Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2001, n. 5886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5886 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 5 886 /0 1 IN NOME DEL POPOLO 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 15870/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 12677 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 08/02/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OMNIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato OLIVETTI MAURIZIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 683 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, PULLI CLEMENTINA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 106/97 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 26/09/97 R.G.N. 51/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 15870/98 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Venezia la s. I.
1. NI, società di intermediazione per la vendita e la locazione di immobili, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1540/93 con il quale le veniva intimato il pagamento in favore dell'INPS della complessiva somma di lire 337.437.974, di cui lire 133.096.000 per contributi dovuti dal 1.5.1982 al 31.10.1992 e la restante parte per sanzioni pecuniarie. A sostegno dell'opposizione la società rilevava che relativamente agli addetti alle vendite IN DA, RA RT, AV TO, MB CA e RT NO era intervenuto contratto di associazione in partecipazione, mentre in relazione alle addette alla pulizia ed a TI UG, giardiniere, il rapporto di lavoro avava natura autonoma. D'Ag. Con separato ricorso allo stesso Pretore la SOC. NI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 834/94 con il quale le veniva intimato il pagamento in favore dell'INPS della complessiva somma di lire 241.875.972, di cui lire 96.081.000 per contributi dovuti dal 1.2.1988 al 31.3.1992 e la restante parte per sanzioni pecuniarie. A sostegno dell'opposizione la società rilevava che con gli addetti alle vendite IN DA, RA RT, GO EL, UZ IM, NT NA, ON MA RI, NZ MI e Perissinotto erano intercorsi rapporti di associazione inMoreno partecipazione. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto delle opposizioni. Il Pretore, riunite le cause, con sentenza dell'11.4.1996 così provvedeva: a) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 834/94 e condannava la società al pagamento delle somme ivi indicate;
b) revocava il decreto ingiuntivo n. 1540/93 e in parziale accoglimento del ricorso dichiarava la natura non subordinata dei rapporti intercorsi tra l'opponente e TI UG, nonché tra l'opponente e NT LU, TT RI e AI AN;
c) rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per la quantificazione del debito dell'opponente in relazione alle pretese avanzate dall'INPS con l'ingiunzione revocata. Avverso detta sentenza proponevano appello principale la società ed appello incidentale l'INPS. Il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 26.9.1997, rigettava entrambi gli appelli. Per la parte che qui ancora interessa i giudici veneziani osservavano che la sentenza del Pretore meritava conferma nella parte in cui aveva qualificato come rapporti di lavoro D.Ag. subordinato quelli intrattenuti dalla società con IN, RA, AV, MB, RT, GO, UZ, NT e ON in quanto nella specie non si versava in ipotesi di contratto di associazione in partecipazione, mancando l'elemento tipizzante di un tale rapporto e cioè la partecipazione agli utili, poiché detto personale veniva retribuito con un compenso fisso per le mansioni da svolgersi in ufficio e con un compenso a percentuale sulla vendita ° locazione di immobili da ciascuno di essi promosse. Per contro dalle risultanze istruttorie emergevano vari elementi indiziari della subordinazione del rapporto, quali la mancanza di un obbligo di rendiconto, l'orario fisso da rispettarsi, l'uso di materiali e attrezzature della società, la mancanza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, la remunerazione mensile fissa, l'obbligo di osservare le direttive della direzione della società. 3 Alle stesse conclusioni i giudici del gravame ritenevano di le addette alla pulizia Scaldai dover pervenire anche per LUna e AT AN, con le quali la società aveva stipulato un contratto di collaborazione autonoma, poiché dette lavoratrici erano tenute ad osservare un orario prestabilito, usufruivano dei materiali e delle attrezzature della società, erano tenute ad osservare le direttive della direzione e non sopportavano alcun rischio di impresa. Avverso questa sentenza la soc. NI ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria DAS. motivazione su un punto decisivo della controversia, la società, per quanto concerne la qualificazione del rapporto intercorso con i sottoscrittori dei contratti di associazione in partecipazione, osserva che il nomen iuris adoperato dalle parti in occasione della stipulazione del contratto riveste una rilevanza particolare ai fini dell'accertamento della natura del rapporto, mentre l'INPS, sul quale gravava l'onere probatorio, non aveva fornito la rigorosa dimostrazione della natura subordinata del rapporto medesimo. A tal fine la ricorrente rileva che la previsione di un minimo fisso non costituisce elemento estraneo all'associazione in partecipazione con apporto di sola attività lavorativa, così come la configurabilità di tale contratto non è esclusa dalla previsione di partecipazione agli utili limitata ad alcuni affari soltanto. Osserva, altresì, che è arbitrario dedurre da una inconfigurabilità di un contratto di associazione