Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 cod. proc. pen. della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 cod. proc. pen. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 D.Lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un "singolo reato tributario".
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. Carlotta S., nella qualità di curatrice del Fallimento Media Coop. Società cooperativa a r.l., ricorre per la cassazione dell'ordinanza del 6 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro adottato in data 30 aprile 2021 dal Gip presso il Tribunale di Napoli e disposto per reati tributari. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alle norme che regolano la competenza per territorio (art. 8 c.p.p. e art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Premette che, in sede di istanza di riesame, la difesa aveva preliminarmente …
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- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 febbraio 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Carlotta S., nella qualità di curatrice del Fallimento Media Coop. Società cooperativa a r.l., ricorre per la cassazione dell'ordinanza del 6 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro adottato in data 30 aprile 2021 dal Gip presso il Tribunale di Napoli e disposto per reati tributari. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alle norme che regolano la competenza per territorio (art. 8 c.p.p. e art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Premette che, in sede di istanza di riesame, la difesa aveva preliminarmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2014, n. 37858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37858 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/06/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1512
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 8765/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IA, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 28/01/2014 del Tribunale della libertà di Pistoia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Di Nicola Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Massari Ladislao, quale sostituto processuale dell'avv. Ciappi Manuele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da PI IA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale della medesima città in data 13 dicembre 2013 e con il quale era stato disposto il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità dell'indagata fino alla concorrenza di Euro 1.134.549,96 per la violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8. 2. Per l'annullamento della ordinanza impugnata ricorre, a mezzo del proprio difensore, PI IA, affidando le doglianze a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 8 e 16 c.p.p. e art. 21 c.p.p., comma 2 e D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 18, dolendosi del fatto che il Tribunale cautelare abbia rigettato la sollevata questione dell'incompetenza per territorio del tribunale di Pistoia sul rilievo che, tra le imputazioni provvisorie contestate alla ricorrente (capi 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 29, 31,32), i fatti più risalenti sarebbero quelli di cui ai reati D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8 indicati al capo 4 (emissione di una f.o.i. in Prato il 31
dicembre 2007) e 16 (emissione di più fatture per operazioni inesistenti il 31 dicembre 2007 in Prato (rectius, in Pistoia). Secondo il Collegio cautelare, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, quando non è applicabile l'art. 8 c.p.p. è competente il giudice "del luogo di accertamento del reato. In base a questo criterio, l'autorità giudiziaria competente sarebbe quella di Pistoia. Infatti, con l'ordinanza del 13 dicembre 2013 è stato interrotto il corso della prescrizione ed il reato ascritto al capo 16, commesso in Pistoia, radica la competenza dell'ufficio presso il quale si è realizzato l'accertamento del reato.
Deduce la ricorrente come tale ragionamento sia errato giacché non tutti i reati provvisoriamente contestati sono di pari gravità, con la conseguenza che, in base a quanto previsto dall'art. 16 c.p.p., la competenza per territorio per i procedimenti connessi, come nel caso di specie, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave, che, nel caso sub iudice, risulta essere il Tribunale di Prato. Infatti il Collegio cautelare avrebbe omesso, secondo la prospettazione della ricorrente, di verificare se alcuna delle ipotesi accusatorie provvisorie potesse ricadere o meno sotto la vigenza del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, comma 3 o art. 8, comma 3.
Tali norme, infatti - seppure abrogate dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 36 vicies semel, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011, n. 148 con effetto, ai sensi dell'art. 36 vicies bis, comma 2, stessa Legge, a far data dal 17 settembre 2011 (giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della Legge di conversione) -prevedevano autonome fattispecie di reato per le ipotesi in cui "l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti fosse stato inferiore a Euro 154.937,07 per periodo di imposta" (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, comma 3), ovvero l'ammontare degli elementi passivi fittizi fosse stato inferiore o Euro 154.937,07" (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, comma 3); in tali ipotesi, la sanzione prevista per legge era quella della reclusione da sei mesi a due anni.
