette prestazioni fatte, per iscritto ed al loro tempo, dal ON medesimo. Al c.t.u. era stata affidata una verifica della loro entità economica che, ov- viamente, tenesse conto delle tariffe, delle mercuriali e dei costi nel tempo di quelle prestazioni. 11 10 0 Le residue doglianze, in quanto dirette a contrastare le risultanze della re- lazione tecnica positivamente apprezzata dal giudice del merito nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 116 c.p.c. e del quale, per quel che qui ri- leva, ha reso compiuta ragione, non sono proponibili in questa sede. Con il quarto motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., l'AN denunzia la violazione dell'art. 210 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia, di diniego dell"" actio ad exibendum" Questa era stata negata dal giudice del merito- sostiene il ricorrente- con un'argomentazione “sfuggente” di pretesi fini "esplorativi” senza considerare le concrete condizioni di ammissibilità della richiesta, diretta ad acquisire la prova, non altrimenti esperibile, dell'estinzione per pagamento del residuo credito a mez- zo assegni rilasciati al ON per un importo di £.12.571.000, compiutamente in- J dicati, in possesso di una determinato istituto bancario, la B.C.C di Chieve. Questa censura non può essere accolta. L'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione, alla parte o al terzo, di un docu- - costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento mento del giudice del merito che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali non ri- tiene di avvalersene. Ne consegue che il mancato esercizio di detta facoltà non può essere cen- surato in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ( in proposito vedansi anche la pronunzia di questa n° 4109/95), considerato, altresì, che la parte avrebbe potuto richiedere copie dei sui assegni alla banca presso la a- veva il conto corrente. 11 Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente condanna del ricorrente a pagare, ai resistenti, spese del giudizio di legit- timità. Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai resistenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in £ 185,000, oltre £.
3.000.000 per onorari. Roma, il 5 ottobre 2000. Il Presidente (dr Franco Pontorieri) Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) 60000 310000 CELLIERE C1 Valeria Neri 29 GEN. 2001 LIERE UFFICIO DELLE ENTRATE Registrato in 2% ED 2001 104 9702 al n... 17110.000 trecentodiocria Cire P. DI. E L L E D Fies OM R I D 12