partecipazione, l'automaticain sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Rileva, infine, che la motivazione del Tribunale è assolutamente insufficiente laddove afferma l'esistenza della subordinazione senza indicare gli elementi di prova dai quali ha desunto la soggezione degli associati al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Per quanto concerne poi le lavoratrici addette alla pulizia degli uffici della società, la ricorrente ribadisce che il Tribunale ha dedotto la natura subordinata del rapporto da elementi indiziari non univoci, quali l'orario di lavoro ed il compenso annuo forfettario, mentre le risultanze istruttorie non consentivano di affermare l'esistenza di un vincolo di soggezione delle predette ai poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. La motivazione della contraddittoria perché nega D.Ag. sentenza, inoltre, sarebbe l'esistenza della subordinazione per altre lavoratici (Momentè LU, TT RI e AI NU), addette alla pulizia degli appartamenti, ancorchè anche per queste fossero identiche le condizioni di lavoro. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati. Per quanto concerne gli addetti alla vendita, giova ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la riconducibilità del rapporto all'uno о all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, prescindendo dal "nomen iuris" utilizzato dalle parti;
a tal fine dovrà tenersi conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante in relazione al potere dell'associato di controllo sulla gestione economica dell'impresa, e l'esistenza per quest'ultimo di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato, oltre alla salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato;
detta indagine, ha precisato la Corte, si sostanzia peraltro in un accertamento di fatto esclusivamente devoluto al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sufficientemente e correttamente motivato (Cass. n. 290 del D'AS 2000, Cass. n. 1188 del 2000, Cass. n. 9671 del 1991). A questi principi, pienamente condivisi dal collegio, si è correttamente attenuto anche il Tribunale di Venezia nell'esaminare la natura del rapporto di lavoro intercorso tra gli addetti alle vendite e la società. Il Tribunale, esaminando le risultanze processuali, ha individuato, nel concreto rapporto intercorso tra le parti, specifici elementi incompatibili con la natura autonoma del rapporto e invece propri di un rapporto di lavoro subordinato, considerandoli prevalenti e più qualificanti rispetto a quelli propri dell'associazione in partecipazione, ed in particolare: la mancanza di una partecipazione del venditore agli utili complessivi della società; la impossibilità di accedere alla contabilità della società al fine di verificarne gli utili e la mancanza di un obbligo di rendiconto da parte della società; il rispetto di un orario di lavoro fisso;
l'uso di locali e di materiali della società; la mancanza di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo ai singoli venditori;
l'assenza di un rischio di impresa;
la retribuzione mensile fissa, prevalente sul compenso a percentuale per le vendite e le locazioni promosse dal singolo venditore;
l'obbligo di osservare le direttive della direzione della società. A identiche considerazioni deve pervenirsi anche per il rapporto di lavoro delle addette alla pulizia dei locali ove sono situati gli uffici della società. Al riguardo va ricordato che in tema di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato questa Corte ha ripetutamente qualificazione giuridica del rapporto affermato che la effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri D'Ag. normativi di individuazione della natura del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 5690 del 1999, Cass. n. 13875 del 1999, Cass. n. 5464 del 1998). Nella specie il Tribunale, valutate le risultanze processuali, ha ritenuto il rapporto in esame di natura subordinata, a prescindere dal "nomen iuris" del contratto, definito dalle parti di collaborazione autonoma, ma avuto riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento, ed in particolare: all'obbligo delle addette di rispettare un orario prestabilito;
alle modalità di erogazione del compenso, computato in base alle ore lavorate;
alla utilizzazione di materiali ed attrezzature posti a disposizione dalla società; alla mancanza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ed alla conseguente assenza di ogni rischio di impresa. Per entrambe le categorie di dipendenti le valutazioni delle risultanze processuali operate dal Tribunale sono sorrette da ampia e coerente motivazione e non presentano profili di manifesta illogicità o contraddizione, né evidenziano altri vizi logici о giuridici nell'iter argomentativo che sorregge la decisione. Per contro le censure mosse dalla ricorrente, mentre si rivelano infondate nella parte in cui addebitano al Tribunale l'erronea applicazione di norme di legge, sono inammissibili laddove prospettano una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella data dai giudici di appello e più favorevole alle proprie aspettative, poiché si risolvono in definitiva nel sollecitare un riesame della causa nel merito, non consentito in questa sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di 15.000 • . oltre a lire quattro cassazione, che liquida in lire milioni per onorari. Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2001 Il Cons. estensore Il Presidente Shell Marino Santo Jouni Promendo Odpotim IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 APR 2001 IL CANCELLIEREEll