Siccome le ipotesi D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 8 contenute ai capi 16) e 17) dell'imputazione cautelare riguardano tutte - partitamente considerate, seppure globalmente per ciascun periodo di imposta, ai sensi del D.Lgs. 74 del 2000, art. 8, comma 2, - importi globali inferiori alla soglia di Euro 154.937,07, ne consegue l'applicabilità, ex art. 2, comma 4, cod. pen. della fattispecie di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, comma 3. Ne consegue pure che le fattispecie di reato più gravi e più risalenti nel tempo risultano essere quelle portate dai capi sub 2) e sub 3), giacché esse (da ritenersi commesse in Prato), pur se considerate relativamente al solo periodo di imposta 2008, con consumazione al momento della presentazione della dichiarazione annuale nel 2009, costituiscono gli unici due addebiti cautelari che, riguardando entrambi un ammontare degli elementi passivi fittizi ben superiore ad Euro 154.937,07, non rientrano nell'ipotesi attenuata di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, bensì in quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, derivando da ciò la competenza del tribunale di Prato in quanto, trattandosi di delitti in dichiarazione, la competenza per territorio spetta, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 2, al giudice del luogo del domicilio fiscale del contribuente ossia Prato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. 27 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 e art. 322 ter c.p..
Si sostiene che il Giudice del Riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pistoia anche nella parte in cui esso ha disposto il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità della ricorrente fino alla concorrenza di Euro 1.134.549,96 sicché, se da un lato è vero che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nei casi di concorso di persona, può riguardare ciascun co-autore del reato per l'intero importo dovuto, è altrettanto vero che tale situazione si verifica solo allorché non risulti possibile, già al momento della fase cautelare, attribuire al singolo concorrente la relativa quota di profitto.
Nel caso di specie, risulta evidente come la determinazione di ciascuna quota di profitto fosse già determinabile in fase di indagini preliminari con conseguente diritto di riduzione del valore del disposto sequestro.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 e art. 322 ter c.p. ed in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p.. Si assume che, a fronte di un profitto determinato in Euro 1.134.549,96, si è proceduto - in violazione del principio di proporzionalità - al sequestro di beni per un valore di Euro 1.375.500,00.
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente deve necessariamente contenere una valutazione, seppure sommaria, del valore dei beni sequestrati, indispensabile al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato al vincolo cautelare. Qualora tale valutazione non sia stata effettuata in sede di emissione del decreto impositivo della misura cautelare reale, essa dovrà essere necessariamente effettuata dal Tribunale del Riesame che tale valutazione avrebbe omesso di operare in presenza dell'accertata sproporzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare come questa Corte abbia già affermato - con condivisibile indirizzo al quale occorre dare continuità (inaugurato rispetto all'omologa e parallela previsione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) - che, in tema di reati tributari, la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, è (era) circostanza attenuante del reato di cui al comma primo dello stesso articolo e non fattispecie autonoma di reato (Sez. 3^, n. 20529 del 20/04/2011, P.M. in proc. Romiti, Rv. 250339) e tanto sul rilievo che essa non prevede(va) un'autonoma e diversa condotta, ma si limita(va) a prevedere una pena più lieve per il caso di violazioni di minore entità economica.
Poiché, per la determinazione della competenza, non si tiene conto ai sensi dell'art. 4 c.p.p., delle circostanze attenuanti, da un lato, non rileva, ai fini che qui interessa, il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo e, dall'altro, il reato più grave e ratione temporis più risalente rimane quello relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per il fatto di cui al capo 4 (emissione di una f.o.i. in Prato il 31 dicembre 2007) e per il fatto di cui al capo 16 (emissione di più fatture per operazioni inesistenti il 31 dicembre 2007 in Pistoia), da considerarsi come reato unico ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2. 2.1. Ciò posto, occorre premettere come il D.Lgs. n. 74 del 2000 - pur prevedendo una propria e specifica disciplina, rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza per territorio - non contenga, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di rito.
Ne consegue che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 c.p.p.. 2.2. Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione al "singolo reato tributario" e stabilisce un criterio di carattere generale, ossia valido ratione materiae per tutti i reati tributari, che sopporta, come reso evidente dalla clausola di salvezza contenuta nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, due eccezioni. Stabilisce, come criterio di carattere generale, che la competenza per territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell'art. 8 c.p.p., (ossia secondo le regole generali valide per i reati comuni)
e che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell'art. 8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
Logico corollario di tali principi è che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., perché l'unica regola suppletiva applicabile è quella del luogo di accertamento del reato.
2.3. Tuttavia il criterio generale - che, allo scopo di rendere autosufficiente la disposizione, prevede anche la regola suppletiva - non si applica in due casi e cioè:
a) nel caso dei reati tributari c.d. in dichiarazione (art. 18, comma 2, D.Lgs.) che sono quelli previsti dal capo 1^ del titolo 2^ del D.Lgs. n. 74 del 2000, per i quali è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l'espressa previsione dell'art. 18, comma 2, il reato si considera consumato e b) nel caso del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (art. 18, comma 3, D.Lgs.) perché, siccome nell'ipotesi di plurima emissione di fatture nel medesimo periodo di imposta, il reato si considera unico nonostante la pluralità delle condotte, qualora le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza è attribuita al giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. 2.4. Ne consegue che - fatta salva l'ipotesi in cui le fatture siano state emesse, in relazione ad uno stesso periodo di imposta, nel medesimo luogo e fatta salva l'ipotesi in cui le fatture siano state emesse nello stesso periodo di imposta ma in luoghi diversi e non determinabili, nel qual caso occorre avere riguardo rispettivamente al luogo di consumazione o a quello di accertamento del reato per essere inapplicabile la disposizione ex art. 18, comma 3, e dovendosi ricorrere alla regula iuris di cui all'art. 18, comma 1, affrancata perciò dalla clausola di salvezza ivi contenuta (sul luogo di accertamento del reato, Sez. 3^, n. 20505 del 19 febbraio 2014, Maccarrone) - l'unico criterio di riferimento, per la determinazione della competenza per territorio in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, nell'ipotesi di plurime condotte lesive riferite al medesimo periodo di imposta, è dato dal luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., (art. 18 c.p.p., comma 3).
2.5. Dai suesposti principi si ricava in logica successione che, vertendosi nel caso di specie in una ipotesi di connessione di reati tributari, occorre avere riguardo per la determinazione del giudice territorialmente competente all'art. 16 c.p.p. e (siccome giudici diversi sarebbero ugualmente competenti per materia) dunque al giudice competente per il reato più grave.
I reati (D.Lgs. n. 74 del 2000, ex artt. 2 e 8) sono tuttavia di pari gravità (non rilevando, come è stato in precedenza precisato, ratione temporis l'attenuante di cui dell'art. 8), comma 3, e per il reato ex art. 2 sarebbe competente il Tribunale di Prato, luogo del domicilio fiscale della ricorrente, mentre per il reato ex art. 8 sarebbe competente il Tribunale di Pistoia, luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. Quando più giudici sono ugualmente competenti per materia ed i reati sono di pari gravità, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato (art. 16 c.p.p.). Il fatto di cui al capo 4 (emissione di una f.o.i. in Prato il 31 dicembre 2007) e quello di cui al capo 16 (emissione di più fatture per operazioni inesistenti il 31 dicembre 2007 in Pistoia), sono da considerare come reato unico perché relativi a fatture per operazioni inesistenti emesse nel medesimo periodo di imposta (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2).
Per tale reato il pubblico ministero che, sulla base degli atti, risulta che per primo ha provveduto a iscrivere la notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., è quello di Pistoia e, siccome tale reato è ratione temporis precedente ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (il primo di essi consumato nel 2009 e riferito alla dichiarazione del 2008), correttamente la competenza per territorio è stata radicata presso il Tribunale di Pistoia. Ne deriva l'infondatezza del primo motivo.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Contrariamente all'assunto della ricorrente - che introduce una censura non consentita, in quanto di merito perché presuppone una diversa lettura degli atti processuali interdetta soprattutto in materia di ricorso per cassazione nei confronti di provvedimenti emessi, come nella specie, ai sensi dell'art. 324 c.p.p. e per i quali il gravame è ammesso, ai sensi dell'art. 325 c.p.p. solo per violazione di legge, non risulta che gli atti processuali consentano di attribuire alla ricorrente un rimprovero limitato ad una quota del profitto complessivamente conseguito dall'indagata e/o fatto conseguire agli indagati.
La stessa ricorrente si mostra consapevole del principio di diritto enunciato da questa Corte in base al quale, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca "per equivalente" di cui all'art. 322 ter c.p., non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile. Laddove ciò non sia possibile, il sequestro preventivo può essere adottato per l'intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in vista dell'eventuale futura confisca, destinata comunque ad operare in termini differenziati tra i concorrenti o in solido, e quindi senza duplicazione dell'importo da confiscare (Sez. 6^, n. 30966 del 14/06/2007, Puliga, Rv. 236982). Il caso di specie, rientra nell'ipotesi di attuale impossibilità di attribuzione per ciascuno dei concorrenti della misura della quota di prezzo o profitto del reato rispettivamente loro attribuibile con la conseguenza che la censura deve ritenersi infondata.
4. Il terzo ed ultimo motivo è manifestamente infondato. L'assunto secondo il quale la ricorrente avrebbe comprovato che il valore dei beni sequestrati (1.375.500,00 Euro) sarebbe superiore all'importo del profitto determinato con il provvedimento di sequestro (1.134.549,96 Euro) è meramente assertivo e pertanto insuscettibile di fondare una doglianza assoggettabile al controllo di legittimità.
È comunque il caso di ricordare come questa Corte abbia affermato che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3^, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918) cosicché, nel caso di lamentata sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare, indicato nel decreto di sequestro, e l'ammontare delle cose sottoposte a vincolo, il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, può contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia ma non in sede di istanza di riesame, non avendo il Tribunale della libertà, salvo i casi di sproporzione ictu oculi, i poteri per sindacare il lamentato squilibrio, ma presentando apposita richiesta al pubblico ministero ed impugnando con l'appello cautelare l'eventuale provvedimento negativo del Gip qualora l'istanza di riduzione del sequestro (e di restituzione dei beni eventualmente sequestrati in eccedenza) non sia stata accolta dal pubblico ministero inizialmente adito (Sez. 3^, n. 20504 del 19 febbraio 2014 - depositata il 19 marzo 2014, Cederna ed altri).
Va infatti segnalato che, nel sequestro e nella confisca di valore, non è sempre possibile prima facie attribuire, come del resto lo stesso Tribunale cautelare ha chiarito (pag. 12 del provvedimento impugnato), l'esatto valore economico al bene oggetto del vincolo o comunque un tale valore può essere controverso, dovendosi ricorrere ad accertamenti tecnici al riguardo per stabilirlo. Come questa Corte ha già affermato in precedenti occasioni, le garanzie dell'indagato non possono rimanere senza tutela atteso che deve essere scongiurato il rischio di una lesione del diritto di proprietà che risulta indubbiamente compromesso quando è superato il limite corrispondente all'equivalente in valore del bene sequestrabile o confiscabile.
Il provvedimento cautelare è infatti legittimo solo quando le misure limitative delle libertà reali siano disposte ed eseguite in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata sicché, in tali casi, solo quando la sproporzione sia facilmente riscontrabile in sede di riesame (sulla base dei motivi e dei documenti, insuscettibili di approfondimento, addotti dalle parti nel corso dell'udienza o dal semplice confronto tra provvedimento impositivo e provvedimento esecutivo, che inequivocabilmente contrasti con il primo) la doglianza può formare oggetto di cognizione da parte del tribunale cautelare in sede di controllo genetico del provvedimento restrittivo mentre, negli altri casi, i controlli giurisdizionali possono essere attivati, al fine di eliminare lo squilibrio, quando l'interessato si sia doluto della sproporzione e la stessa, eventualmente anche all'esito di specifiche indagini, non sia stata, se sussistente, rimossa.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014